Fac simili Modulistica

 

 

regolamento per la gestione degli interventi a carattere
assistenziale per il personale docente e tecnico amministrativo

 

 

ART. 1

INTERVENTI A CARATTERE ASSISTENZIALE

Nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate nel capitolo di spesa del bilancio dell'Università degli Studi di Parma, relativo agli interventi a carattere assistenziale a favore del personale dell’Ateneo, docente e tecnico-amministrativo di ruolo o a tempo indeterminato, la Commissione di cui all'Art. 2, valuta e propone in ordine alle istanze di sussidio per i casi previsti nell'Art.3.

 

 

ART. 2

LA COMMISSIONE

La Commissione è così composta:

  • Rettore, o un Suo Delegato, che la presiede;
  • due componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione, nel suo interno, di cui uno in rappresentanza del personale docente ed uno in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
  • un componente scelto dal Rettore su designazione delle Organizzazioni Sindacali del Personale Docente;
  • un componente scelto dal Rettore su designazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Funge da Segretario, senza diritto di voto, un Funzionario del Settore Formazione e Servizi al Personale.

La Commissione si riunisce:

  • in via ordinaria, trimestralmente. Se mancano richieste di sussidio, la convocazione slitta al trimestre successivo;

·        in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità.

La Commissione dura in carica due anni solari, a partire dal 1 gennaio, ed ha competenza sulle richieste di sussidio pervenute nel corso degli stessi; la Commissione può comple­tare le proprie determinazioni, sulle domande pervenute nel periodo finale dell'ultimo anno di competenza, non oltre il primo bimestre successivo alla scadenza del mandato.

Qualora ciò non dovesse realizzarsi, le competenze passeranno alla Commissione di nuova nomina.


ART. 3

CASISTICA

La Commissione provvede ad esaminare le richieste presen­tate in relazione alle seguenti fattispecie:

1 - Decesso

2 - Invalidità permanente

3 - a) Malattie oncologiche o altre gravi patologie

3 - b) Interventi chirurgici per patologie minori 

4 - Cure e protesi odontoiatriche

5 - Intervento straordinario assistenziale a favore del nucleo familiare del dipendente

Punto 1 - Decesso

a)     in caso di decesso del dipendente,  sarà erogato l’importo di € 1.800,00 a favore delle seguenti figure, considerate nell’ordine di precedenza qui di seguito indicato, che abbiano presentato domanda entro un anno dalla data del decesso:

  1. coniuge non legalmente separato;
  2. figli presenti nello stato di famiglia del dipendente all’atto del decesso;
  3. genitori presenti nello stato di famiglia del dipendente all’atto del decesso;

4.      figli non risultanti nello stato di famiglia del dipendente che documentino di avere sostenuto le spese funerarie;

5.      genitori non risultanti nello stato di famiglia del dipendente che documentino di avere sostenuto le spese funerarie;

6.      il coniuge legalmente separato che documenti di avere sostenuto le spese funerarie.

Qualora più soggetti, fra quelli precedentemente indicati, abbiano uguale titolo a presentare la domanda di sussidio, dovrà farlo uno solo di essi a ciò delegato dagli altri.

L’Amministrazione, provvede d’ufficio, alla corresponsione immediata del sussidio solo quando il richiedente comprovi di essere il primo nella graduatoria degli aventi titolo a presentare domanda di sussidio. In ogni altro caso, la Commissione delibererà non prima di un anno dal decesso del dipendente.

b)     in caso di decesso del coniuge non legalmente separato, del coniuge legalmente   separato (se il dipendente è chiamato a far fronte alle spese funerarie a seguito di  ingiunzione giudiziaria), o di figli appartenenti al nucleo familiare o a carico totale o parziale del dipendente come giuridicamente comprovabile, la Commissione propone di erogare un sussidio il cui importo massimo è di € 800,00.

Qualora i coniugi fossero entrambi dipendenti, la Commissione proporrà l’erogazione di un sussidio unico in favore del nucleo familiare.

Quanto sopra si riferisce ai singoli eventi intervenuti.

c)      in caso di decesso dei genitori del dipendente, la Commissione propone di erogare un sussidio il cui importo massimo è di € 500,00.

Quanto sopra si riferisce ai singoli eventi intervenuti.

Punto 2 - Invalidità permanente

In caso di invalidità permanente o di  aggravamento della stessa che determini una percentuale invalidante uguale o superiore al 74%, ricollegabile a malattia o infortunio del dipendente, del coniuge non legalmente separato, dei figli appartenenti al nucleo familiare o a carico totale o parziale come giuridicamente comprovabile, la Commissione, su presentazione di domanda da parte del dipendente o di chi legalmente lo rappresenta,  propone l'erogazione di un sussidio in merito ai singoli casi rappresentati, secondo i seguenti scaglioni:

a)     per un'invalidità dal 74% al 99% l'importo massimo del contributo è di € 1.600,00;

b)     per un'invalidità pari al 100% l'importo massimo del contributo è di € 2.600,00.

L'invalidità permanente dovrà essere certificata da referto medico legale e verrà valutata secondo i criteri dell' "invalidità civile" di cui al D.M. 05.02.92. Gli eventi che potranno essere presi in considerazione, dovranno essersi verificati successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro con l’Università degli Studi di Parma.

Le richieste di sussidio relative alle evenienze di cui al presente punto a), possono essere reiterate, per lo stesso evento, unicamente in caso di aggravamento documentato. Per aggravamento si intende un aumento della percentuale di invalidità rispetto a quella precedentemente documentata.

Per l’interessato che, a fronte di una invalidità del 100% di cui al punto b) attestata dalla competente “Commissione Medica per l’accertamento delle Invalidità Civili” è stato ritenuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa”, si considera “aggravamento” esclusivamente l’eventuale attestazione della Commissione Medica che riconosce l’interessato:

b.1)  “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”;

b.2)  “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

Punto 3 a) - Malattie oncologiche o altre gravi patologie

Saranno prese in considerazione istanze di sussidio presentate in caso di ricovero del dipendente, del coniuge non legalmente separato, di figli appartenenti al nucleo familiare o a carico totale o parziale del dipendente come giuridicamente comprovabile, determinato da malattie oncologiche, da gravi infortuni o da gravi patologie, alcune delle quali figurano in un elenco allegato (vedi Allegato n. 1) al presente Regolamento.

Restano escluse le malattie invalidanti per le quali è già prevista l’erogazione di un sussidio dall’art. 2 del presente Regolamento.

Il sussidio consisterà in un rimborso nella misura del 70% delle spese effettivamente sostenute e non rimborsate, incluse quelle relative ad eventuali interventi chirurgici, sino alla concorrenza del massimale di € 3.600,00 in merito a ciascun evento rappresentato. 

A tale proposito il richiedente deve dichiarare che le spese di cui chiede il rimborso non sono state né saranno rimborsate dal S.S.N. o da altri Enti, comprese le Assicurazioni.

Sono escluse le cure e le applicazioni di carattere estetico, salvo quelle rese necessarie da infortunio o malattia. 

La documentazione di spesa deve essere relativa ad un arco di tempo non superiore all'anno.

Le domande dovranno essere presentate entro un anno dall'ultimo documento di spesa quietanzato presente nella documentazione allegata.

Una nuova richiesta di sussidio per lo stesso caso può essere presentata solo dopo tre anni dall'ultima domanda accolta.

Punto 3 b) - Interventi chirurgici per patologie minori

Saranno prese in considerazione istanze di sussidio presentate in caso di ricovero del dipendente, del coniuge non legalmente separato, di figli appartenenti al nucleo familiare o a carico totale o parziale del dipendente come giuridicamente comprovabile, determinato da malattie o infortuni, che diano luogo ad un intervento chirurgico con spese effettivamente sostenute e non rimborsate di importo non inferiore a € 1.500,00. 

Sono escluse le applicazioni e le cure di carattere estetico, salvo quelle rese necessarie da infortunio o malattia. 

Il sussidio consisterà in un rimborso nella misura del 30% delle spese effettuate e non rimborsate sino al massimale di € 1.000,00.

A tale proposito il richiedente deve dichiarare che le spese di cui chiede il rimborso non sono state né saranno rimborsate dal S.S.N. o da altri Enti, comprese le Assicurazioni.

La documentazione di spesa deve essere relativa ad un arco di tempo non superiore all'anno.

Le domande dovranno essere presentate entro un anno dall'ultimo documento di spesa quietanzato presente nella documentazione allegata.

Una nuova richiesta di sussidio per lo stesso caso può essere presentata solo dopo tre anni dall'ultima domanda accolta.

Punto 4 - Cure e protesi odontoiatriche

Saranno prese in considerazione le richieste di rimborso per cure e protesi odontoiatriche relative al dipendente, al coniuge non legalmente separato, ai figli compresi nel nucleo familiare o a carico totale o parziale del dipendente come giuridicamente comprovabile, di importo non inferiore a € 1.500,00.

Questo importo può essere raggiunto con il concorso di più fatture ognuna della quali non inferiore a € 400,00, anche per prestazioni riferite a più persone aventi diritto.

Il sussidio consisterà in un rimborso nella misura del 30% delle spese effettuate e non rimborsate sino al massimale di € 1.200,00.

A tale proposito il richiedente deve dichiarare che le spese di cui chiede il rimborso non sono state né saranno rimborsate dal S.S.N. o da altri Enti, comprese le Assicurazioni.

La documentazione di spesa deve essere relativa ad un arco di tempo non superiore all'anno.

Le domande dovranno essere presentate entro un anno dall'ultimo documento di spesa quietanzato presente nella documentazione allegata.

Le richieste di rimborso non possono essere reiterate prima di 5 anni dall'ultima domanda accolta a favore dello stesso nucleo familiare.

Punto 5 - Intervento straordinario assistenziale a favore del nucleo  familiare del dipendente

La Commissione può proporre un sussidio a seguito di istanze relative a situazioni ed eventi che producano nel nucleo familiare del dipendente una straordinaria situazione di grave disagio economico, che sia rappresentabile mediante documenti di spesa o di altro genere in grado di darne dimostrazione. 

L'importo del sussidio non può superare € 3.200,00.

Se per l'evento, che ha causato la straordinaria situazione di grave disagio economico, è già stato concesso un sussidio a norma di precedenti articoli del presente regolamento, la somma dei contributi complessivamente erogabili non dovrà comunque superare €. 4.500,00. Qualora la situazione straordinaria di grave disagio economico sia conseguente al decesso del dipendente potranno presentare domanda, entro 3 mesi dall’evento, le seguenti figure considerate nell’ordine di precedenza qui di seguito indicato:

1.      coniuge non legalmente separato al momento del decesso;

2.      figli presenti nello stato di famiglia del dipendente al momento del decesso;

3.      genitori presenti nello stato di famiglia del dipendente al momento del decesso.

Una nuova richiesta di sussidio per intervento a carattere straordinario non potrà comunque essere presa in considerazione prima di 5 anni dall’ultima domanda accolta.

 

 

ART. 4

CONDIZIONI D'ACCESSO AI SUSSIDI

Per l'accesso ai benefici contemplati nel presente Regolamento per tutto il personale dipendente, occorre che, fatta eccezione per il punto 1 a) e per il punto 5 dell’art. 3, il reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superi i seguenti limiti:

1 componente................... €    63.944,52

2 componenti..................... €    70.338,97

3 componenti..................... €    76.733,45

4 componenti..................... €    83.127,87

5 componenti..................... €    89.522,33

6 componenti..................... €    95.916,78

7 componenti..................... €  102.311,22

I suddetti limiti saranno incrementati annualmente, con Decreto Rettorale, sulla base degli indici ISTAT di inflazione.

Ai fini della determinazione delle condizioni di accesso ai sussidi, per nucleo familiare deve intendersi quello costituito dal dipendente, dal coniuge non legalmente separato e dai figli che figurano nello stato di famiglia dei medesimi. In caso di separazione legale, il nucleo familiare è costituito dal dipendente e dai figli che figurano nel suo stato di famiglia o che sono a carico totale o parziale del dipendente, come giuridicamente comprovabile.

Un evento consente l'accesso ad un solo tipo di sussidio, fatte salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.

 

 

ART. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le erogazioni di tutte le provvidenze di cui al presente Regolamento sono tassativamente condizionate dalla presentazione di domanda scritta indirizzata al Magnifico Rettore da parte del dipendente o da altri aventi titolo. Alla domanda deve essere allegato lo stato di famiglia e tutta la relativa documentazione, in carta libera.

Con la sola esclusione del caso previsto al punto 1 a) dell'art. 3, occorre allegare a tutte le domande l'ultima dichiarazione dei redditi del dipendente e dei componenti il nucleo familiare, ultima rispetto alla data di presentazione della domanda.

Se qualche componente del nucleo familiare non avesse presentato la denuncia dei redditi, alla domanda dovrà essere allegato il suo CUD unitamente alla sua dichiarazione di non avere presentato la denuncia dei redditi per quell’anno.

Per i punti 1 b) ed 1 c) dell'art. 3, i requisiti di reddito da documentarsi sono quelli posseduti dal nucleo familiare nel periodo immediatamente successivo all'evento (comprendenti eventuali trattamenti di reversibilità).

Qualora lo stato di famiglia e la dichiarazione dei redditi non siano prodotti in originale, ma autocertificati, saranno sottoposti ad accertamento d’ufficio.

Si fa presente che non possono essere oggetto di autocertificazione le spese sostenute, i certificati medici e quelli sanitari.

Le spese sostenute dovranno essere comprovate con fatture quietanzate o con ricevute fiscali originali.

La predisposizione del Decreto Rettorale per l’erogazione del sussidio è subordinata alla presentazione delle fatture o ricevute fiscali originali di spesa, sulle quali andrà annotato l’ammontare del rimborso erogato a titolo di sussidio.

La domanda di sussidio deve riguardare spese effettivamente sostenute, decurtate di eventuali rimborsi da parte del S.S.N. o da altri Enti, comprese le Assicurazioni.

Il richiedente deve dichiarare che le spese di cui chiede il rimborso non sono state rimborsate e non saranno rimborsate dal S.S.N. o da altri Enti, comprese le Assicurazioni. Il richiedente deve anche dichiarare eventuali rimborsi parziali.

La documentazione originale, a richiesta dell'interessato, sarà restituita al termine del procedimento, fatte salve le eccezioni espressamente previste.

Le domande di sussidio dovranno pervenire all'Amministrazione entro un anno dal verificarsi dell'evento o dalla data dell’ultima fattura utile.

Nel caso in cui l’autocertificazione che ha dato accesso al sussidio non risultasse veritiera, oltre alle conseguenze penali previste dalla legge, si procederà alla revoca dei benefici con conseguente diritto dell'Amministrazione al recupero dell'indebito; tali somme andranno ad incrementare lo stanziamento dell'anno in cui sono esatte.

Il presente regolamento va inviato a tutto il personale in servizio presso l’Ateneo, ai nuovi assunti e, a cura del Servizio Pensioni, ai familiari del dipendente defunto.

 

 

ART. 6

GRADUATORIA

Le domande vengono prese in considerazione in ordine cronologico e solo se complete della richiesta documentazione.

La Commissione dovrà motivare il mancato accoglimento delle domande di sussidio e non prenderà in considerazione istanze presentate successivamente per gli stessi motivi e con la stessa documentazione giustificativa.

Sulla base delle istanze di sussidio accolte, la Commissione redige una graduatoria che viene aggiornata trimestralmente con le nuove richieste accolte.

La graduatoria delle domande accolte, in ordine cronologico, è aperta; in caso di esaurimento dello stanziamento a bilancio per quell'anno, le domande accolte per le quali non può effettuarsi il pagamento del sussidio deliberato saranno liquidate, nel rispetto dell'ordine cronologico, a carico dei successivi stanziamenti.

L'Amministrazione, sulla base della graduatoria trimestrale proposta dalla Commissione, procede alla erogazione dei sussidi mediante Decreti Rettorali soggetti a successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le somme stanziate e non utilizzate nel corso dell'anno al cui bilancio si riferiscono, vanno ad incrementare lo stanziamento di bilancio dell'anno successivo.

 

 

ART. 7

NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il 4 dicembre 2006.

Il presente Regolamento sarà sottoposto annualmente a verifica, e potrà essere revisionato su richiesta del Consiglio di Amministrazione, di una o più Organizzazioni Sindacali o su iniziativa della Commissione di cui all’art. 2.

 

 

 

Elenco più dettagliato di gravi patologie non oncologiche, ma inabilitanti oltre a quelle che figurano già nell’Allegato n. 1 del Regolamento per gli interventi a carattere assistenziale che la Commissione, nella seduta del 17 ottobre 2011, decide di adottare al fine di poter valutare accuratamente le casistiche rientranti nel punto 3 a) del Regolamento suddetto.