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GIANLUIGI PALOMBELLA
ll significato
costituzionale della cittadinanza europea1
Prologo
Etsiamsi constitutio non daretur?
Il discorso costituzionale europeo si è svolto pur in assenza di una carta
costituzionale e dunque ben prima di essa. Fautori e detrattori dell’ordine
costituzionale europeo hanno creduto inutile o improrogabile la scrittura di una
carta. Per ciascuno dei problemi fondamentali dell’Unione, come la cittadinanza,
la divisione dei poteri, la natura statale, la sovranità, la
Kompetenz-Kompetenz, il "deficit democratico", si è ritenuto che una
costituzione di fatto esistesse, ma anche che non esistesse; che quindi fosse
desiderabile e anche che fosse indesiderabile e dannosa. L’argomento più
insidioso, oggi che una carta costituzionale (proposta) c’è, proviene dal timore
che il valore giuridico della carta sia scarso rispetto a quello dei Trattati e
il valore politico sia nullo data la perdurante mancanza delle condizioni di
democrazia e di una società comunicativa europea.
Se noi ipotizzassimo
che una costituzione non esista, il diritto e la vita politica dell’Unione
sarebbero gli stessi? Probabilmente per molti aspetti non avremo conseguenze
rivoluzionarie rispetto alla pratica normativa seguita nel rispetto dei
Trattati. L’Europa dell’Unione sembrerebbe poter sopravvivere "etiamsi daremus
non esse constitutionem".
In quella sua formula
dei Prolegomeni del De iure belli ac pacis (1625)- "etiamsi
daremus (…) non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana"- Hugo Grotius
certo non incoraggiava a negare l’esistenza di Dio- "quod sine summo scelere
dari nequit"- ; piuttosto, finiva per sostenere l’oggettività morale della legge
naturale- razionale. L’accento cadeva sulla retta ragione e sulla sua
autonomia conoscitiva.
All’inverso, la
domanda qui rilevante per noi è se l’ordine europeo possa considerarsi
indipendentemente da questo nuovo elemento che vi impone la sua dominante
ipoteca, l’esistenza della Costituzione europea. Molti si chiedono se
tale esistenza sia o meno indifferente per l’ordine che la costituzione stessa
disciplina.
Oggi è la volontà
dell’atto costituzionale il quid novi: lo è innanzitutto rispetto al
metodo dei piccoli passi e dell’incrementalismo giuridico, rispetto allo
sperimentato e pregresso "understatement" verso ogni complessivo progetto
politico. E trattandosi di una questione di "volontà", le negazioni sono una
sorta di self-fulfilling prophecies. Se negassimo dunque, che una
costituzione ci sia, l’ordine giuridico e politico che da essa dovrebbe
discendere non esisterebbe esso stesso; e da questo diniego di "riconoscimento"
non potremmo che temere conseguenze imprevedibili finanche sul preesistente
ordine comunitario, pur percepito ormai come un intangibile "acquis". Se
negassimo dunque, che una costituzione ci sia, compiremmo probabilmente un
summum scelus, verso noi stessi. E forse del Trattato Costituzionale faremmo
il primo "atto" nella storia delle comunità e dell’Unione che resterebbe senza
conseguenze "funzionali".
Invece, ciò che la
costituzione, prima di ogni altra cosa, veramente ci chiede è appunto di
ragionare come se la costituzione europea ci fosse.
- Un sommario.
Tra le idee che stanno sullo sfondo di queste pagine sulla
cittadinanza europea, vi è dunque quella secondo cui la Costituzione non è, come
la ragione umana per Grozio, una mera fonte di cognizione (dell’ordine naturale
prodotto da Dio), ma anche una fonte formalmente ricollegata alla
produzione di ciò che essa disciplina: ciò almeno nel senso debole ma
generalmente riconosciuto, che l’abrogazione di una costituzione coincide con il
rovesciamento o con l’invalidazione dell’ordine che vi è espresso.
Nella prima parte di questo lavoro, condurrò una rapida,
preliminare, riflessione su questioni ben note quanto irrisolte. Innanzitutto il
demos, inteso spesso come un’assenza cruciale alla quale si deve
l’inconcepibilità di una società europea e di una costituzione europea. E
naturalmente la sovranità. Se una costituzione dipende da un demos,
ciò non significa che debba concepirlo necessariamente come una premessa
pre-politica, originaria; d’altro canto, un "demos" monoculturale e compatto non
solo non c’è in Europa, ma nemmeno lo si desidera. I dubbi sul demos si
congiungono a quelli sulla sovranità. Qualora sperassimo di lasciarci alle
spalle il logorante dilemma tra un nuovo macro-Stato "sovrano" e l’attuale
"indeciso" ordine europeo, come potremmo se non separando il concetto di
sovranità da quello dello Stato- nazione? "Sovranità" in tal caso dovrebbe
invocare una soggettività diversa, reale e non semplicemente giuridica, popolare
e non statale, democratica e non monocratica. Una volta respinti idealismi
etnici e idee organicistiche, il popolo cui vorremo imputare una qualche
"sovranità" dovrebbe essere qualcosa di diverso da una nuova astrazione; semmai,
un’unità costruita socialmente nel tempo, attraverso la continuità di un
artificio culturale, politico e istituzionale. Insomma, una realtà tutt’altro
che biologica ma, per usare l’espressione habermasiana, "costituzionale".
Infine, un’unità politicamente coesa dovrebbe esserlo solo per quanto serve,
ossia in virtù di legami saldi ma abbastanza "sottili", tali da non sostituire
il vincolo sociale, etico, nel cui "spessore" riposa il vincolo interno di
ciascuno dei "demoi" europei.
Demos, sovranità restano tuttavia concetti estremamente
delicati, discutibili e rischiosi. La stessa sovranità "europea" non è in
discussione tanto (o solo) per l’assenza di un legittimo "titolare", quanto
proprio per la stessa difficoltà di configurarne un contenuto consistente, in
termini di connotazione ed estensione del relativo potere: e dunque per la
sopravvenuta crisi del concetto nei sistemi costituzionali (limitazione) e nel
mondo "globale"(obsolescenza materiale del potere sovrano).
In questo contesto si deve collocare la cittadinanza europea.
Se il destino del cittadino europeo non è quello di un beneficiario di un
complesso sistema di libertà/opportunità economiche, di un cliente/contraente in
una società neo-feudale, allora termini come demos (demoi) e sovranità
mantengono un legame con il concetto di cittadinanza. Ma il legame non è
inevitabile per tutti.
Sul piano internazionale, per esempio, qualcuno (come Robert
Kagan) dipinge l’Europa come un paradiso che gli europei si possono
permettere alle spese d’altri popoli occidentali, sui quali pesa invece il dover
destinare energie e risorse ad una politica globale della responsabilità, al
controllo militare della pace, alla difesa del potere. L’Europa delle
prestazioni e della regolazione del benessere sarebbe così il luogo privilegiato
dell’inconsapevolezza "politica".
Sul piano domestico, inoltre, ci si potrebbe chiedere perché
mai legare ancora la cittadinanza all’aristotelica, collettiva,
self-determination piuttosto che semplicemente alla titolarità e alla
fruizione dei diritti individuali. In quest’ultimo caso, potrebbero darsi alcuni
vantaggi: ne ricaveremmo una cittadinanza realistica e non retorica, compatibile
con un ordine sprovvisto delle classiche strutture costituzionali (in
particolare senza una canonica e rassicurante divisione dei poteri), senza
imbarazzanti aspirazioni alla "sovranità"; un ordine che poggia la sua
legittimità prevalentemente sul diritto internazionale e sulla mediazione
democratica degli Stati, e che, soprattutto, amministra solo obiettivi
definiti e circoscritti, nella logica delle vecchie comunità; un ordine che
chiede, infine, di essere "riconosciuto" grazie alla funzionalità degli
output, ossia al consenso sui suoi risultati. Vista in questi
termini, peraltro, la cittadinanza sarebbe del tutto compatibile con il
realismo della no-demos thesis.
La mia opinione è che la cittadinanza europea che emerge
dalla costituzione richieda il superamento di questi scetticismi: o se non altro
questo credo sia il senso del progetto costituzionale. Le tradizioni
costituzionali europee non hanno in sé il virus della legittimità senza
democrazia, della cittadinanza senza politica, e della costituzione senza
demos e senza sovranità. Il cittadino europeo pertanto, per restare
ai documenti giuridici, non può avere un codice genetico incompatibile con
quello costituzionale dei paesi membri. Come potrebbe riconoscere che la
legittimità del suo gubernaculum, è del tutto indipendente da una qualche
forma di self-determination?. E come potrebbe accettare una governance
senza government (s)? Queste domande- e a dire il vero molte altre, ben note
alla letteratura degli ultimi anni- non erano forse strettamente necessarie
all’Europa "funzionalistica", ma lo sono divenute sempre più. E in modo
improrogabile, dal momento di un atto costituzionale, che riunisce e riarticola
esplicitamente in un solo fatto fondativo anche l’insieme degli elementi
democratico-costituzionali che fanno parte delle tradizioni politiche
dell’Europa. In questa fase storica, anche la cittadinanza assume una funzione
costituzionale che deve essere analizzata, e che eccede ampiamente i confini
degli articoli che la costituzione dedica direttamente al cittadino europeo.
Giungerò così a esporre le tesi principali di questo lavoro.
Mi pare proprio che l’Europa nasca in opposizione a ogni concezione puramente
cosmopolitica della cittadinanza; sebbene essa giustamente assuma di legarsi a
valori universali, come i diritti umani, la democrazia, lo stato di diritto, che
sono patrimonio comune. Ma il fatto che essa finirà per acquistare un ruolo più
definito nel mondo, non significa che pensi di esportare il proprio modello in
una sorta di ordine mondiale, a propria immagine. Non è a grandi istituzioni
universali che pensa. Ciò detto, essa ribadisce, sin nella organizzazione dei
poteri, la riflessività della cittadinanza, ossia il carattere politico e
non puramente amministrativo o giudiziario del privilegio della citizenship.
Questo è solo quel che la costituzione europea impone.
Vi sono tre grandi piani distintivi del costituzionalismo
europeo in questo "momento" (nel senso del "constitutional moment" di Bruce
Ackerman) che lo distaccano dall’impronta del costituzionalismo moderno. Il
primo è rappresentato dall’insussistenza dell’individuo: non solo il
costituzionalismo comune europeo oggi non è ideologicamente "individualistico",
ma più in generale non è affatto concentrato sull’individuo, che invece
costituiva il vero baricentro del costituzionalismo "ricevuto". E del resto ciò
appare coerente con le costanti storiche dell’europeismo, che non sono disegnate
sull’archetipo liberale dell’individuo, non tendono all’unione dei cittadini
oltre i confini degli Stati, quanto semplicemente dei popoli..
Un secondo piano della cittadinanza costituzionale europea,
in contrasto con un cosmopolitismo dei diritti, è rappresentato dalla cura
dell’insieme, o detto altrimenti dal punto di vista della totalità, che l’Europa
richiede di assumere, ai popoli e ai cittadini "europei", come codice aggiuntivo
della propria identità. Nei primi decenni del ‘900, in pensatori come Lukacs o
Mannheim, la totalità è stata una categoria e una risorsa centrale
dell’inascoltata critica a quel mondo borghese europeo che sarebbe presto
decaduto nel totalitarismo. L’ "insieme" europeo è certo concepibile, visibile
in molte prospettive: come insieme degli elementi costituzionali essenziali
limitati alla "giustizia politica" (à la Rawls) che realizza una cornice
per la coesistenza attiva tra posizioni etico-culturali differenti; come luogo
di elevazione oltre l’unilateralità delle visioni statali; come controllo
procedurale equo di uno spazio comune che altrimenti rischierebbe di essere
esposto all’arbitrio o al conflitto. In tutti i casi, lo sforzo costituzionale
richiede che sia il cittadino europeo e non quello nazionale, il protagonista
della riuscita di questa impresa. Il riconoscimento politico che può provenire
dal cittadino (della "totalità" europea) dipende dalla forza del documento
"giuridico" redatto dalla Convenzione.
Infine, il terzo piano della cittadinanza europea è
certamente l’istituzione o la costituzione del potere, piuttosto che la
liberazione da una preesistente più alta sovranità. Ma il potere che viene
"costituito" riceve un ruolo che ritengo inedito se guardato con le lenti del
costituzionalismo moderno. Un potere che semplicemente non è concepito come il
male necessario verso cui i diritti costituiscano un argine ("Society in every
state is a blessing, but government even in its best state is but a necessary
evil (…). Government like dress is the badge of lost innocence; the palaces of
kings are built on the ruins of the bowers of paradise2").
La Costituzione
europea, in cui le varie costituzioni "necessarie" ( degli Stati membri)
convergono in un nuovo progetto, si propone ambiziosamente di sciogliere
l’opposizione tra potere e diritti, come imboccare il percorso di ritorno, e
accorciare, invocando la metafora, la distanza tra paradise e
government. Ma non si tratta di un’Europa che si costituisce su ideali
puramente kantianizzanti, come se ignorasse il carattere artificiale e il
coefficiente del "potere" che dovrà investire3.
Del resto, è difficile concepire,
a loro volta, i diritti del cittadino europeo e i diritti di Nizza, da parte di
Stati che della civiltà dei diritti hanno sottoscritto ogni virgola, come una
ridondante affermazione della loro natura indiscutibile, auto-evidente,
universale e deontologica. Il piano su cui invece i diritti sono posti è un
piano ulteriore, che credo politico e teleologico: i diritti appartengono
ai fini, ineriscono allo sviluppo di politiche comuni. E ciò rende ragione della
istituzione, altrimenti forse superflua o contraddittoria, di un nuovo
sovrastante potere pubblico "europeo", di un nuovo "male", forse non necessario.
Il cittadino europeo è dunque il momento soggettivo di quella
che definirei una visione istituzionale dei suoi diritti. Ancora una volta, una
semplice concezione "privata" dell’individuo non potrebbe stare alla base di
questa logica istituzionale dei diritti.
L’Europa ha come assimilato e archiviato la
countermajority difficulty: raramente ora dissente circa l’opportunità che i
diritti individuali siano difesi, magari dalle Corti, anche in attrito con la
"democrazia". Ma in più, l’Europa deve evitare di cedere a quella che chiamerò
la liberal difficulty, ossia l’idea che i diritti abbiano senso proprio
soprattutto in un gioco a somma zero, di opposti contraddittori, rispetto alle
politiche pubbliche e alle deliberazioni maggioritarie. Al contrario, l’Europa
che promuove l’indivisibilità di negative e positive rights, è un
government credibile, ha una costituzione credibile, solo se assume i
"diritti" fondamentali, su questo più alto livello comunitario, come un compito
del cittadino europeo e non come una garanzia giudiziaria della Corte di
Giustizia, né come un nuovo prodotto al self service dei privilegi del
cittadino europeo. I diritti come goals, dunque, secondo un progetto che,
riallacciandosi a un’ispirazione comunitaria continentale, sfida il timore di
vederli cedere alle logiche utilitarie del bene comune.
- Un breve riesame: le premesse in conflitto.
Una nuova costituzione induce a guardare all’Europa nei
termini di un inedito pluralismo costituzionale, in cui sembrano aperte molte
vie: cooperazione e conflitti; il coordinamento orizzontale tra molti
ordinamenti esclusivi e molte norme fondamentali, e una collaborazione tra le
Corti costituzionali e la Corte europea di Giustizia; infine, un "monismo"
giuspositivistico ordinato verticalmente a una nuova norma fondamentale
unitaria, di chiusura: opzione che sembra contrastare con sintomi vari, tra cui
la mancata previsione del giudice dei conflitti di attribuzione tra corti o
poteri nazionali e dell’Unione4.
L’estensione del problema delle molte "norme
fondamentali" è analoga a quella della cittadinanza europea e delle
cittadinanze nazionali. La fisionomia della cittadinanza può essere una cartina
di tornasole, un punto di vista produttivo anche per la domanda sulla pluralità
degli ordinamenti. E viceversa. Ma non può che essere affrontata, come in
effetti è stato, partendo dalla relazione tra costituzione e demos5.
Le due strategie opposte sono note: dissociare
definitivamente costituzione e popolo, o al contrario ribadire l’implicazione
tra i due termini. Le posizioni assunte in Germania dalla Corte costituzionale e
poi da un giurista come Dieter Grimm, sottolineano il legame necessario tra
sovranità popolare e Costituzione: pertanto una Costituzione senza popolo, senza
"demos" sarebbe mancante del suo elemento fondante soggettivo. Tale elemento non
è facilmente "costruibile", producibile, ammesso che sia desiderabile, anche a
causa della mancanza di uno spazio pubblico europeo, che, così come una società
civile europea6,
certamente non preesiste all’Unione, e nemmeno potrà crearsi in
tempi relativamente brevi. Le condizioni per una sorta di minimo comun
denominatore culturale, simbolico, comunicativo, linguistico, sono ancora
lontane.
L’opposta opinione, sostenuta tra gli altri da Habermas7
è
basata sull’idea che la costruzione del demos sia il risultato possibile
di un comune sforzo costruttivo, analogo a quello che fu compiuto storicamente
attraverso la spinta delle costituzioni moderne, e attraverso gli sforzi delle
nuove unità politiche, soprattutto gli Stati ottocenteschi, di unificare
culturalmente e politicamente il proprio paese, appunto "facendo gli Italiani",
come aveva detto Massimo D’Azeglio, dopo aver fatto l’Italia8.
Altri ritengono
però impossibile questo sforzo costruttivo che estende l’analogia degli stati
nazionali all’Unione europea quanto al suo effetto unificante: impossibile
perché infondabile su una qualche rottura di un preesistente Impero, di una
preesistente dominazione, infondabile come conquista della liberazione da,
e quindi incapace di replicare il movimento costituzionale degli stati moderni
come affermazione della libertà. Del resto, la libertà è già in possesso
dei cittadini Europei, e l’Unione non vi attribuisce alcun valore aggiunto9.
Infine, è soprattutto inaccettabile come omogeneizzazione di idoneità multiple e
tradizionali in un unico demos.
Joseph Weiler con la sottolineatura dei multiple demoi, e
della tolleranza costituzionale, e Neil MacCormick10
proposero di accettare
l’unicità e la novità di un’unione soprattutto come concetto politico11,
che
unifica sul piano dell’agire istituzionale ma non eccede verso quello culturale
ed etico- organico12.
Certamente, il demos non avrà alcuna fonte nell’ethnos,
o in mitologie fondative, sarà un demos "procedurale", se si può
proiettare l’espressione usata da Habermas per la sovranità13: ma con questa
espressione non intendo attribuire una sorta di valore ultimo, legittimante,
alla moralità delle procedure "corrette"; intendo indicare invece nel "demos" il
risultato collettivo, storico, di quelle pratiche e di quelle "opportunità": un
risultato che consiste in una sensibilità per le questioni "politiche",
costruito a piccoli passi, nello sforzo di intermediazioni e traduzioni, nella
frequentazione di luoghi istituzionali pre-regolati, passaggi di partecipazione
diretta, come alle votazioni del Parlamento europeo, e di partecipazione
indiretta (dal punto di vista "europeo") del cittadino, come alle elezioni che
formano i "capi di Stato e di governo": insomma, un luogo di esistenza comune
della culture nazionali dei popoli dell’Unione.
- Demos
e costituzione.
Ogni punto di vista relativo al demos europeo è anche
un punto di vista sulla cittadinanza europea. Parlare di demos in termini
legati alla cittadinanza è, dal mio punto di vista, porre una questione
costituzionale, ossia ritenere che lo stato post-democratico14,
meramente
regolatore, e l’idea stessa della legittimazione attraverso il risultato15,
siano
componenti attuali ma non esaustive, concomitanti ma non esclusive, delle
polities contemporanee. La complessità della cittadinanza contemporanea sta
nel fatto che l’elemento politico resta una pretesa singolarmente ritornante, e
dunque viva, pur accanto alla crescita della domanda di controllo
tecnico-amministrativo e di efficienza. Nessuno dei due paradigmi credo possa
pretendere assolutezza.
Quanto alla costituzione, essa può "costituire" le condizioni
per la formazione e l’unificazione16
di una polity. Dal punto di vista
concettuale, una costituzione può associarsi all’idea di una regola
"costitutiva" (nel senso di Searle, di Rawls17) la cui precedenza logica rispetto
alla pratica sociale che istituisce18
consente di definirne le condizioni stesse
di concepibilità, di pensabilità, e ne produce l’identità essenziale. Non c’è
alcun obbligo di concepire le costituzioni in senso anti-illuministico, à la
Schmitt19,
come espressione dell’ordine pre-politico, organico, del popolo,
piuttosto che come un artificio fondativo. La Costituzione come regola
costituiva istituisce una pratica sociale come quella dell’Unione,
indipendentemente dal sostrato storico su cui essa riesce a incardinarsi. La
presenza "normativa" della Costituzione non rappresenta dunque un semplice
momento "regolativo" della storia dell’ordinamento comunitario, bensì il punto
di riferimento ex novo della vita dell’Unione.
Nel contempo, a beneficio dei molti possibili critici del
carattere meramente verticistico e volontaristico dell’atto costituente, è
opportuno ricordare che non si tratta di una costituzione che "inventi" e
disegni sulla sola carta un’ipotesi mai sperimentata, imponendo un ordine nuovo
che gli europei non si aspettassero20.
I cinquant’anni trascorsi sin qui, i
Trattati, soprattutto dopo Maastricht, Amsterdam e Nizza, le decisioni storiche
della Corte di Giustizia, le reali condizioni dell’Europa, sottoposta a una
moneta unica e ad una legislazione comunitaria incisiva e puntuale, non
consentono di sostenere che il processo "costituente" europeo sia inesistente,
che lo sforzo costituzionale sia arbitrario e privo di radici nella vita
istituzionale concreta dell’Europa. Al contrario, anche per l’assenza di un
numero eccessivo di variazioni qualitative rispetto allo status quo
dell’organizzazione comunitaria, la produzione di una costituzione gode di
effettive premesse storiche e di consolidate pratiche istituzionali precedenti
su cui poggia, e attraverso cui legittima la propria forza "costitutiva".
Sul piano sociologico, invece, la società europea
visibile, prima della Costituzione, è riferita agli ambiti di operatività delle
comunità, e quindi è una società percepibile solo attraverso il suo lato
economico, monetario, e tecnocratico. Questo lato della società europea non
coincide necessariamente con tutte le possibili implicazioni e con gli auspici
politici sull’Unione, ma ne costituisce un risultato minimo e sicuro. Esso
presuppone tuttavia un cittadino fondamentalmente "passivo", la cui appartenenza
all’Unione non è in discussione, come "destinatario" di "policies": ma è un
legame astratto, una petizione di principio, e resta sbiadito. Per esso è
sufficiente la serie dei diritti di cittadinanza che sono connessi all’agire
economico, alle libertà, come quelle di residenza, di lavoro, di movimento in
generale delle persone, delle merci, dei capitali, e dei servizi. La società
europea sotto questo profilo è una società di individui che non sono
ancora legati da alcun vincolo sociale peculiarmente europeo, e che si
presentano come il Marketbuerger, meri cittadini di un luogo pubblico
sopranazionale percepito come estensione delle sfere private. Lo spazio comune
dell’esistente società europea si limita a rappresentare il luogo hegeliano del
"sistema dei bisogni21",
in cui l’individuo è inteso in astratto, come
indifferente elemento della coordinazione e della regolazione tecnico-giuridica.
La società intesa come sfera pubblica, nella quale si formano
il consenso e il dissenso, e si radicano le condizioni della democrazia
deliberativa, pone a tema invece la questione controversa del benessere
comune. E non c’è dubbio che nell’ottica della costituzione di una "sfera
pubblica" come ambito di scambio e comunicazione politica, l’Europa abbia
incominciato a porsi realmente solo dopo la produzione della Carta dei diritti
fondamentali, di Nizza, per ragioni su cui torneremo.
La ratio della sfera pubblica, diversamente dal
"sistema dei bisogni", consiste nel sottrarre alla negoziazione privata
questioni che non riguardano mai ciascuno singolarmente preso, ma potenzialmente
tutti, questioni sulle quali non si deve affatto giungere a un "consenso
unanime", ma su cui si deve prevedere e tutelare il dissenso22.
Solo grazie
all’esistenza di una sfera pubblica, il dissenso e il consenso sono possibili, e
quindi per definizione anche rispetto all’Europa istituzionale la sfera pubblica
sarebbe il contraltare dell’affidamento alla mera amministrazione, alla
regolazione tecnocratica degli interessi, dei singoli cittadini come dei singoli
popoli.
La Costituzione è per un verso, una norma e un
progetto, per un altro essa è un "fatto". Anche semplicemente come "fatto", una
Costituzione non può fare a meno della cittadinanza "europea" perché solo la
cittadinanza europea, e non quella nazionale, può essere correlata alla
società europea come luogo della comunicazione politica
sull’Europa unitaria. Una cittadinanza europea intesa come la fruizione di
privilegi di insediamento, e di altre libertà civili ed economiche potrebbe a
buon diritto ritenersi pleonastica: sarebbe bastato fare riferimento al
requisito del possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione. Ma
una Costituzione data, in Europa, non può fare a meno della cittadinanza
europea perché la connessione tra costituzione e popolo è comunque già
inclusa nella cultura politica europea, e ciò vale ancorché si possa nutrire
un qualche scetticismo sulle stesse nozioni di popolo e di democrazia,
scetticismo che conta non più del contrapposto euro-ottimismo.
4. Sovranità e cittadinanza
L’argomento della connessione tra costituzione e popolo
tuttavia rimanda per molti versi alla questione spinosa della sovranità.
La sovranità è un trait d’union tra popolo e costituzione. Essa ha
ricevuto varianti interpretazioni nella Francia rivoluzionaria, nell’Inghilterra
di Dicey, nell’Europa ottocentesca dei Mayer, Gerber, Laband, Jellinek (dove
diventa decisamente sovranità "dello Stato"e sovranità dell’ordinamento
legislativo), nell’Italia del costituzionalismo "parlamentare23",
nella Germania
postbellica della Costituzione federale.
La sovranità politica diventa tutt’uno con il problema
della cittadinanza dopo Rousseau, visto che è Rousseau ad accettare il
dogma dell’assolutezza e perpetuità del sovrano di Bodin, rovesciandolo nella
autonomia politica del suddito24:
si tratta dell’idea dell’autolegislazione
come criterio (volenti non fit iniuria) della re-publica kantiana e del
contratto sociale rousseauiano. Citizenship, sovereignty, democracy formano
una catena concettuale, e sono il fondamento delle tradizioni
costituzionali europee esistenti.
Contro la sovranità: numerose analisi critiche ne svelano il
tramonto, come summa potestas legibus soluta, e superiorem non
recognoscens. Questa idea di sovranità è intesa, giustamente, come concetto
datato e incompatibile con le costituzioni moderne e contemporanee. La lotta
teorica contro la sovranità muove quindi dall’esistenza delle costituzioni,
considerando che esse destituiscono di fondamento un titolare illimitato della
decisione politica, almeno perché sottraggono al sovrano la decidibilità di
vaste aree, a partire da quelle dei diritti fondamentali.
Chi, al contrario, resiste alla forza normativa delle
costituzioni articola argomenti la cui radice principale è espressa nella
countermajority difficulty25,
e nella connessa difesa della ragioni della
democrazia.
Ma all’interno del contesto europeo, serve innanzitutto
distinguere la sovranità popolare, o meglio la sovranità dei cittadini, dalla
sovranità dello stato. E’evidente che la sovranità popolare può resistere nel
tempo, come espressione della nostra fiducia nella democrazia, anche
indipendentemente dalla sorte dello Stato come forma organizzativa del
potere, dell’organizzazione della forza secondo il realismo della visione di
Kelsen e Weber.
E non si deve confondere il tramonto della sovranità dello
Stato, concetto interamente europeo fondato sulla riduzione del diritto alla
legislazione politica statale, con il tramonto della sovranità dei
cittadini. Questo "tramonto", quello della cittadinanza politica,
corrisponderebbe alla rinuncia pregiudiziale alla "democrazia", rinuncia che non
fa parte delle tradizioni costituzionali dei paesi membri. Che l’ordinamento
costituzionale dell’Unione fosse un ordinamento liberaldemocratico era
implicito, perché esso doveva essere necessariamente ispirato alle tradizioni
costituzionali dei paesi membri, e si proponeva in ogni caso il rispetto della
democrazia e dei diritti. L’Europa è intrisa di "sovranità", di "popolo" e muove
i suoi passi articolando esplorando rielaborando questi concetti "familiari".
Non rifiuta certo come obsoleta l’idea di sovranità, al contrario è cresciuta
sulle sovranità, e oggi ne percepisce il significato e il contenuto politico. Ma
allo stesso tempo, quest’Europa non potrebbe accettare un quadro costituzionale
come se fosse una prosecuzione, senza soluzione di continuità, della politica
sovrana degli Stati.
Per questo, la Costituzione rappresenta l’occasione per il
superamento del ruolo solamente subalterno assunto dal cittadino "europeo" sino
a Amsterdam, nella logica internazionalistica, inter-statale, affidata
all’esercizio della sovranità statale dei Trattati.
Ma in che senso possiamo richiamarci alla persistenza della
sovranità popolare, anche in presenza di un modello istituzionale e di
organizzazione dei poteri che non appare affatto una riedizione di uno Stato
(federale)?
La sovranità popolare ha subito intense oscillazioni,
diversamente sentita, ad esempio, tra il jeffersonismo o il giacobinismo, che
reclamano il diritto di rivedere la costituzione almeno ad ogni nuova
generazione, e il costituzionalismo poi prevalente26,
che è riuscito ad affermare
il documento costituzionale, in primis documento politico, anche come
documento giuridico sovrano.
Nel costituzionalismo moderno, specie in quello statunitense,
la sovranità popolare, come forza costituente, è la radice sia del valore e
della legittimità politica della costituzione, sia della sua funzione
giuridica di norma di lungo periodo, resistente alle contingenze e alle
maggioranze, alle fazioni e alle svolte "ideologiche".
Oltre la costruzione teorica che fu proposta da John Hart Ely,
e che rivendicava alla costituzione il valore e il compito di costituire una
tutela per la conservazione stessa della democrazia, credo sia condivisibile e
utile la tesi secondo cui la volontà popolare sovrana espressa nel potere
costituente ha una precedenza e un più forte peso rispetto alla politica
ordinaria dei normally elected politicians: ma non è in linea di
principio legittimo che il documento giuridico resista anche a più
profonde e tenaci manifestazioni di volontà che si inseriscano nei "constitutional
moments", in quei processi rari ma decisivi che sollevano una mobilitazione e
uno scambio profondi tra sfera pubblica e istituzioni: quello che Ackerman
chiama "higher law track".
Se così stanno le cose, noi leghiamo in modo peculiare
cittadinanza e costituzione, ci aspettiamo costituzioni che esprimano la
cittadinanza nel suo atto autofondativo e autolegislativo. L’Europa può non
essere uno Stato, può non essere sovrana, può non essere democratica. L’Europa
può essere un pluralismo di ordini multipli non esclusivi e una "rete" che
disloca i suoi nodi in vari livelli27
non interdipendenti. Ma la letteratura sulla
post-democrazia e sullo Stato regolatore è più che sufficiente per riflettere
queste caratteristiche. Il fatto è che il "nuovo ordine europeo" non è un
prodotto della Silycon Valley, e la sua vera peculiarità è che in esso si
compongono momenti tipicamente post-democratici e tecno-regolativi sia forme
persistenti di una pervicace cultura "politica" tradizionale in Europa28.
Per questo, sia detto con riferimento
al dibattito europeo,
non possiamo pensare che l’esistenza di una costituzione "europea"
indichi il tramonto della sovranità del popolo europeo, dei popoli
europei, dei cittadini in Europa, e il finale abbandono alla governance
without governments: o altrimenti, la dispersione della rete, e
dunque l’estraneazione della cittadinanza. Certo, la separazione tra
legittimazione e decisione, tra rappresentanza e deliberazione, è parte dei
lineamenti critici finanche delle democrazie "nazionali"; le microappartenenze,
il lobbismo degli interessi, le partecipazioni locali, e i nessi direttamente
istituiti tra periferia dei bisogni e governi centrali, e molti fenomeni
consimili, nel loro insieme sembrano suggerire l’abbandono di una cittadinanza "olisitica"
e incentivare modelli alternativi, spuri: magari occorrerebbe presentare un
paradigma à la page, che "veda" la frammentazione e l’articolazione per
nuovi e incrociati sotto-insiemi, di una cittadinanza che sembra appunto avere
come pendant l’ inafferrabile "governance" piuttosto che i vecchi "governments".
Questa conclusione che potrebbe sembrare un destino inevitabile, appare la più
accreditata, e dipende dalla convinzione che un ordine giuridico puramente "regolativo"
improntato alla "comit (at)ologia e all’efficienza degli equilibri d’ordine,
limiti e svuoti la sovranità dei tedeschi, degli italiani, dei francesi, e
naturalmente del parlamento inglese, senza ricostituire in cambio alcun livello
sostitutivo di esercizio della volontà politica. Questa osservazione nasce dal
noto modo d’essere delle comunità, che, informate al metodo Monnet, in realtà
hanno prodotto il noto massimalismo giuridico e nel contempo un minimalismo
politico29.
Contro questa visione delle cose, si pone l’idea "politica", che
potrebbe essere riassunta utilizzando le parole lapidarie di Robert Dahl: "the
legitimacy of the constitution ought to derive solely from its utility as an
instrument of democratic government- nothing more, nothing less30" .
In fondo,
anche in Europa, vive ancora la consapevolezza che costituzione e sovranità
crescono insieme e si determinano congiuntamente, nella loro identità, nel loro
senso, nella loro estensione. Pertanto, da un lato, la visibilità e la forza
della Costituzione europea saranno maggiori solo man mano che la sovranità del
popolo europeo andrà formandosi. Dall’altro, l’affermazione "giuridica" di un
documento "costituzionale" non equivale a quella di ogni altro testo normativo
sin qui prodotto per l’Unione e dall’Unione, e pertanto dovrebbe rappresentare
il veicolo della sua affermazione politica.
5. Cittadinanza e itinerario costituzionale.
In un certo senso, si può ipotizzare che la storia della
costituzione europea potrà svolgersi inversamente a quella del documento
costituzionale americano. Il valore "politico" preminente della costituzione di
un solo popolo degli Stati Uniti, acquisì la forza tagliente di un documento
giuridico vincolante nel momento in cui il giudice Marshall lo elevò a criterio
del judicial review of legislation. Ciò certamente fu possibile solo per
ragioni storiche e politiche. La forza giuridica della costituzione come
higher law venne fondata non sul diritto naturale come contenuto della
costituzione, ma sulla sovranità popolare: come ha scritto lo stesso Ackerman,
Marshall "asserts that the Constitution has a superior status as higher law by
virtue of its enactment by the People . Until a constitutional movement
successfully amends our higher law, the Court’s task is to preserve the People’s
judgments against their erosion by normal lawmaking31".
Diversamente, la
Costituzione europea dispone di una solennità che non sembra sostenuta da un
movimento "costituzionale", e nemmeno da un’idea consapevole di "popolo32".
Il documento "giuridico" sembra precedere in questo
caso il suo riconoscimento e il suo funzionamento politico. Ma questa
inversione non esclude affatto che la Costituzione europea troverà il suo
destinatario politico e incomincerà ad apparire effettivamente nella vita
politica e nell’opinione pubblica del cittadino europeo. Il funzionamento
prescrittivo della Carta dei diritti sarà un’occasione per porre questioni
ultime, questioni istituzionali, morali, politiche, fondamentali. Sulle
questioni fondamentali, dalla pace alla guerra, dalla giustizia alla sicurezza,
dai diritti bioetici e ambientali, ai diritti sociali, è improbabile che gli
europei non avvertano l’eccedenza dei compiti rispetto alla neutra ed asettica
amministrazione giuridica; è improbabile che la costituzione come documento
giuridico non richieda una marcata appropriazione etico-politica. Il
contenuto sostanziale delle scelte costituzionali dovrà essere svelato e
riconosciuto, rielaborato collettivamente perché il "sistema" regga. La
consapevolezza che non si tratterà di una neutra regolazione giuridica, la quale
sarebbe del tutto incapace di assicurarsi legittimazione e subirebbe un
sovraccarico di aspettative insoddisfatte, è il primo seme della cittadinanza
europea.
Sotto questo profilo, la relativizzazione giuridica
degli ordinamenti interni, oggi parte concorrente di un più vasto ordinamento
europeo, non si accompagna a una relativizzazione politica della
cittadinanza: al contrario postula una crescita della cittadinanza "europea". In
un certo senso, l’esistenza della costituzione produce un effetto complesso:
mentre la cittadinanza europea è notoriamente secondaria , aggiuntiva e
derivata, la legittimità dell’Unione cessa di essere derivata.
Essa diviene primaria, non dipende più dalla legittimità degli Stati, ma
dall’autonomia "pubblica" di un "sovrano" che è coesteso all’arco di influenza
del testo costituzionale. In questo momento, in Europa, è ancora la
costituzione che legittima il cittadino europeo, non viceversa. Ma tale fase
deve tramontare se la Costituzione deve essere storicamente assimilata. Questa
consapevolezza prima o poi finirà per emergere, specie se la costituzione
troverà una reale spinta di attuazione, se partiti europei potranno formarsi, e
via seguendo. Lo spazio europeo apparirà come un luogo ulteriore, comune a
molti, da cui il cittadino nazionale "opera" su se stesso. Joseph Weiler ha
osservato che si tratta di accettare che siano "altri", altri popoli e altre
istituzioni a decidere anche per "noi". Si può anche dire, con un leggero
mutamento dell’angolo visuale: quello che conta è che noi possiamo operare su
noi stessi attraverso l’Unione e non solo attraverso gli Stati nazionali.
Pertanto, di fronte a tutto questo, ridurre il discorso della
sovranità ai suoi termini ottocenteschi ed euro-continentali, significherebbe
perdere radicalmente di vista che la nozione che oggi lega democrazia e
sovranità in Europa non può che essere appunto la "cittadinanza33".
L’idea
principale è che ritorni la visione aristotelica dei diritti politici come
essenza della cittadinanza, per l’ovvia ragione che solo i diritti politici
possono colmare la distanza verticale tra l’integrazione burocratico-amministrativa-economica dell’Europa e la sua "anima" politica34.
Se il nesso tra Costituzione liberal democratica e popolo-
cittadinanza è inscindibile, un’Europa senza una Costituzione riconducibile ad
unità, riconoscibile, anche simbolicamente, non potrebbe vantare una
Costituzione integralmente "europea" e di conseguenza non potrebbe disporre di
un cittadino europeo.
L’aspetto intensamente volontaristico che questa conclusione
lascia emergere ricalca una concezione del costituzionalismo come progetto e non
solo come garanzia, come documento politico oltre che documento giuridico, come
carta dei valori e non solo come organizzazione dei poteri.
Questo induce a pensare che il livello costituzionale e quasi
costituzionale delle previsioni sulla cittadinanza di Maastricht e di Amsterdam
non producessero lo stesso risultato, sebbene praticamente intendessero
giungervi. Anche allora lo sforzo di dare un senso a diritti per i quali sarebbe
bastato far riferimento alla cittadinanza nazionale dei paesi membri, era
notevole e volontaristico. Ma solo il prodursi di una costituzione
innesca un corto circuito logico nella cittadinanza: in primo luogo perché ci
invita a prender sul serio la nozione habermasiana di "autonomia pubblica", in
un ambito che sentiamo sfuggire per le sue note peculiarità (in primis
linguistiche) alle nostre consuetudini comunicative. In questo bisogna
riconoscere che la speranza nel farsi, col tempo, della sfera pubblica europea
non può essere abbandonata, e si tratta dell’aspirazione che nessun teorico del
medievalismo giuridico e dell’efficienza tecnica, potrà definitivamente far
tacere.
Tuttavia, in fondo, resta pur sempre incombente la domanda:
perché il cittadino europeo non può essere l’individuo della sfera pubblica
delle buone intenzioni previsto nei Trattati? Perché deve essere l’individuo
della sfera pubblica delle buone intenzioni previsto nella Costituzione europea?
Per le ragioni che sono alla base dello stesso scetticismo costituzionale
emerso negli ultimi anni. "Il potere pubblico europeo" non era derivante "dal
popolo ma dalla mediazione degli Stati. E dal momento che in tal modo gli stati
non costituiscono un punto di imputazione interno ma esterno, i trattati non
sono neppure l’espressione dell’autodeterminazione della società sulla forma e i
contenuti dell’unità politica. Nella misura in cui il suo compito consiste nella
legittimazione del potere da parte dei suoi destinatari, la costituzione
sovrasta i trattati35".
E inoltre, i Trattati non possono offrire "la
legittimazione popolare dell’atto giuridico costituivo dell’unione e la coessenziale autodeterminazione dei cittadini dell’Unione sulla forma e il
contenuto della loro unità politica". Ma produrre questo risultato, attraverso
una costituzione, equivarrebbe "a una sostituzione del fondamento di
legittimazione dell’Unione europea" (365). E tra le molte conseguenze, "il
primato del diritto comunitario non sarebbe più la conseguenza dell’ordine di
esecuzione degli stati membri impartito nel trattato, bensì dell’ordine di
costituzione da parte della costituzione della comunità" (366).
E’ possibile che la Costituzione rappresenti ancora oggi un’anticipazione
istituzionale eccessiva in una situazione come quella europea in cui non
sussiste ancora una sufficiente corrispondenza, e vicinanza, tra strutture
sociali e istituzioni politiche dell’unione. Tuttavia, dovendo scegliere un
destino, il primo compito è comprendere quello che già abbiamo. Nella lunga
epoca dei Trattati, la relazione tra istituzioni comunitarie e la sfera sociale
europea poteva essere persino ignorata, mediata dalla democrazie e dalla
giustizia politica interne (domestic). Questa situazione non
rappresentava il modo migliore per porre in evidenza il lato sopranazionale
del cittadino in Europa. E pertanto questo suo profilo sarebbe stato interamente
ridotto alla logica dei diritti di cittadinanza di Amsterdam, e sarebbe rimasto
lontano molti anni luce dalla logica della Carta dei diritti di Nizza. Già da
quel momento, era apparsa una sorta di potenziale e futura onnicomprensività sul
piano materiale degli impegni di principio dell’Europa, che non aveva nessuna
corrispondenza con le garanzie di cittadinanza in senso stretto che venivano
fornite in virtù della cittadinanza europea.
Ma oggi che i signori dei patti agiscono non più come tali,
bensì come semplice "organo di un’unione che si autodetermina", si deve
riconoscere che si tratta di un punto di non ritorno, prodotto dalla
consapevolezza che l’incremento e l’estensione della "community of law", che la
già acquisita autonomia dell’ordine giuridico europeo36
aveva incrementalmente
condotto a superare i limiti del suo contenitore internazionalistico, e non
poteva più essere retta senza un decisivo salto di qualità verso l’effettività
della cittadinanza.
I Trattati portano con sé una vischiosità incancellabile e
una verticalità statalista, nella quale la cittadinanza appare concessa,
perché il cittadino europeo non è il Signore dei Trattati, non è necessario ai
Trattati stessi, non ne è il presupposto: la cittadinanza europea non è la fonte
dei Trattati; questi, deve ribadirsi, si devono agli Stati, e quindi tutt’al più
rimandano al civis nazionale.
Ciò genera un’asimmetria, a causa della quale non si produce
la circolarità autolegislativa necessaria al riconoscimento. Il cittadino
"politico" che sta "dietro" i Trattati è il cittadino nazionale. Il
cittadino europeo non è stato causa sui.
Il carattere riflessivo della cittadinanza politica sarebbe
invece nel fatto che essa decide di sé; tale riflessività, che Habermas
attribuiva ai diritti politici (rispetto agli altri diritti marshalliani37),
può
ben essere concepita come carattere qualificante complessivo del "diritto di
cittadinanza" in sé, più che di uno solo dei suoi ingredienti. La
riflessività della cittadinanza significa anche che essa costituisce se
stessa: è un cerchio che non può essere spezzato. Da questo punto di vista, la
Costituzione europea elimina un aspetto paradossale, secondo il quale la
politica para-costituzionale dell’Unione era imputabile al cittadino nazionale,
mentre al cittadino europeo era imputabile solamente la politica ordinaria
dell’Unione, e le policies (anche esercitando per esempio il diritto
elettorale al Parlamento europeo). Non certamente l’higher law making, e
quindi la politica istituzionale, la politica dei principi e dei diritti,
dell’organizzazione e dei poteri, la politica che stabilizza le coordinate
principali di riconoscimento della validità dell’ordinamento dell’Unione.
Ora, l’esistenza della Costituzione potrebbe rappresentare,
se presa sul serio, il primo atto di autonomia politica di riconoscimento del
cittadino europeo.
6. La cittadinanza come
riflesso dell’ordine non-unico (multiplo).
Se il pluralismo
costituzionale ha senso, nella logica di cooperazione istituzionale e politica,
multilivello, cui per primo si richiama l’art. 8, 1.[ Every national of a
Member State shall be a citizen of the Union. Citizenship of the Union shall be
additional to national citizenship; it shall not replace it], questo
pluralismo dipende dal fatto che il cittadino europeo e il cittadino
nazionale non esercitano un’unica identica autonomia politica, ma due
diverse, per estensione e scopo. Si può appartenere a più demoi, o a più
unioni, ma secondo un principio (che conviene definire) di
additionality.
Sotto questo profilo la
cittadinanza europea, attraverso l’esistenza della Costituzione, effettivamente
nega il carattere gerarchico dell’ordinamento chiuso: l’Europa non è un sistema
normativo con un’unica, semplice, norma fondamentale che prevale su (e
sostituisce) quella nazionale. Quel che si produce è semmai una struttura "
cooperativa" dell’ordinamento. Art. 5, co. 2 ["Following the principle of
loyal cooperation, the Union and the Member States shall, in full mutual respect,
assist each other in carrying out tasks which flow from the Constitution "].
Quest’aspetto è certamente delicato e controverso. Due diverse circostanze
appaiono qui rilevanti: la prima è l’assenza di una norma di chiusura esplicita
e di un organo ufficialmente dotato della Kompetenz-Kompetenz. Può darsi
che quest’organo diventi implicitamente la Corte di Giustizia, e che proprio
l’esistenza di una Costituzione, in sé, le attribuisca senza ulteriori dubbi,
questa posizione e questo compito. Non a caso, era stato detto che, di fatto, il
trasferimento di poteri decisionali all’Unione, a nuove fonti e a nuovi poteri
sopranazionali, richiedeva una Costituzione europea proprio per "subordinare
queste nuove fonti e questi nuovi poteri a vincoli costituzionali" onde "evitare
conflitti insolubili tra Costituzioni e giurisdizioni statali e ordinamento e
giurisdizione comunitaria38".
La seconda circostanza
è, storicamente, la prevalente tendenza a coordinarsi sul piano sostanziale
delle attività delle Corti, e il fair play convenzionale che il più delle
volte ha reso possibile evitare conflitti. Personalmente, condivido la tesi
sostenuta già al momento del Trattato di Nizza, tesi secondo cui la "logica" di
queste "vicende" relative al rapporto tra ordinamenti e tra corti
costituzionali, è tale che "la legittimità superiore, che coinvolge più soggetti
statali, prevale sulla legittimità del singolo, a meno di una rivolta
generalizzata, che è però inimmaginabile39".
Ma difficilmente questa "deferenza"
potrà essere ritenuta qualcosa di veramente diverso da un gesto di elevazione:
una volta che sia garantito il rispetto dei valori fondamentali, la deferenza
non è il cedimento alla sovranità altrui, ma alle più ampie ragioni di
giustizia, proprie di un ordine che si è "voluto" produrre, e che appare
anch’esso sviluppo coerente del proprio, e investito di un valore prioritario.
Questo è il senso della "cooperazione" tra singoli ordinamenti, che non
dovrebbero avere la preoccupazione di difendersi nei confronti della
costituzione europea, ma semmai di veder difesa la costituzione europea da
interpretazioni parziali e unilaterali.
Questo sistema
istituzionale di cooperazione, data la corrente "prevalenza" dell’ordine
comunitario, ha un conseguente pendant nella cittadinanza. In tal senso,
al cittadino europeo si richiede di non rimpiazzare il cittadino statale, e
viceversa: art. 45, co. 2: [ 2. Citizens are directly represented at Union level
in the European Parliament. Member States are represented in the European
Council and in the Council of Ministers by their governments, themselves
accountable to national parliaments, elected by their citizens"].
Si può dunque desumere
che l’Europa è un modello istituzionale che corrisponde a un modello proprio
di cittadinanza. Il modello istituzionale prescelto non è quello "esclusivo"
del cittadino europeo ma quello più coerente con il mantenimento delle identità.
La scena istituzionale non si limita a valorizzare il cittadino europeo, ma
custodisce attraverso la presenza diretta, tra i poteri, degli Stati membri, lo
scopo originario di riunire i popoli. La costituzione europea, pertanto,
non tenta affatto di utilizzare i popoli come semplice veicolo di un’unificazione
degli individui su scala universale secondo la variante post-kantiana del
progetto di pace perpetua proposto da Jürgen Habermas40.
Dal punto di vista
ordinamentale, l’Unione europea dispone di una norma fondamentale inclusiva:
poiché essa non si esprime contro gli Stati ma attraverso gli Stati, e nemmeno
contro il popolo "europeo" e il suo "parlamento" ma attraverso esso. Se si vuole
parlare di una sovranità mista, si deve tener presente che non si tratta però di
una replica del King in Parliament, che imputa la sovranità in modo
congiunto a due elementi semplici entrambi interni alla stessa struttura
sociale; si tratta di un’articolazione di due sistemi diversamente organizzati e
strutturati, l’uno in forma di società politica (futura) l’altro in forma di
Stati.
E il primum movens
dell’Unione è proprio il riconoscimento della differenza giuridica e
politica tra il cittadino europeo e gli Stati membri, nonché il necessario
giudizio di compatibilità preventivo tra la norma fondamentale
dell’Unione e la norma fondamentale dei singoli sistemi giuridico-politici
nazionali. .
Vista in questi termini,
la norma fondamentale dell’Unione sarà custode adeguatamente affidabile di un
progetto che ormai per ciascuno stato membro è riconoscibile come un coerente
svolgimento costituzionale. Per questa ragione, anche la costruzione di una
società civile e politica europea può essere solo uno spazio aggiuntivo. Non
può essere prodotta così da rimpiazzare (o prevalere), nemmeno a lungo andare,
le società politiche nazionali. Se non un’illusione, sarebbe soprattutto un
errore.
Anche a questo riguardo,
l’ambiguità precedente, dovuta alla logica internazionalistica dei Trattati, ha
trovato una sua chiarificazione. Condivisibile o contrastabile che sia, la
logica della dual citizenship41
non è più una conseguenza dei fatti, ma di
una scelta. La dual citizenship oggi dipende dal progetto complessivo di
scegliere l’Unione come un unico corpo ma bicefalo che riannoda in un
solo ordine a più piani la strategia degli Stati e quella della (costruenda)
società europea.
L’idea di far
concorrere contemporaneamente cittadini europei e Stati/popoli nella
determinazione dell’indirizzo politico comune, crea un gioco di riflessi
(l’Unione mantiene il suo carattere di unione dei popoli e pertanto chiede agli
Stati e alle nazioni di esprimersi come macro-individuo-soggetto nello spazio
intergovernativo; contemporaneamente costruisce lo spazio europeo con un
riferimento ai cittadini, come popolo europeo, in quanto soggetti e destinatari
delle previsioni e delle attività dell’Unione). Il sistema dell’additionality
apre quindi una dinamica di concorrenza e di cooperazione, che non ha nulla a
che fare con la semplice apertura dei confini. Anche per questo, non è
associabile agli sforzi razionalistici che scavalcando l’ostacolo delle singole
"sovranità" si proiettano in un costituzionalismo europeo, inteso come uno
stadio omogeneizzante, sul modello di una società globale dei diritti. Queste
tesi muovono da un costituzionalismo puramente giuridico, im-politico, verso un
universalismo dei cittadini e dei diritti. Non si può usare l’Europa per questo
scopo teorico, né come immagine preliminare, come antecedente di questo
movimento, di questo compimento finale. Non si tratta affatto di un
universalismo puro degli individui, lasciati defluire dagli spazi nazionali sul
territorio europeo.
Il
cosmpolitismo, nelle sue molte varianti, muove dai presupposti
dell’individualismo, dell’universalità e della generalità, che indicano
rispettivamente come il cittadino del mondo sia un essere umano senza riguardo
per la sua identità comunitaria (famiglia, società stato, nazione, religione);
per lo status che gli è socialmente accordato; e infine secondo qualità (come
l’essere persona) che si impongono al riconoscimento da parte di tutti, di
chiunque altro42.
E’ un’idea cospomopolitica quella che mette al centro il mondo
come oggetto di regolazione globale, magari suggerendo gli strumenti di
attuazione di una "cosmopolitan democracy" e di un ordine giuridico mondiale che
si avvalga di parlamento, giudici, compresa una corte penale, e di una forza di
polizia "interna43".
Le radici di questa insistenza sono nella constatazione che
l’ordine internazionale appare più regolato di quanto non sia stato in passato e
meno preda dell’autonomia anarchica delle sovranità statali. Per di più, il
principio stesso di sovranità è concepito come un ostacolo al controllo
internazionale della sfera interna degli stati; essa impedirebbe che diritti
individuali e diritti culturali possano essere protetti (nel loro carattere
universale), ad opera di norme che superino la potestà e le prerogative di
esclusività, di indipendenza degli stati stessi. Si sostiene che la sovranità
incorpora "a principle of non-intervention" tale per cui lo stato sovrano
possieda "final authority" su "territory and people, and no outside state or
agent has legitimate claim to interfere with the decisions and actions of that
authority44" .
L’obiettivo da raggiungere sarebbe l’universale self
determination in uno stato democratico globale.
L’Europa muove esattamente nella direzione opposta, a
differenza di quello che si può pensare da molti. La ragione è proprio la
persistenza delle sovranità riconducibili agli stati membri, e la logica
mista con cui essa si struttura: l’Europa non crede a una cittadinanza
universale, e nemmeno a una cittadinanza europea che possa essere "originaria",
ma nel contempo si costruisce come un sistema che ha sperimentato e superato
la sovranità come un diritto di non interferenza nel senso puramente liberista.
Questa tesi
potrà essere articolata in tre ragioni fondamentali, connesse al contenuto della
cittadinanza. A) La prima è che l’Europa non ha come centro l’individuo; B) la
seconda è che essa ha di mira una peculiare forma di governo della totalità; C)
la terza è che essa non interpreta i diritti in termini di garanzia, ma in
termini istituzionali, e dunque come "obiettivi".
7. Individui e cittadini.
A) Come il
cosmopolitismo, più o meno radicale, in fondo anche il costituzionalismo
contrattualistico moderno, e il neocontrattualismo del velo d’ignoranza
presuppongono metodologicamente o sostanzialmente che si parta da individui,
poiché si appellano alla ricerca di soluzioni razionali in termini di giustizia
e di fairness, a questioni in un certo senso ontologiche connesse al
perseguimento della condizioni di libertà in un’associazione collettiva.
L’Europa non parte affatto da ipotesi meramente razionali, né individualistiche,
sebbene si ispiri nelle sue declaratorie all’universalità della ragione come
garanzia (illuministica) dei processi comuni e dei diritti individuali. Il fatto
che il Preambolo costituzionale riconosca la "ragione" e i valori umanistici e
illuministici, non significa che ad esempio possa ripetere il rifiuto francese
dei corpi sociali intermedi tra l’unità nazionale e l’individuo ( rifiuto
assunto come un superamento delle mediazioni corporative, degli status comuni,
connessi a loro volta a correlativi privilegi). L’Europa non concepisce
l’individuo singolo come la premessa cognitiva, da cui l’Unione diviene
visibile. Infine, l’etica dell’Unione non è quella degli individui: il valore
dell’autonomia individuale è indiscutibile, ma non ne è il "paradigma", né la
forza propulsiva, a differenza che nel costituzionalismo moderno e contemporaneo
più recente.
D’altro canto, e
coerentemente, gli individui non si costituiscono in unità, in Europa, perché
considerano la propria "europeità" più "essenziale" di ogni altro preesistente
legame. Questo è il reverse della lamentata assenza di una società
europea ( di cui tra gli altri Claus Offe ha con Dieter Grimm e altri ampiamente
parlato). Anche per questo manca in Europa il motore di un repubblicanesimo
civico: l’Europa non poggia sulla virtù dei singoli, né richiede a ciascuno le
virtù dell’ ideal statesman che si libera del proprio egoismo e si eleva
al punto di vista della res pubblica, del bene comune. Più
realisticamente , il carattere multiplo delle lealtà e delle appartenenze è
compatibile con un’interpretazione comunitaria, sia nel senso, richiamato, di
Weiler sia nel senso dei cerchi concentrici di Walzer45.
In un certo senso sia l’individualismo tout court sia il repubblicanesimo tout court
sono visioni che hanno bisogno di muovere filosoficamente dall’individuo, non
importa quanto self-centered o versato all’abnegazione civica per il bene
pubblico.
L’Europa si presenta
come una comunità di secondo grado, anche se non richiede solo una scelta
statale e propone bensì un criterio di cittadinanza individuale. Sebbene
l’attenzione prevalente abbia sin qui riguardato questa situazione nei termini
dei diversi livelli di esclusività degli ordinamenti, e di sovranità, importa
sottolineare invece il fatto che anche per questo non si tratta degli individui46.
Ciò getta ulteriore luce
sulla cittadinanza. La ragione per la quale la cittadinanza acquista un
significato nuovo, ulteriore, è che essa, nell’Unione, è una diversa modalità di
definire una relazione tra popoli, piuttosto che una relazione tra individui
inclusi e non. All’Europa che si costituisce non è stato solo essenziale
regolare, come accade per gli Stati nazionali, per gli Stati membri, l’accesso
di individui: ben diversamente, si è trattato di altre comunità, secondo la
dinamica degli allargamenti e dell’estensione. In un certo senso, la
cittadinanza è un movimento inglobante, che avanza verso altri confini,
piuttosto che una semplice definizione escludente. Non si guarda all’Europa
tanto come un luogo geopolitico fermo che apra o chiuda i suoi battenti,
semmai come una geografia politica in movimento: che infatti negli ultimi
cinquant’anni è andata verso nuovi paesi membri, è giunta anche dentro i loro
confini. Con ciò, se gli individui non sono la premessa, a dire il vero non sono
nemmeno lo scopo. Lo scopo istituzionale resta l’unione tra i popoli. Estranea
al costituzionalismo moderno, anche se presente nei progetti di pace universale
à la Kant. Ma estranea anche all’ orientamento cosmopolitico: per questo,
credo, può proporsi anche in veste più credibilmente "costituzionale".
8. La cura dell’insieme.
B) La
definizione costituzionale della cittadinanza europea si comprende come
una risposta post-liberista non al tramonto degli stati, tramonto di cui è
difficile un accertamento non controverso, ma alla caduta dell’illusione del
liberismo come criterio dei rapporti tra gli stati. La costituzione
europea non può essere associata ad una sconfessione ontologica delle unità
politiche statali.. Essa resiste, forse adeguamente, al prodursi di un’ideologia
unica, monolitica della governance planetaria47.
Costituire l’Europa
significa sottrarsi alla sindrome globale ispirata dall’indominabilità di spazi
che appaiono tutti acefali e adespoti; risponde, in controtendenza, all’universo
astratto, privo di ideologie, muri, e confini48.
L’Europa unita significa oggi una
sorta di "inattuale" e frenante contromisura alla totale perdita di centro,
ricostituisce un punto di gravitazione. Questo non significa che si tratti di un
risultato raggiunto. Ma la Costituzione europea esprime di fatto quest’accento
normativo, e questa funzione "storica".
Queste premesse spiegano
anche in che senso, pur non essendo mossa da alcun individualismo metodologico o
sostanziale, né con riguardo alle unità degli individui né a quelle degli Stati,
l’Europa proponga qualcosa come una cittadinanza europea.
La cittadinanza
europea rappresenta una resistenza, innanzitutto, un elemento di contrasto,
nei confronti della cittadinanza universale. Quest’ultima è l’effetto
illuministico, cosmopolita, della riduzione degli abitanti del mondo a cittadini
del mondo, dei nationals a esseri umani, degli appartenenti ad apolidi. Come ho
accennato, evidentemente, chi costituzionalizza l’Europa non crede a una
società civile universale, non crede dunque che gli individui
siano entità ultime e socialmente disincarnate. Non crede alla distruzione delle
"patrie" e dei "popoli, non mira sostituire, a rimpiazzare il vecchio con il
nuovo che non c’è. Semmai costruisce un Aufhebung, e quindi intende anche
conservare49.
Poiché l’operazione
storica dell’unione costituzionale è un movimento disomogeneo rispetto ai
caratteri dell’epoca post-bellica e di quella contemporanea, in nessuno dei due
mondi, quello che crolla con le due guerre mondiali, e quello globale, la
cittadinanza europea avrebbe (avuto) senso50.
Sul piano dei diritti,
la polverizzazione della cittadinanza in un mondo globale consiste nella
riduzione dell’esser cittadino all’acquisizione planetaria del maggior numero di
emancipazioni, facoltà, poteri. Come si può capire, in quest’ottica la
cittadinanza subisce uno svuotamento assoluto del suo senso, diviene una
categoria del tutto inutile: una categoria in crisi di identità,
piuttosto che lo strumento o il riflesso di una qualsiasi identità51.
L’obsolescenza della cittadinanza è dunque tutta qui. Non tanto nel fatto,
inoppugnabile, ma banale, che non si dà alcun luogo esterno allo spazio globale,
ma soprattutto nel fatto che nella "entelechia" della cittadinanza universale
pure non si dà alcun interno protetto al punto che possa essere pensato
come "proprio", plasmato e custodito come frutto della nostra identità.
Il mondo degli stati
sovrani, dai cui orrori l’avventura europeista si è mossa, e il mondo globale,
dichiarano entrambi la propria astensione e la propria impotenza verso il
governo dell’"insieme52".
I totalitarismi europei sono stati la dimostrazione
dell’insufficienza del liberismo che affida la prosperità ad una
dimensione individuale e nazionale, dimenticando lo spazio comune.. Per
questo esso finisce per essere occupato da una parte che investe se
stessa della rappresentazione e della cura dell’insieme, si trasfigura in
emissaria della totalità. In un certo senso, il totalitarismo, così inteso, è il
prodotto di un liberismo agnostico verso la totalità53.
Attraverso la
"costituzione" l’insieme cessa di essere concepito come res nullius.
La cittadinanza europea declina così un particolare profilo dell’inclusione:
essa in realtà non costituisce "individui" in "cittadini", così da tracciare una
nuova linea di confine rispetto allo straniero o all’apolide, così da investire
gli individui di una qualche appartenenza. Al contrario, essa conferma le
precedenti e prioritarie appartenenze nazionali, e si riferisce ad un ambito
geografico, politico ed economico complessivamente già disegnato da "sovranità",
"occupato" da inclusioni/esclusioni, già abitato, in ogni angolo di territorio,
da cittadini che godono di confini esclusivi. Rispetto a questo insieme il
risultato della "cittadinanza" europea non è dunque l’esclusione, che era invece
già acquisita, era prerogativa di ciascuno Stato membro. La cittadinanza europea
chiede ai "cittadini" dei singoli "demoi" di considerare l’ "esterno" come un
ambito di comune regolazione politica.
E’ vero che la presenza
di singoli demoi e di ordinamenti nazionali dotati di originarietà e di
esclusività, nonché di costituzioni proprie, implica che la "tolleranza
costituzionale" e la scelta di ogni giorno siano il segno distintivo o il
presupposto dell’Unione. A questo si può aggiungere che il binomio
costituzione-cittadinanza muovendo dall’assunto che l’"insieme" non sia uno
spazio "assente", una res nullius, o una "res" impensabile, fa della
tolleranza una premessa etica, cioè un impegno sostanziale, non semplicemente
una condizione meramente procedurale di coesistenza tra diversità. In altri
termini, l’idea inclusiva dell’insieme, basato sulla diversità e sulla
tolleranza, consiste nell’assunzione di una responsabilità progettuale, evidente
nel testo costituzionale, e aggiunge alla mera tolleranza come "modus
vivendi" tra "individui" costituzionali (ossia stati-nazione) l’Unione
come angolo visuale da cui pensare la posizione, la vita e la prosperità, delle
singole parti.
Del resto questo appare
inevitabile se si vuole che la stessa attuazione e intepretazione della Carta
dei diritti, così centrale per la cittadinanza europea, abbiano un senso comune:
le linee di formazione di tale senso "comune" sono impegnative per ciascun
"popolo": e così se è vero che gli Inglesi devono commisurare la propria
immagine dei valori ad una premessa concezione della dignità che sembra tratta
dalla carta tedesca, ma anche da quella universale del ’48, molti cittadini
nazionali hanno dovuto abituarsi, come scrive Weiler, a subire regolamentazioni
prodotte anche da "altri" popoli. Il riuscire ad assumere un punto di vista
interno all’insieme e non semplicemente al propria sistema nazionale è
essenziale per poter "vedere" l’interesse sostanziale e la collocazione di Sé su
una mappa che contempla vantaggi comuni, e valori comuni.
D’altro canto, questa
disciplina, che comporta come si sarebbe detto da Hegel, una Bildung e
un’elevazione, non può sfociare in un’imposizione a tutti di interpretazioni che
corrisponderebbero a una sorta di etica massima, e quindi unilaterale,
tra le varie possibili ed espresse nelle tradizioni costituzionali dei paesi
membri. Piuttosto, nei casi di conflitto, dovrà sfociare nella definizione di
standard minimi che l’Unione trae dalla propria costituzione e da quelle
"interne" come possibili linee di specificazione e di articolazione.
Da ciò, il cittadino
europeo è l’elevazione del cittadino nazionale a titolare del punto di
vista della totalità, una volta assunto che tale punto di vista non è il "suo",
non deve essere il "suo", ma che egli non può giungervi se non a partire dal
"suo".
Possiamo
sostenere senza particolari riserve che la totalità qui non ricorre né in
termini etico-organici né in termini di mere tecniche procedurali. Semmai
l’Europa potrebbe riecheggiare qualcosa di molto vicino al modello di "giustizia
politica" proposto da John Rawls, nel suo Liberalismo politico.
Difficilmente, si potrebbe negare che l’Europa non vuole dettare, e
nemmeno potrebbe, una nuova dottrina unitaria, comprensiva, che valga come etica
profonda per tutti gli aspetti della vita di ciascun popolo e di ciascun
individuo. Ma altrettanto non si potrebbe negare che l’Europa propone una carta
di impegni che identificano un’area di political overlapping, e che
quest’area attiene alla formazione dell’identità politica comune, non invade né
assorbe le diverse culture e le diverse identità etico-culturali: e pertanto
chiede che ciascuno possa giungervi attraverso un suo percorso, che possa per
proprio conto elaborare e "vedere" la condivisibilità sostanziale di questa
obbligazione "politica".
Ogni "national" cui riesca quest’opera di maturazione, compie
in realtà un passo verso un’ oggettivazione di sé, si vede "donata" una forma di
vita, un più ampio "acquario" dal quale egli pur riesce a conservare e osservare
il proprio. La cittadinanza europea intende assolvere il paradossale compito di
violare l’intrascendibilità della propria forma di vita, la sua non
oggettivabilità.
Ciò può fare
confidando in un’affinità tra i popoli europei, affinità che è tuttavia
concetto vago, puramente prospettico, relativo; si tratta, nel contempo, di una
tesi che è possibile sostenere almeno quanto è facile contrastarla e negarla
radicalmente, non appena si assumano altri e legittimi angoli visuali. Per la
verità, l’affinità non è un mero "dato", aproblematico e pre-costituito, ma il
prodotto di una conoscenza orientata intenzionalmente alla ricerca
dei legami e delle continuità. Si tratta di un concetto "interpretativo", che
non è se non la proiezione di uno sguardo capace di tessere e non solo di
trovare l’insieme. Questo vale per la cittadinanza, come veduta
d’insieme, e vale per il sistema giuridico complessivo dell’Unione
europea. Anche in quest’ultimo caso, si tratta di un concetto interpretativo: i
filosofi del diritto hanno spesso discusso con profitto quell’omologo
concettuale indicato da Ronald Dworkin come "integrità" dell’ordinamento,
integrità ispirata all’attualizzazione delle direttrici di principio della carta
costituzionale. Anche senza sposare la teoria del diritto e
dell’interpretazione, cognitivista e oggettivista, del Dworkin di Law’s
Empire, è particolarmente utile, in questo caso, apprezzare la portata dell’integrity54
come concetto interpretativo, irriducibile a un mero test cognitivo (potremmo
dire: per l’affinità, delle attitudini storico-antropologiche dei popoli; per il
sistema giuridico, un test irriducibile alla plain fact view, e al testo
delle norme), e piuttosto "prodotto", argomentabile attraverso "principi", di un
processo di elaborazione che è al contempo ricostruzione del passato e
sviluppo della coerenza complessiva del "sistema". Il ruolo della cultura
della cittadinanza europea sarà quindi altrettanto importante del testo
costituzionale.
E’ un fatto
"interpretativo" dunque, se a differenza del "national" il cittadino europeo può
assumere la posizione dell’affinità politica (se non altro con riferimento a
un’area di sovrapposizione essenziale di elementi costituzionali), e accedere ad
un’ ulteriore "forma di vita" da cui osservarsi, da cui osservare ogni
singolarità nazionale e costituzionale come una porzione incapace di abbracciare
l’insieme, e pure necessaria a configurarne l’estensione e l’intensità.
Questa
elevazione dipende da e possiede (come diritti) alcuni strumenti "ottici", che
sono anche concreti presupposti "interpretativi", infrastrutture della
cittadinanza, mezzi di concepibilità dell’insieme: piuttosto che pretese
individualistiche dallo scarso valore aggiunto, piuttosto che garanzie delle
sfere astratte di libertà o di un’esistenza individuale libera da dominazione e
interferenze, piuttosto che la protezione della (peraltro non minacciata)
self-determination, i diritti strettamente "europei", previsti come diritti
di cittadinanza, sono "beni" che consentono di "intendere" l’Europa, più che
semplicemente incrementare il paniere dei poteri individuali. Essi permettono a
ciascuno di ri-concepire l’orizzonte delle proprie reali capacitazioni (capabilities)
(per usare la nota espressione di Amartya Sen)55,
piuttosto che la forma delle
proprie libertà, in una scala che sfugge ai limiti della cittadinanza nazionale.
E anche per questo, la questione della cittadinanza non è una semplice questione
di pretese e di diritti: per i diritti del cittadino europeo valgono le stesse
riserve e gli stessi impegni che devono valere in qualunque stato contemporaneo;
i diritti poggiano su una "politicità" della cittadinanza e sulla sua
"effettività": devono essere connessi all’esistenza di reali "opportunità" di
essere esercitati, e accompagnati dal possesso delle risorse individuali
necessarie per trarre vantaggio da quelle opportunità56.
In termini "filosofici", si coglie il senso dei diritti attribuiti al cittadino europeo, indicandoli come
strumenti e beni di percorso della nuova totalità costituita tra i vecchi e
persistenti confini, strumenti e beni necessari perché egli possa "acquis-ire"
l’Europa. Per quanto astratto ciò possa sembrare, è solo in questo senso che in
Europa quei diritti restano strutture di implementazione della cittadinanza.
Sebbene l’apparenza di questa elevazione possa essere
grossolanamente ricondotta sul piano di ogni tradizionale avventura
costituzionale moderna e contemporanea, almeno in quanto creatrice di una "res
publica" come patrimonio comune, la differenza è invece profonda e
significativa. E né il civis romanus con le concessioni della
Constitutio antoniniana, né il cittadino statunitense, sono inquadrabili in
questa stessa luce.
9. Diritti come goals.
C) La novità costituzionale europea contiene senza dubbio
anche il classico progetto di limitazione del potere. Come scriveva Weiler: "Uno
degli obiettivi principali del progetto d’integrazione europeo può essere
individuato dunque nel tentativo di controllare gli eccessi dello Stato-nazione
moderno in Europa e, soprattutto, ma non solo, la sua propensione a favorire
conflitti violenti e l’incapacità del sistema internazionale di contenere tale
tendenza57" .
Questa visione dell’Europa si oppone a quella dell’Europa come
macro-Stato. Si tratta della visione sovranazionale e comunitaria. Sul piano
complessivo il "sovranazionalismo" sostituisce la visione "liberista"
dell’equilibrio internazionale riproponendo il costituzionalismo come forma di
limitazione. Così, "la sfida è quella di controllare, a livello della comunità,
i riflessi incontrollati degli interessi nazionali in sede internazionale58".
A me interessa sottolineare l’importanza dell’altro
"dimenticato" versante, quello della costituzione del potere. Definiamolo
il versante positivo dell’Unione e del sovranazionalismo, quello che si associa
al perseguimento degli ideali fondativi, e soprattutto ad un particolare modo di
perseguirli.
La narrazione tradizionale del costituzionalismo liberale
sarebbe incapace di spiegare questo tratto europeo contemporaneo, anche perché è
impossibile intendere l’unione come un utile spartiacque tra un passato di
sudditanza e un futuro di emancipazione. Né vale la pena ripeterlo, si tratta di
difendere diritti già difesi.
La logica della costituzione europea è piuttosto un vero e
proprio atto di riproposizione, su nuove basi, del potere, un rafforzamento
delle sue strutture, un innalzamento della linea di orizzonte della sua
autorità.
Di conseguenza serve una prospettiva più avanzata.. In primo
luogo: L’Europa riprende, attraverso l’Unione, il controllo dei propri
obiettivi, che avrebbe smarrito nelle nuove condizioni "globali" dell’economia e
del mercato. In secondo luogo, istituisce un legame costituzionale tra diritti e
obiettivi del potere pubblico (government). Non si può ritenere che i
diritti tradizionali del costituzionalismo liberaldemocratico siano più una
sorta di patrimonio self-executing, una volta assicurate le condizioni di
non interferenza nell’autonomia dei singoli. Come si ripete spesso, la libertà
di espressione non può essere intesa come una sorta di libertà dalla censura, di
astensione della forza pubblica dall’intervento sui versetti satanici, o sullo
street corner’s speaker. Né la proprietà individuale è più concepibile
come una lockeana risorsa individuale dipendente dal "lavoro" del singolo e da
nient’altro: ciascuno di questi diritti può essere mantenuto solo in una società
regolata che ne assuma i costi59
e la difesa come un fine esplicito
collettivamente perseguito. E’ significativo che questo faccia apparire
out-of-date la più originaria delle intuizioni dei costituenti (in questo
caso, americani), secondo cui carattere importante dei diritti costituzionali è
che "essi sono garantiti quasi interamente imponendo limiti
costituzionali ai poteri costituiti. La Costituzione tacitamente assume che i
cittadini stessi disporranno in qualche modo delle opportunità e delle risorse
necessarie per poter agire in base ai propri diritti60".
Il mutamento di prospettiva sta nel carattere interamente
artificiale che i diritti assumono nelle società contemporanee, nelle quali non
basta una loro protezione deontologica, una loro elevazione a incontroverso
documento giuridico. Ma, quasi insensibile a questo mutamento, al contrario,
la teoria giuridica democratica europea ha fatto e fa perno proprio sul valore
della Carta dei diritti, ora nella Costituzione, per affermarne una visione "giuridicistica",
razionale, valorizzando il fatto che essa "introduce limiti e vincoli agli
organi decisionali europei da cui proviene ormai gran parte del nostro diritto"
e "perché contiene diritti e garanzie che rischiano di venir meno in caso di
manomissione della nostra Costituzione61".
Naturalmente, non si tratta di ignorare il valore di
limitazione incluso nella logica costituzionale: ma questo suona alquanto
incomprensibile, specie dall’esterno, da chi veda l’Europa, iper-protetta dalle
sue Costituzioni lunghe, e i nostri stati democratici, come tra i luoghi più
avanzati al mondo nella protezione del cittadino. E altrettanto discutibile è
che i valori e i diritti della II parte della Costituzione europea possano
effettivamente ritenersi "parametri minimi- dal divieto della pena di morte ai
diritti sociali e del lavoro- per i paesi che intendano entrare nell’Unione62".
Si tratta piuttosto di un punto di svolta: la Costituzione
europea pone parametri che sono invece particolarmente elevati, non solo grazie
alla previsione di diritti "nuovi", ad esempio in materia di bioetica e di
biotecnologie, di ambiente, ma anche di diritti sociali che occupano un posto
alquanto ampio e definito, imponendo doveri di solidarietà, e impegni in parte
di principio in parte specifici, dall’obiettivo di lottare contro l’esclusione
sociale e la povertà, al dovere di garantire l’assistenza sociale e l’assistenza
abitativa (art. 34 carta), alla tutela del lavoro contro il licenziamento
ingiustificato (art. 30 carta) e via seguendo.
Credo si tratti di un modo "contemporaneo" di guardare ai
diritti, che viene a trovare una saldatura con lo spirito di una cittadinanza
costituzionale europea. E’ impossibile pensare che si tratti essenzialmente di
limiti giuridici alle politiche degli stati ( anche perché, come ho già detto, è
impossibile guardare alla cittadinanza europea come un processo di liberazione).
La II parte della Costituzione non era e non è un’area
protetta, contromaggioritaria, sovranazionale che rende tali diritti in
-decidibili e insindacabili. La cittadinanza europea dipende dalle ragioni di un
costituzionalismo in cui da un lato i diritti sono la separata e cooriginaria
istanza di giustizia che condiziona la sovranità e il potere, dall’altro, sono
obiettivi interni del potere comune, non garanzie del cittadino contro di
esso: il che significa che è istituito un "potere"diverso strutturato
direttamente in base a quegli obiettivi, che non sono di puro arbitraggio delle
condizioni di sicurezza delle libertà individuali.
Devo ricostruire rapidamente le premesse di questa mia
conclusione63.
La vicenda moderna aveva posto, anche tramite le costituzioni,
l’idea dei diritti soggettivi, individuali, in opposizione all’ordine del
diritto politico, aveva quindi rotto l’originario equilibrio della comunità
medievale tra ordo iuris e gubernaculum, tra oggettività -
inalterabilità della legge fondamentale e area strumentale riservata al
"potere". I diritti individuali vengono concepiti come una sorta di premessa
rivoluzionaria del potere, una critica di esso, e naturalmente come un freno.
Questa tensione è stata il nodo della civiltà giuridica occidentale. Nell’Europa
continentale, la prevalenza della legge, come prodotto sovrano, ha reso poi i
diritti soggettivi il lato debole di quella contrapposizione, più che sul piano
sostanziale, sul piano giuridico: è divenuta la legge il fondamento e la fonte
ultima del diritto positivo e dunque anche dei diritti individuali. Solo con le
costituzione contemporanee del ‘900 è stato possibile in Europa ripristinare
quella tensione, attribuendo a legge e diritti una reciproca indipendenza, uno
status di equiordinazione e di equipollenza; così che le esigenze della
loro coorignarietà fossero visibili anche nella loro reciproca e uguale forza
giuridica. Da quando i diritti hanno la stessa fonte costituzionale della legge,
possono opporsi ad essa, e contrastarla. Ma questa concorrenza normativa è stata
interpretata (anche grazie ai bisogni delle azioni affermative e a visioni
anti-politiche delle costituzioni), nello stile degli opposti contraddittori.
Così, come Dworkin innanzitutto ha sostenuto, influenzando l’intellighentsia
delle sinistre giuridiche europee (Habermas compreso), i diritti hanno portata
non teleologica ma deontologica, e in particolare hanno senso perché sono difesa
innanzi alla minaccia delle maggioranze politiche e perché possano contrastare
l’azione dei pubblici poteri. Quando si parla di diritti fondamentali questa
visione delle cose appare specie in Europa un po’ invecchiata e quindi
insufficiente. Il carattere fondamentale di diritti come quelli previsti nella
carta costituzionale europea non può significare semplicemente un rapporto di
antitesi equilibrata rispetto al gubernaculum, un’azione di giustizia, e
un’azione giudiziaria, contro l’invadente utilitarismo del bene comune, e il
paternalismo dei parlamenti.
La cittadinanza europea in questo esplicita un ruolo storico
e un timbro assolutamente proprio: la matrice politica di ogni forma di
cittadinanza si intreccia, indivisibilmente, con la dignità e la qualità della
vita e con il principio della solidarietà: l’Europa statuisce che la
cittadinanza politica è una fonte costituzionale, ma che essa dipende in Europa
dalla cittadinanza sociale; così come la disponibilità alla democrazia dipende
da risorse preliminari di libertà e dalla sicurezza dei beni fondamentali di
sussistenza, dall’istruzione, dal lavoro, dalla salute. Ed è proprio questo il
vero banco di prova del "gubernaculum" europeo: quanto esso saprà incidere
giuridicamente e politicamente verso obiettivi comuni che però si radicano
direttamente nell’area politico-sociale dei paesi membri e per le quali le
risorse in gioco non sono, per il momento, risorse di scala europea, ma
nazionale.
La costituzione europea proprio attraverso la Carta dei
diritti esclude che vi siano aree "interdette" all’Unione, perché al contrario
finisce per rendere ipotizzabile possibili forme di intervento praticamente in
ogni materia: la II parte della costituzione introduce scopi del potere
chiedendo che l’agenda delle istituzioni sia assorbita in gran parte anche da
una politica dei diritti.
L’idea puramente giuridico-giurisdizionale dei diritti non
avrebbe certo avuto bisogno del costituzionalismo europeo: ciò che lo rende
prezioso è l’indissociabilità dei diritti dalle logiche collettive, dalle scelte
politico-economiche di stati che non possono controllare da soli il proprio
spettro di azione. Se è vero che la costituzione in alcuni casi si presenta
come una rappresentazione delle conquiste già date nella civiltà
giuridica europea, il significato della loro europeizzazione prima e della loro
costituzionalizzazione poi sta nella creazione per essi di un nuovo vincolo
politico. Non tanto nuovi diritti europei, ma gli stessi diritti che godono
di un sostegno e di una garanzia di tutti i popoli europei.
Ma esiste una controprova della verosimiglianza di questa
tesi? Cosa accadrebbe se invece si trattasse del costituzionalismo dei
diritti-pretesa, intesi non come goals ma come side-constraints
delle politiche pubbliche? La definizione di un numero molto alto di diritti
fondamentali tramite un ordinamento costituzionale ci porrebbe nella paradossale
condizione di ridurre la cittadinanza a una condizione non riflessiva e non
deliberativa: maggiore è il numero dei diritti considerati condizioni
fondamentali e universali della vita democratica e della qualità della vita
umana, minore diverrà l’ambito disponibile per l’esercizio effettivo della
scelta politica, minore la potestà deliberativa. La serie consistente e
articolata dei diritti nell’Unione rischierebbe di tradursi in una classica
rappresentazione costituzionale della marginalità dei diritti politici
nell’idea europea di cittadinanza. La società civile europea che potrebbe
costruirsi si baserebbe su un Europa del diritto, una regolazione
dell’efficienza da un lato e una garanzia di giustizia, amministrata dalla
Corte.
Dopo la Carta dei diritti fondamentali e dopo la
costituzione, il ruolo sostanzialmente legislativo e le priorità della Corte di
Giustizia rischierebbero un’elefantiasi. Questo produrrebbe un effetto
"perverso", il blocco reale della riflessività dei diritti politici entro la
cittadinanza europea, e infine produrrebbe un significativo motivo di attrito
tra giustizia e politica, anche nei rapporti tra Unione e Stati membri. Visti in
questo modo i diritti, l’appartenenza diverrebbe una parola dai confini
giuridici e l’Europa un luogo di giustizia giudiziaria e razionalistica. Il
deficit democratico non sarebbe più un problema di relazioni istituzionali o di
attribuzioni di potere, né dipenderebbe dall’inesistenza di una sfera pubblica.
Si tratterebbe di un deficit indotto dai diritti.
In un certo senso, "più diritti e meno democrazia"
potrebbe essere stato per alcuni lo slogan del nuovo mondo europeo, uno slogan
che fa di necessità virtù, e che risolve il problema della democrazia con una
sostanziale rinuncia. In luogo della democrazia, in realtà sarebbe sufficiente
una qualche forma di legittimazione del potere: e questa può avere molte ragioni
quante sono le possibili ragioni dell’obbedienza. E’ evidente che risultati di
amministrazione efficiente e tutela giudiziaria dei diritti, sono in grado di
tradursi in motivi sufficienti dell’obbedienza.
Le aree "bloccate" dei diritti fondamentali bloccano, lo
ripeto, anche la riflessività dei diritti politici nella cittadinanza. Ma questo
non significa affatto che i diritti siano più e meglio tutelati, se veramente
all’Europa non fosse rimasta che l’ultima spiaggia dell’ordine giudiziario.
La nuova costituzione aiuterà a percepire e rivedere alcune
questioni chiave. Per esempio, a rivedere quella che chiamerei la "difficoltà
liberale", e che trovo in un certo senso opposta alla famosa difficoltà
contro-maggioritaria. Per difficoltà liberale intendo il pretendere che i
diritti siano fondamentali perché protetti nei confronti del "popolo" : il che
li rende il contenuto passivo della cittadinanza, e autorizza a concepirli come
fondamentali in quanto inerenti l’essere umano in generale e non gli sforzi, gli
obiettivi propri di un sistema sociale e di un sistema giuridico. Mutatis
mutandis, questo significherebbe per esempio che, nell’Unione, i diritti
sono garantiti dall’Unione contro gli Stati, dalla Corte di
Giustizia contro i "popoli" (sia pure attraverso la veste "minore" delle
loro maggioranze politiche).
Che questa idea fosse sufficientemente diffusa, è
testimoniato dalla corrispondente preoccupazione che la Carta dei diritti
fondamentali di Nizza una volta inserita nei Trattati avrebbe alterato a favore
dell’Unione il balance di potere rispetto agli Stati, per la
ragione che "i capitoli dei Trattati dedicati a questioni sociali e relative
all’impiego hanno esplicitato con chiarezza i poteri dell’Unione di agire a
livello europeo, escludendo in particolare dalla competenza legislativa dell’UE
questioni quali la retribuzione, il diritto di associazione, il diritto di
sciopero o di serrata. L’incorporazione di tali diritti in una Carta
giuridicamente vincolante espanderebbe la competenza dell’UE in questi ambiti64".
Questa preoccupazione è fondata soprattutto se si considera, come suggerisce De Schutter, che la misura di realizzazione dei diritti sociali (si pensi alle
condizioni di lavoro "sane, sicure e dignitose", ex art. 31 della Carta) è in
linea di principio migliorabile grazie alla maggiore o minore regolazione:
"L’intervento comunitario si giustifica precisamente sulla base della
preoccupazione di fare da baluardo contro una deregolazione competitiva da parte
degli Stati membri, i quali potrebbero essere tentati di ridurre le garanzie
accordate ai lavoratori (…)65". Il punto è rilevante poiché il valore
costituzionale della Carta in realtà non può essere inteso solo come una sorta
di gioco di limiti tra poteri statali e dell’Unione, tra costituzione
europea e scelte dei popoli, tra diritti e governi. I diritti fondamentali sono
innanzitutto parte integrante del "progetto" dell’Unione, riguardano inoltre gli
stati membri sia quando applicano diritto comunitario sia quando definiscono
misure che possono essere valutate alla stregua del diritto comunitario. E
soprattutto, gli stati potrebbero opporsi a misure imposte dal diritto
comunitario appellandosi alla "necessità di proteggere i diritti sociali di cui
proprio la Carta ha sancito- secondo i termini del mandato del Consiglio
europeo di Colonia- l’ ‘importanza eccezionale’66".
Naturalmente, la serie di
impegni legati alla protezione dei valori espressi nella seconda parte del
progetto costituzionale, appare con ogni evidenza un insieme che non può
attuarsi grazie a divieti e rinvii, bensì a politiche convergenti, che può
essere attuato attraverso coerenti spinte propositive all’interno degli stati
membri, e dell’Unione, e che richiederà un ruolo di ponderazione e di
arbitraggio tra ispirazioni concorrenti da parte soprattutto della Corte di
Giustizia. Ma si tratta di un arbitraggio tra policies riferite ai beni
che costituzionalmente emergono come rilevanti nel progetto dell’Unione. Con
ciò, intendo sottolineare che il rapporto primario su cui si regge l’impianto
complessivo non è quello tra una massa di fazioni, statali, eticamente e
politicamente riottose da una parte (ossia una cittadinanza liberista) e
dall’altra un judicial activism volto alla produzione di una pax
imposta, attraverso il diktat di un diritto sostanziale
"giudiziario"(ossia una cittadinanza politicamente passiva). Piuttosto, la Corte
di Giustizia è un luogo da cui non provengono le "linee politiche fondamentali"
né indirizzi "contenutistici": essi sono da prodursi attraverso la politica
legislativa dell’Unione e dipendono dalle declinazioni statali dei valori
"europei". Così che i diritti sono da concepirsi come uno tra gli scopi di
quelle politiche, non come un’ancora di salvezza contro di esse67.
Fatte tali considerazioni, e tornando alla questione teorica,
si conferma estremamente importante per il costituzionalismo europeo,
l’equilibrio tra le due "difficoltà" che ho richiamato. Mentre la "countermajoritarian
difficulty" si preoccupa che i diritti costituzionali siano percepiti in
coerenza con le scelte imputabili alla volontà popolare e non semplicemente alle
decisioni delle Corti, la difficoltà liberale impedisce che i diritti
fondamentali siano concepiti come fini comuni radicati nella razionalità sociale
di un sistema e nella provvidenziale tensione tra istituzioni e sfera pubblica68.
Certamente la difficoltà contromaggioritaria rappresenta un
caveat, ma, per esempio, è impensabile che possa contrastare quelle
decisioni giudiziarie che proteggono diritti procedurali elementari (e poteri)
nonché facoltà essenziali di partecipazione o libertà interne al processo
democratico, che ne rappresentano la garanzia; e nemmeno può giustificare che le
maggioranze parlamentari cancellino i traguardi raggiunti dalle costituzioni, in
difesa degli individui e delle minoranze. La difficoltà liberale è invece
un’ideologia che nasconde e annulla il contenuto etico e deliberativo dei
diritti, contenuto senza il quale né agenzie indipendenti né organi giudiziari
avrebbero alcunché da proteggere. Al di là di entrambe queste difficoltà, i
diritti, lo si voglia o no, sono scelte teleologicamente rivolte a beni che non
hanno una portata esattamente neutra, e che possono essere protetti solo
attraverso una profonda consapevolezza di tutte le istituzioni, e una costante
autocomprensione, riferita agli elementi essenziali della comune "giustizia
politica" europea, da parte del cittadino europeo. Il carattere "fondamentale"
di quei diritti non è il frutto di un’argomentazione logico-astratta, bensì
della convergenza comune, che li pone al centro del sistema cui appartengono. In
virtù di ciò, sarebbe contraddittorio che un sistema possa dichiarare
fondamentali beni giuridici che non siano tuttavia perseguiti da chi governa, e
che non siano il parametro accettato per il giudizio di validità su tutti
i comportamenti normativi. Né le agenzie indipendenti né l’ordine giudiziario
posseggono fini in senso stretto, poiché le prime ne ricevono dall’esterno, il
secondo deve servire i soli scopi giuridico-morali dell’applicazione e
della giustizia.
I diritti fondamentali dovrebbero essere pensati, nell’Unione
europea, quale contenuto delle politiche europee e statali, non intesi come una
questione della Corte di giustizia. Questo significa che essi non sarebbero
comprensibili se fossero spiegati teoricamente, ad esempio, come una difesa
comune della giustizia europea "contro" le politiche degli Stati membri. Una
visione tipicamente "costituzionalistica" ( à la Dworkin, e à la Habermas) dei
diritti come sottratti deontologicamente ai pericoli delle visioni
consequenzialistiche del bene comune. Questo non avrebbe senso, già per i paesi
che si ritrovarono a Nizza, dove la Carta fu approvata. Se la cittadinanza
presuppone una condivisione del carattere fondamentale di alcuni principi
portanti dell’Unione, essa dovrà essere "coinvolta" anche nella questione dei
diritti ben al di là del servirsene occasionalmente.
Epilogo.
Se il prologo piuttosto che preannunciare il contenuto di
queste pagine, raccomandava solo un atteggiamento mentale verso la
"Costituzione", altrettanto fa questa conclusione. L’Europa è un ambito di
appartenenza. Ma questo nostro "belonging" naturalmente è l’iscrizione a un
circolo che non richiede più fedeltà di quella che serve a questa
Costituzione. L’impresa comune è tale che non le si addicono le astrazioni
retoriche: l’Unione continuerà a funzionare purché non divenga una religione
militante, e non postuli un vero e proprio spirito di fede. Questa appartenenza
non dogmatica, aperta, liberale, nasce da motivazioni eterogenee e ammette
visioni eterogenee dell’Europa stessa. Pertanto una cittadinanza europea deve
restare uno status cui non si adattano legami soffocanti, un’appartenenza
che, non dimentichiamolo, è pur sempre intesa come un vincolo di "secondo
grado", peculiare a una comunità di comunità. Ma conservare un’appartenenza
aperta, è molto più difficile che aderire per fede: richiede spirito critico,
informazione, partecipazione, rifiuto dei dogmi, e la forza di abbandonare
quando serva la veste di una cittadinanza "privata69"
che scopre i suoi problemi
solo quando giungono innanzi ai Tribunali. D’altro canto, la cittadinanza
europea non è solo una questione di "libertà, sicurezza e giustizia", bensì
eminentemente politica e sociale, che imporrà scelte di tutela del Welfare e
misure di garanzia, anche attraverso la solidarietà dei paesi membri più ricchi
e più forti verso quelli in maggiore difficoltà. In questo ambito, essere
cittadino europeo produrrà ulteriori vantaggi e oneri, diritti e doveri. Per
evitare che anche queste scelte politiche siano tradotte in questioni di mera
efficienza economica, c’è una sola strada, se si esclude l’exit. C’è da
augurarsi che si sviluppino, nel tempo, partecipazioni dissenzienti, ossia
voti e non veti, che ci siano maggioranze e minoranze, che valga la pena
produrre movimenti di opinione e partiti politici "europei"; la logica della
cittadinanza avverte ancora qualcosa di oggi incompiuto. Essa porta con sé la
presunzione che molti preferiscano essere una intemperante minoranza piuttosto
che un’ unanime "società" di contraenti/clienti.

NOTE AL TESTO
1. Il titolo è provvisorio. Il titolo della
versione in lingua inglese per il Princeton University Workshop:
Whose Europe ? After the Constitution: goal-based
reflexive citizenship
2. Th. Paine, Common Sense (1776), Mineola 1997, p. 3.
3. Certo, non si deve trascurare il versante esterno e delle
relazioni internazionali: l’Europa è una potenza civile, più che una potenza
militare. Questo conduce Robert Kagan con un realismo non particolarmente
lungimirante a sostenere che sul piano internazionale il suo modello kantiano, "paradise",
sembra debitore di (e sembra possibile solo grazie a) quello hobbesiano,
"power", espresso nella politica statunitense.
4. Su questo per esempio, E. Scoditti, Il sistema
multi-livello di responsabilità dello Stato per mancata attuazione di direttiva
comunitaria, in "Danno e responsabilità", 7, 2003, pp. 1 ss.; N. Walker,
The Idea of Constitutional Pluralism in "Modern Law Review" (2002) 65. (EUI
Working Paper, LAW, n. 2002/1).
5. Sulla connessione, cfr. due ottimi lavori italiani, E.
Scoditti, La costituzione senza popolo. Unione europea e nazioni, Bari
2001; S. Dellavalle, Una costituzione senza popolo? La Costituzione
europea alla luce delle concezioni del popolo come potere costituente,
Milano 2002.
6. Secondo le parole di C. Offe, Esiste, o può esistere, una
"società europea"?, trad. di A. Gialdroni, in AA.VV., Sfera pubblica e
costituzione europea, Annali Fondazione Basso-Issoco, Roma 2002, pp. 198
sgg.
7. J. Habermas, Cittadinanza politica e identità nazionale.
Riflessioni sul futuro dell’Europa, in Id., Morale, diritto, politica,
a cura di L. Ceppa, Torino 2001,, pp. 105-38; o in Italia da giuristi come
Rodotà e Ferrajoli (cfr. l’intervento di S. Rodotà nella discussione su, La
Carta dei diritti dopo Nizza, in Sfera pubblica e costituzione europea
cit., pp. 197-204; L. Ferrajoli, Dalla Carta dei diritti alla formazione
di una sfera pubblica europea, ivi, pp. 81-93).
8. Sarebbero state proprio le organizzazioni politiche statali,
le istituzioni, a produrre simboli, mezzi comunicativi, linguaggi storie e
tradizioni unitarie, capaci di trasformare i contadini in francesi, e dunque di
giungere anche, come negli Stati Uniti, dopo il discorso lincolniano a
Gettysburg, e pluribus, (ad) unum. Di conseguenza, perché
richiedere la pre-esistenza di un popolo, di un soggetto politico unitario,
proprio per la Costituzione europea, pur sapendo che quel soggetto non è
pre-politico ma al contrario è il prodotto delle istituzioni costituzionali e
non la premessa necessaria?
9. Offe, Esiste, o può esistere, una "società europea"
cit., p. 102.
10. N. MacCormick, Beyond the Sovereign State, in "Modern
Law Review", 56, 1993, 1; Id., The Maastricht - Urteil: Sovereignty Now,
in "European Law Journal", 1, 1995, 259; Id., Democracy, Subsidiarity, and
Citizenship in the "European Commonwealth", in "Law and Philosophy", 1997,
16, 331; Id., Liberalism, Nationalism and the Post-sovereign State, in R.
Bellamy- D. Castiglione (a cura di), Constitutionalism in Transformation:
European and Theoretical Perspectives, Oxford 1996, pp. 141 e sgg.; e la
raccolta in Id., Questioning Sovereignty, Oxford 1999.
11. Sul carattere politico dell’identità ha insistito con
rigore F. Cerutti, Towards the Political Identity of the Europeans. An
Introduction, in A Soul for Europe. On the Political and Cultural
Identity of the Europeans, Peeters, Leuven - Sterling, Virginia, 2001, vol.
I A Reader, pp. 1-31.
12. Il tema in ogni modo è ampiamente quanto brillantemente
analizzato nel volume di E. Scoditti, La Costituzione senza popolo, Bari
2002, e le mie osservazioni sull’argomento sono nel saggio che accompagna quel
volume, Tradizioni, politica e innovazione nel nuovo ordine europeo, ivi,
pp. 5-44.
13. J. Habermas, Sovranità popolare come procedura.
Un concetto normativo di sfera pubblica in Id., Morale, Diritto, Politica,
a cura di L. Ceppa, Torino 2001, pp. 81-103.
14. Vd. C. Crouch, Postdemocrazia, trad. di C. Paternò,
Roma-Bari 2003.
15. G. Majone (ed.), Regulating Europe, London 1996;
F.W. Scharpf, Governare l’Europa: legittimità democratica ed efficacia delle
politiche nell’Unione europea, trad. di D. Giannetti, Bologna 1999, pp.
17-8. Come riferimento generale, A. La Spina e G. Majone, Lo Stato regolatore,
Bologna 2000.
16. Per questi ed altri significati delle costituzioni rimando
qui a M. Dogliani, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna 1994;
e Id., Può la Costituzione europea non essere una
Costituzione in senso moderno? Relazione al convegno sull’Unione Europea
organizzato dal "Centro studi sul federalismo" e tenutosi a Torino il 22 e 23
novembre 2002; G. Rebuffa, Costituzioni e costituzionalismi, Torino 1990.
17. J. Searle, Speech Acts, Cambridge 1969, pp. 33 e ss. ; J. Rawls,
Two Concepts of Rules, in "The Philosophical Review", 64, 1955, pp. 3-32
.

18. Su questo, alcune varianti critiche in N. MacCormick, O.
Weinberger, An Institutional Theory of Law. New Approaches in Legal
Positivism, Dordrecht 1986, pp. 23; cfr. anche il mio articolo
L’istituzione del diritto, in "Materiali per la storia della cultura
giuridica", 2, 1990, pp. 367-401.
19. C. Schmitt, Il custode della costituzione, a cura
di A. Caracciolo, Milano 1981.
20. Le opinioni anche in Italia sono opposte. Per esempio L.
Ferrajoli al momento della Carta di Nizza parla di un "processo costituente da
essa avviato" (Id, Dalla Carta dei diritti alla formazione di una sfera
pubblica europea cit., p.92). M. Fioravanti vede le cose diversamente, a
proposito della Carta costituzionale (Il processo costituente europeo, in
"Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", n. 31, 2002,
pp. 273-97).
21. G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto,
a cura di G. Marini, nuova ed. riv., Roma-Bari 2000, §§ 189-208.
22. J. Waldron, Law and Disagreement, Oxford 1999,
crede che il luogo di questa decisione tra opinioni discordanti sia per
necessità il Parlamento, ossia la decisione attraverso la legge. Ma le questioni
"difficili" non sono affatto preda del diktat maggioritario, e piuttosto
sono risolte attraverso mediazioni istituzionali che impegnano l’interpretazione
costituzionale, il dibattito pubblico, i "politici eletti" congiuntamente (e
spesso anche conflittualmente): ricevono un’attenzione complessa, più complessa
di quella che la decisione parlamentare da sola esprimerebbe. Con ciò
egli rischia di ridurre la democrazia alla rappresentanza e al processo
elettorale. Sin da Dewey, l’obiettivo delle liberaldemocrazie è più alto e meno
monodirezionale: consentire le migliori condizioni di partecipazione uguale e
libera per il più ampio e corretto formarsi dell’opinione, la quale sta
alla base dell’azione elettorale. Ciò pone di nuovo al centro della nostra
attenzione la "sfera pubblica", come premessa necessaria.
23. Per questo rimando al mio Costituzione e sovranità. Il
senso della democrazia costituzionale, Bari 1997; Per una ricostruzione in
Italia, M. Fioravanti, Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione
italiana nella storia del costituzionalismo moderno, Bologna 1998 (si veda
in particolare p. 14 ss.); non ricorderò qui la sterminata e nota bibliografia
sulla sovranità; per un rapido sguardo M. Trombino, Sovranità, in A.
Barbera (a cura di), Le basi filosofiche del costituzionalismo. Lineamenti di
filosofia del diritto costituzionale, Roma-Bari 2000, IV ed., pp. 193-214.
24. J.J. Rousseau, Il contratto sociale, Torino 1969,
p. 23, che si riferisce a un’associazione politica in cui ciascuno unendosi agli
altri non obbedisca tuttavia che a se stesso e mantenga così la propria
autonomia.. Cfr. anche Habermas, Sovranità popolare come procedura. Un
concetto normativo di sfera pubblica cit.; e il prezioso lavoro di V. Mura,
Sulla nozione di cittadinanza, in Id. (a cura di), Il cittadino e lo
Stato, Milano 2002, pp. 25 sgg.
25. A.M. Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme
Court at the Bar of Politics, ( Bobbs-Merrill) Indianapolis 1962, pp. 16-23.
26. Art. 28 della Costituzione giacobina del 1793. Una
costituzione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future. Ho
affrontato più approfonditamente il problema nel mio Costituzione e sovranità
cit., , cap. V. Naturalmente S. Holmes, Vincoli costituzionali e
paradosso della democrazia, in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (a
cura di), Il futuro della costituzione, Torino 1996, pp. 171 sgg.. La
posizione di Madison assunta in varie circostanze a partire dai suoi interventi
nel Federalist, n. 49 (A. Hamilton, J. Jay, J. Madison, Il Federalista,
a cura di M. D’Addio, Pisa 1955, pp. 341 sgg.) era ispirata ovviamente all’idea
che i vincoli sono uno strumento di libertà e che le costituzioni devono essere
pensate come un vincolo non come un atto ordinario che è nostro diritto
ribaltare senza particolari debiti di ponderazione e di cautela verso di esso.
27. Tra i lavori che suggeriscono una revisione delle
strutture tradizionali è importante il contributo di D.Elazar studioso
dell’ordine althusiano e del federalismo (Id., Idee e forme del federalismo
(1987), a cura di L. M. Bassani, Milano 1995); per la metafora della "rete", L.
Bobbio, M. Morisi, Reti infrastrutturali, reti decisionali e rappresentanza
nell’Unione europea, in "Teoria politica", 1/2001, pp. 65 e sgg., nonché A.
Lippi, La "rete" come metafora e come unità d’analisi del policy making,
ivi, pp. 87 e sgg.
28. Rimando al mio Tradizioni, politica e innovazione
cit., e a Governance, "diritti" e parlamenti. Riflessioni per la Convenzione,
in "Quaderni di Filosofia del diritto", SWIF,
http://lgxserve.ciseca.uniba.it/lei/fildir/papers/palombella2.htm.
29. Su queste espressioni ha insistito A. Cantaro, Europa
sovrana. La Costituzione dell’Unione tra guerra e diritti, Bari 2003.
30. R. A. Dahl, How Democratic is the American Constitution?,
New Haven 2002, p. 39.
31. B. Ackerman, We the People. Foundations, Cambridge
(Mass.) 1991, p. 82.
32. A dire il vero nemmeno dal carattere costituente del
processo che ha portato alla redazione della bozza costituzionale europea,
secondo quanto scrive Fioravanti, Il processo costituente europeo cit..
33. Ciò prima ancora che sia risolto il tema dell’ultimatività
del potere, del potere decisivo, dell’originarietà e non derivatezza di esso, la
sua esclusività territoriale. Ma su questo aspetto della sovranità ancora molto
potrà mutare e forse ancora molto si potrà studiare e definire, per quanto
concerne l’organizzazione politica dell’Unione. I fini compartimentalizzati e le
materie comunitarie sono un primo elemento cha ha ovviamente fatto da ostacolo
alla creazione di una comunità politica europea, secondo una ordinamento che
disponesse di un apparato organizzativo di poteri rivolti a "fini generali".
Anche la sovranità europea dovrà coordinarsi con la sovranità statale, secondo
una logica concentrica, in cui devono essere sempre indicate le forme di
coesistenza tra un pubblico-europeo e un pubblico-nazionale, così come si deve
trovare sempre una forma di coordinazione nelle democrazie liberali tra
autonomia privata e autonomia pubblica, tra pubblico e sfera privata. Il
problema della sovranità sul territorio allude certo a questioni meno
sofisticate e pragmatiche come la responsabilità per la tutela della vita
interna ed esterna, e per l’uso ultimativo della forza, anche per la tenuta dei
confini comuni. Sebbene a questo livello, i problemi non siano risolti, ma
aperti.
34. Cerutti, Rudolph (eds.), A Soul for Europe. On the
Political and Cultural Identity of the Europeans, cit.
35. D. Grimm, Una costituzione per l’Europa? , trad. di
F. Fiore, in Zagrebelsky, Portinaro, Luther (a cura di), Il futuro della
costituzione cit., pp. 353-4.
36. L’autonomia dell’ordinamento giuridico europeo si fa
risalire alla sentenza del 5 febbraio 1963, causa 26/62, N.V. Algemene
Transport en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c. Nederlandse
Tariefcommissie.
37. Th. H. Marshall, Cittadinanza e classe sociale, a
cura di S. Mezzadra, Roma-Bari 2002.
38. Ferrajoli, Dalla Carta dei diritti alla formazione di
una sfera pubblica europea cit., pp. 92-3.
39. G. Zagrebelsky, Le giurisidizioni europee e la Carta
dei diritti, in La Carta dei diritti fondamentali. Verso una costituzione
europea ?, in "Quaderni del Forum", anno XV, n. 2 (a cura di B. Henry e A.
Loretoni) , p. 98.
40. J. Habermas, La costellazione postnazionale. Mercato
globale, nazioni e democrazia (1998), a cura di L. Ceppa, Milano 1999.
41. Ricorda la differenza tra la doppia cittadinanza e la
cittadinanza duale europea V. Lippolis, La cittadinanza europea, Bologna
1994, p. 61.
42. Th. W. Pogge, Cosmopolitanism and Sovereignty, 103
"Ethics", 48, 57 (1992), pp. 48-9, ricorda che: "individualism: the ultimate
units of concern are human beings, or persons - rather than, say, family lines,
tribes, ethnic, cultural, or religious communities, nations or states. ...
Second, universality: the status of ultimate unit of concern attaches to every
living human being equally - not merely to some subset, such as men, aristocrats,
Aryans, whites, or Muslims. Third, generality: this special status has global
force. Persons are ultimate units of concern for everyone - not only for their
compatriots, fellow religionists, or such like".
43. D. Held, Democracy and the Global Order. From the
Modern State to Cosmopolitan Governance, Cambridge 1995, p. 279; ma tra gli
altri J. Habermas, The Inclusion of the Other. Studies in Political Theory,
Ciaran Cronin & Pablo De Greiff eds., 1998.
44. I.M. Young, Inclusion and Democracy, Oxford
University Press, 2000; R. Post, Between Philosophy and Law: Sovereignty and
the Design of Democratic Institution, Working Papers, published by
the Institute of Governmental Studies, at web address:
http://www.igs.berkeley.edu/publications/workingpapers/WP2000-12.pdf
45. M. Walzer, Geografia della morale, a cura di G.
Palombella, trad. di N. Urbinati, Bari 1999; si veda anche Id., Sfere di
giustizia, trad. di G. Rigamonti, Milano 1987.
46. Questo non è esattamente come dire che si tratta di una
costituzione federale: è alquanto evidente che anche una costituzione federale
come gli Stati uniti, è una costituzione che ha come premessa gli individui,
sebbene il modello organizzativo politico-giuridico che sul piano dei poteri
essa sceglie è quello della federazione di Stati.
47. La governance planetaria è solo una proiezione, o
una ideologia giustificativa dell’illusorietà di un progetto mondiale, di un
dominio del territorio, dell’economia, della cultura che possa imputarsi ad
attori identificabili e istituiti, come e nel senso in cui lo sono gli Stati.
Per un’analisi dello status della governance e del suo futuro anche in relazione
alla tenuta "politica" degli Stati nazionali, F. Andreatta, La politica
internazionale nell’era della globalizzazione, in "Rivista italiana di
scienza politica", 2003/1, pp. 3-30, che opportunamente sottolinea la "non
globalità della globalizzazione" , e i conseguenti problemi di coesistenza tra
aree interne ed esterne al "mondo globale". Si cfr. anche, R.O.Keohane,
Governance in a partially Globalized World, in D.Held e A.McGrew (eds.),
Governing Globalization. Power Authority and Global Governance, Cambridge,
2002. Tuttavia, ai fini del ruolo dell’Europa in relazione agli sviluppi globali
e alle differenti relazioni regionali, M.Telò (ed.), Europe, New Regionalism.
Regional Actors and Global Governance in a Post-hegemonic Era, Aldershot,
2001.
48. L’ambiente post-moderno e post-westfalia è descritto come
indistinto: il "paradigma" globalizzazione ha una sua stilizzazione corrente che
è quella della disseminazione di centri di imputazione politica, della rottura
delle unità politiche e della comparsa di una governance globale della
quale è impossibile riconoscere gli attori reali di controllo: una dispersione
grazie alla quale, o nonostante la quale, per un qualche imprescrutabile
meccanismo, il sistema globalizzato tiene. Il tutto avverrebbe anche con la
perdita di dominio interno ed esterno degli Stati, quanto alla loro sovranità
politica giuridica ed economica. Dalla rottura del quadro westfalia il mondo
apparirebbe dunque un mercato senza confini in cui si insediano, medievalismo o
no-, centri di regolazione parziale, secondo dinamiche di rete, di controllo
dell’efficienza, di regolazione stratificata a più piani e multilivello, sia in
senso orizzontale sia in senso verticale o di imputazione di potere. Ovviamente
nel globale si include lo scatenarsi di regionalismi e localismi che
proverebbero la caduta delle personalità statali quali titolari del potere di
controllo. Si tratta evidentemente di un paradigma "teorico" il cui valore
euristico credo sia fondamentalmente nella creazione di uno scenario "puro", una
specie di modello di simulazione.
49. L’Europa non è insomma né liberal né communitarian. Essa
crede ai popoli ma evidentemente non anche alla biologia della loro identità, né
alla loro metafisica "organicistica" di un "comune destino". Ma in questo tutta
la storia dell’europeismo e delle cooperazioni e soprattutto della più stretta
unione è prova della mancanza di ogni presupposto ideologico ispirato a un’idea
organica dell’Europa come frutto di un determinismo biologico-geografico.
L’esistenza di una Costituzione ha un significato immediato per la cittadinanza.
L’Europa è un’entità geografica, un’entità istituzionale (che non coincide
ancora con la prima), un’entità amministrativa, un mercato comune, un confine di
tutela dei diritti: ma la sua organizzazione rispondeva a una logica di bit
and pieces. L’idea di una costituzione in questo caso ha una funzione "olistica"
nel senso che solo una costituzione riunisce le sparse parti e i pilastri (pillars)
delle Comunità e dell’Unione occupandosi di rappresentare la scelta per
"l’intero", che provi ad esprimere unitariamente la diversità di questi suoi
volti. Ne’ aveva reso totalmente visibile il suo "concetto". Infine non aveva
ancora chiarito se disponeva o no di un pensiero "definitivo". Nessuno di questi
spazi, quello amministrativo, quello economico, quello dei diritti realizzavano
concretamente il senso di una risposta antiliberista alla rarefazione globale
del mondo e al liberismo anarchico degli Stati. E quella risposta non è
contenuta semplicemente nell’associazione costituzionale, in sé, ma nell’effetto
di creazione di una cittadinanza "europea", i cui significati sono del tutto
diversi rispetto alla struttura individualistica dei diritti cui essa viene
canonicamente ridotta.
50. La cittadinanza europea è inconcepibile sia in un mondo
westfalia che in un mondo meramente preda degli effetti "globalizzazione".
51. I l
villaggio globale di un popolo di fruitori di astratte possibilità non ha
un esterno, non ha un altro da sé, occupa l’intero spazio disponibile per il
genere umano, ogni possibile distinzione etico-politica, si assottiglia e si
annulla dal punto di vista dell’enorme offerta di opportunità: un’offerta che
sembra rendere inutile la ricerca di un mondo "proprio". In quello globale si
può ottenere "tutto", e ogni progetto è contenuto, dunque ogni scelta è
possibile, niente è escluso, tutto è incluso. Questo naturalmente è ben lontano
dall’esser vero, ma fa parte dell’humus in cui il cittadino globale
aspira a trovarsi.
52. Le rispettive ideologie posseggono una sorprendente
continuità: il mondo globale è un mondo liberista per necessità se non per
scelta, perché in esso è impossibile governare il tutto, l’insieme planetario.
Il mondo westfalia non intende governare il tutto, e muove da attori
individuali-statali che non ripropongono la guida del mondo ma la soddisfazione
del proprio self interest, elevato a personalità giuridica sulla scena del
fatiscente diritto pubblico internazionale. Sotto un certo profilo, non c’è
nessuno che possa vedere il mondo globale dall’esterno, da un esterno che non
esiste, e nel mondo westfalia nessuno può arrogarsi il diritto e nemmeno aspira,
ad assumere la prospettiva dell’insieme comune. Comune a chi? La globalizzazione
lascia gli individui orizzontalmente "liberi" su un mercato delle aspettative
dei bisogni e degli interessi planetario, allo stesso modo in cui attori liberi
individuali e in aggregabili erano quelli statali del mondo precedente sulla
scena del pianeta. La cittadinanza europea sarebbe del tutto contraddittoria in
entrambi i mondi.
53 Il concetto di totalità: declinazioni in Hegel, Lukacs,
Mannheim. 000
54. R. Dworkin, Law’s Empire, Cambridge ( Mass.) 1986,
cap. II (dedicato ai concetti interpretativi), e capp. VI eVII (dedicati
rispettivamente all’integrita, e all’integrità del diritto).
55. Mi riferisco al fatto che il punto non è se si dispone o
meno di un diritto individuale "formale" ma se nelle effettive attuali
condizioni dei cittadini, ciò che essi "possono fare", diventare, volere,
produrre è nella nuova complessiva situazione maggiore di quanto potessero
prima; se il complesso mondo che ne risulta è un incremento delle possibilità di
realizzazione per il cittadino (Tra le opere di A. Sen, per esempio, Lo
sviluppo è libertà: perché non c’è crescita senza democrazia, trad. di G.
Rigamonti, Milano 2000).
56. R. Dahl ha aggiunto opportunità e risorse come pendant dei
diritti, oltre la questione dei doveri, nel suo How Democratic is the
American Constitution? cit., pp.150 ss.
57. J. H. H. Weiler, La costituzione dell’Europa,
Bologna 2003, p. 492.
58. Ivi, p. 494.
59. Sul punto dei costi pubblici necessari alla tutela dei
diritti "negative", S. Holmes, C. R. Sunstein, The Cost of Rights. Why
Liberty depends on Taxes, New York - London 1999 (ed. it. : S. Holmes, C.R.
Sunstein, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, a
cura di C. Fusaro, trad. di E. Caglieri, Bologna 2000).
60. Dahl, How Democratic cit., p. 143 ("they are guaranteed almost
entirely by imposing constitutional limits on the government. The
Constitution tacitly assumes that citizens themselves will somehow possess the
opportunities and resources necessary in order for them to act on their rights".

61. Ferrajoli, Dalla Carta dei diritti alla formazione di
una sfera pubblica europea cit., p.93.
62. Ibid.
63. Ho affrontato distesamente questo punto, e costruito
articolatamente la tesi teorica generale dei diritti come goals, nel mio
L’autorità dei diritti. I diritti fondamentali tra istituzioni e norme,
Roma-Bari 2002.
64. "Confederation of British Industry Second Submission to
the EU Charter of Fundamental Rights Drafting Convention", May 2000, punto 9.
65. O. De Schutter, La garanzia dei diritti e principi
sociali nella "Carta dei diritti fondamentali", in G. Zagrebelsky ( a cura
di), Diritti e costituzione nell’Unione europea, Roma-Bari 2003, p. 195.
66. Ivi, p. 198.
67. Questa considerazione trova conferma in alcune riflessioni
di Armin von Bogdandy, L’Europeizzazione del consenso giuridico come minaccia
per il consenso sociale, in Zagrebelsky (a cura di), Diritti e
costituzione nell’Unione europea, cit. , pp. 286 ss., secondo cui la Corte
di giustizia non ha mai potuto svolgere un ruolo forte come quello della Corte
suprema statunitense nel determinare scelte politiche sostanziali, avendo invece
sempre mirato alla sola salvaguardia degli obiettivi dei Trattati; e soprattutto
il modello plausibile del suo ruolo non potrebbe che essere limitato
politicamente rispetto alle più pesanti influenze che le Corti costituzionali
nazionali possono esercitare nei propri paesi, perché queste ultime possono
contare su un più coeso consenso sociale di quanto possa invece la Corte di
Giustizia, sfornita (per l momento) di una paragonabile accettazione sociale.
68. Pur non potendo approfondire oltre questo punto, in
termini di teoria del diritto, le odierne democrazie decentrano e aggirano i
timori sul chi decide, ma vivono piuttosto nella prospettiva del chi riconosce.
Così, la norma fondamentale è la norma di riconoscimento effettivamente seguita
all’interno di un sistema giuridico (secondo criteri che possono "riconoscere"
gli atti normativi validi da quelli invalidi). Nel caso dell’Unione europea, una
volta definite le competenze costituzionali, il riconoscimento dipende da una
congruenza costituzionale che è, come ho accennato, il presupposto materiale
dell’Unione e che ne diventa il criterio giuridico. La congruenza (coherence)
materiale tra disposizioni appartenenti a ordini costituzionali diversi è
un criterio di validità di comportamenti istituzionali e normativi che concorre
selettivamente con il vecchio criterio esclusivo della "fonte". Questa inerenza
di criteri sostanziali alla formazione del giudizio di validità di norme è il
timbro dei sistemi costituzionali contemporanei post-kelseniani e pertanto può
giocare a più forte ragione un ruolo esplicativo del funzionamento delle
relazioni tra autorità normative anche nel nuovo ordine europeo. E’ dubbio che i
contrasti interpretativi e/o normativi possano trovare soluzioni più che
provvisorie solo nell’autorità della fonte. La logica dei diktat ha
abbandonato persino gli ordinamenti nazionali. L’efficacia dell’ultima parola è
puramente un "armistizio", in un sistema democratico, visto che esso si regge su
una pratica di riconoscimento seguita da istituzioni e opinione comune nel medio
e lungo periodo. Sono i criteri formali e sostanziali di riconoscimento (della
validità di norme) che saranno in uso nell’Unione a dirci gli orientamenti presi
dal sistema nel suo complesso: non sono le decisioni di una qualche fonte
ultima a far piazza pulita dei grandi bisogni e delle discussioni di
principio di un paese, e tanto meno di un’Unione.
69. Ricordo qui la bella distinzione di Ackerman tra
private e public citizen (We the People. Foundations, cit.,
pp. 297 ss.).
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