Decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 dicembre, n.
289). - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale (1).
(1) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa
anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi
del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa
espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso
di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale
operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la
cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n.
213).
Articolo 1
Campo di
applicazione e definizione.
1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi
di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la
funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé
da rischi per la salute e la sicurezza.
3. Sono anche considerati DPI:
a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del
costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente
destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali
parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno,
commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere
utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati
nell'allegato I.
Articolo 2
Norme armonizzate
e norme nazionali.
1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme
armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di
normazione europei su incarico della Commissione CEE.
2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate
sono emanati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1).
3. In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale le norme
nazionali compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato II del presente decreto.
4. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme
armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si
presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato II (2).
(1) Vedi d.m. 17 gennaio 1997.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
Articolo 3
Requisiti
essenziali di sicurezza.
1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in
servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati
nell'allegato II.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI
muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante
stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta,
la documentazione di cui all'articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di
seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7.
3. È consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della
marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purché tali
componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del
DPI.
4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe
manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non sono
conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello
apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e
l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o
dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle
dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per
assicurare la protezione delle persone (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
Articolo 4
Categorie di DPI.
1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.
2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati
a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel
progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di
valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la
progressiva verificazione di effetti lesivi.
3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione
di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici (1);
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti
per la pulizia (1);
c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non
espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare
lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due
categorie.
5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati
a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere
permanente. Nel progetto deve presupporsi porsi che la persona che usa il DPI
non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione
istantanea di effetti lesivi.
6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol
solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati
all'immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni
chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura
d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o
materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura
d'aria non superiore a -50 °C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che
espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte
tensioni elettriche;
h) (Omissis) (2).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 4, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
(2) Lettera abrogata dall'art. 4, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
Articolo 5
Procedure di
certificazione CE.
1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di
terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio
comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di
cui all'articolo 7 (1).
2. Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un
suo rappresentante residente nella Comunità europea deve preparare la
documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato III, anche al fine di
esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di
vigilanza.
3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità
CE di cui all'art. 11.
4. I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di cui agli articoli
8, 9 e 10 (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 5, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
(2) Vedi anche l'art. 13, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
Articolo 6
Organismi di
controllo.
1. Le attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono
effettuate da organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente
articolo.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui
all'allegato V e degli altri requisiti stabiliti, unitamente al contenuto della
domanda di autorizzazione, con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto.
3. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ispettorato tecnico
dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale .
5. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del
costruttore o del suo rappresentante stabilito nella Comunità europea.
6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano
sull'attività degli organismi di controllo autorizzati e hanno facoltà di
procedere, anche attraverso i propri uffici periferici, ad ispezioni e
verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 e il
regolare svolgimento delle procedure previste dal presente decreto.
7. Qualora l'organismo di controllo non soddisfi più i requisiti di cui al
comma 1, l'autorizzazione è revocata con decreto interministeriale nelle stesse
forme di cui al comma 4.
8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il
Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri
Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1,
indicandone i compiti specifici. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell'elenco degli organismi e dei relativi aggiornamenti
pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla
Commissione europea (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 6, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
Articolo 7
Attestato di
certificazione CE.
1. L'attestato di certificazione CE è l'atto con il quale un
organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI è stato
realizzato in conformità alle disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di certificazione CE è presentata dal costruttore o da un suo
rappresentante residente nella Comunità europea, ad un solo organismo di
controllo per ogni modello di DPI.
3. Nella domanda sono compresi:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore e, se diverso, del richiedente, nonché
la ditta e la sede dell'impresa, se il costruttore è un imprenditore
individuale; la ragione o la denominazione sociale e la sede principale, se
trattasi di società;
b) il luogo di produzione del DPI;
c) la documentazione tecnica di costruzione indicata nell'allegato III.
4. La domanda è corredata da sufficienti esemplari del modello per cui si
chiede la certificazione.
5. L'organismo di controllo verifica la conformità della documentazione tecnica
di fabbricazione alle norme armonizzate di cui all'art. 2.
6. Qualora non esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia
applicate o le abbia applicate solo parzialmente, l'organismo di controllo
verifica la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti
essenziali di cui all'allegato II e, successivamente, la conformità della
documentazione tecnica di fabbricazione alle specifiche tecniche.
7. Completate le verifiche di cui ai commi 5 e 6 e accertato che il modello sia
stato realizzato conformemente alla documentazione tecnica di fabbricazione e
che sia adoperabile in sicurezza secondo l'impiego previsto, l'organismo di
controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza
del modello alle norme armonizzate di cui all'art. 2.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la conformità delle specifiche
tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all'allegato II,
l'organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire
la rispondenza del modello a dette specifiche.
9. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati, l'organismo di
controllo rilascia al richiedente l'attestato di certificazione CE.
Nell'attestato sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli
effettuati, nonché le descrizioni ed i disegni necessari per individuare il
modello oggetto di certificazione.
10. In caso di esito negativo degli accertamenti, l'organismo di controllo
comunica al richiedente i motivi del mancato accoglimento della domanda di
certificazione e ne informa, altresì, gli altri organismi di controllo.
11. Il richiedente non può presentare nuova domanda di certificazione allo
stesso o ad altro organismo di controllo se non abbia apportato al modello le
modifiche eventualmente indicate nella comunicazione di cui al comma 10 e,
comunque, quelle necessarie a renderlo conforme alle norme armonizzate di cui
all'art. 2 o ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
12. Nelle forme di cui al comma 8 dell'art. 6, si dà notizia alla Commissione
CEE ed agli altri Stati membri dei provvedimenti di revoca degli attestati di
certificazione CE da parte degli organismi di controllo.
13. La documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'amministrazione di
vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione del DPI.
Articolo 8
Sistemi di
controllo della produzione di DPI di terza categoria.
1. I DPI della terza categoria sono sottoposti, a scelta del
costruttore, ad uno dei sistemi di controllo previsti rispettivamente dagli
articoli 9 e 10.
Articolo 9
Controllo del
prodotto finito.
1. Il costruttore adotta tutte le misure necessarie affinché
il sistema di fabbricazione, ivi comprese l'ispezione finale dei DPI e le
prove, garantisca l'omogeneità della produzione e la corrispondenza dei DPI con
il modello descritto nell'attestato di certificazione CE.
2. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza preavviso da un
organismo di controllo scelto dal costruttore, di regola ad intervalli di
almeno un anno.
3. L'organismo di controllo accerta la conformità ai requisiti essenziali di
cui all'allegato II dei DPI prodotti dal costruttore e la loro corrispondenza
con il modello oggetto di certificazione CE, esaminandone un numero sufficiente
di esemplari ed effettuando le prove previste dalle norme armonizzate e quelle
comunque necessarie.
4. Qualora sorgano difficoltà nella valutazione di conformità, l'organismo di
controllo, se diverso da quello che ha rilasciato l'attestato di certificazione
CE, può assumere da quest'ultimo tutte le informazioni ed i chiarimenti
necessari.
5. L'organismo di controllo redige un resoconto delle attività svolte e ne dà
copia al costruttore.
6. Qualora l'organismo di controllo accerti che la produzione non è omogenea o
che i DPI esaminati non corrispondano al modello descritto nell'attestato CE e
non siano conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, adotta i
provvedimenti necessari in relazione a quanto verificato e ne informa
immediatamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 13.
Articolo 10
Controllo del
sistema di qualità.
1. Il costruttore presenta ad un organismo di controllo
domanda di approvazione del proprio sistema di qualità.
2. Nell'ambito del sistema di qualità sono effettuati per ciascun DPI gli esami
e le prove di cui al comma 3 dell'art. 9 per verificare la rispondenza dei DPI
ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
3. La domanda di cui al comma 1, comprende:
a) tutte le informazioni relative al genere di DPI prodotti, ivi compresa, se
necessaria, la documentazione inerente al modello oggetto di certificazione CE;
b) la documentazione sul sistema di qualità;
c) un impegno a mantenere adeguato ed efficace il sistema di qualità.
4. La documentazione sul sistema di qualità comprende la descrizione:
a) degli obiettivi del sistema di qualità, dell'organigramma con l'indicazione
per ciascun dipendente dei loro poteri e delle loro responsabilità;
b) dei controlli e delle prove previsti sui DPI prodotti;
c) dei mezzi di controllo dell'efficienza del sistema di qualità.
5. L'organismo di controllo effettua ogni necessaria verifica della struttura
del sistema di qualità e ne accerta la capacità di rispettare quanto previsto
dal comma 2, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra DPI
prodotti e il modello oggetto di certificazione CE.
6. La decisione dell'organismo di controllo è comunicata al richiedente. Nella
comunicazione sono riportati i risultati dei controlli effettuati e la
motivazione della decisione.
7. Il costruttore informa l'organismo di controllo che ha approvato il sistema
di qualità di ogni progetto di modifica del sistema.
8. L'organismo di controllo valuta il progetto e comunica la propria decisione
nelle forme di cui al comma 6.
9. All'organismo di controllo è demandata la sorveglianza sul sistema di
qualità.
10. L'organismo di controllo procede periodicamente ad effettuare degli
accertamenti per verificare che il costruttore mantenga gli impegni assunti
relativamente al sistema di qualità. Il costruttore è tenuto a far accedere
l'organismo di controllo nei locali di ispezione, prova ed immagazzinamento dei
DPI e fornisce ogni informazione necessaria e, in particolare, la
documentazione sul sistema di qualità e la documentazione tecnica. L'organismo
di controllo redige una relazione e ne dà copia al costruttore.
11. L'organismo di controllo può in ogni momento effettuare accessi senza
preavviso presso il costruttore al quale viene data copia del resoconto
dell'accesso.
Articolo 11
Dichiarazione di
conformità CE.
1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel
territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, effettua una
dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del
modello, secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI, con la quale
attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del
presente decreto, e appone sul DPI la marcatura CE di cui all'articolo 12 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
Articolo 12
Marcatura CE.
1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell'allegato
IV, è costituita dalla sigla CE.
2. In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo
della produzione, come previsto dall'articolo 10, viene aggiunto il suo numero
di identificazione.
3. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile
ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se
ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE
può essere apposta sull'imballaggio.
4. È vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi
circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul
suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti
la visibilità o la leggibilità della marcatura CE (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
Articolo 12 Bis
Disposizioni
comuni per la marcatura CE.
1. Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative
ad aspetti diversi e che prevedano l'apposizione della marcatura CE,
quest'ultima indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel
caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da
applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli
apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo
caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono
accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie
applicate.
2. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le
istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono
essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.
3. Gli organismi di cui all'articolo 6 trasmettono al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché l'indicazione delle
domande respinte.
4. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi cui
all'articolo 6, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti
che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle
parti, con conseguente addebito delle spese (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
Articolo 13
Compiti di
vigilanza delle amministrazioni dello Stato.
1. Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato II dei DPI in commercio è operato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento
permanente tra loro.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 potranno avvalersi per gli accertamenti
di carattere tecnico di uffici tecnici dello Stato.
3. Qualora gli organismi di prevenzione nello svolgimento dei compiti
istituzionali accertino la difformità di un DPI dai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato II, ne danno immediata comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
4. Qualora sia segnalata la potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI
correttamente utilizzato, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina il
ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche in via
immediata.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la
Commissione CEE dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se
l'accertamento riguardi:
a) la difformità dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II;
b) una applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 2;
c) una lacuna delle norme di cui all'art. 2.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione
CEE, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere definitivamente
confermati, modificati o revocati.
7. Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere
stati legittimamente muniti della marcatura CE o della dichiarazione di
conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi sottoposti
all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel
territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione un termine
perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o
il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso
Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta tutte
le misure necessarie per garantirne il ritiro dal mercato (1).
8. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati e
notificati ai destinatari, unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).
9. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a
carico del produttore, del suo rappresentante stabilito nel territorio
comunitario e del responsabile della commercializzazione del DPI (1).
(1) Gli attuali commi 7, 8 e 9 così sostituiscono l'originario comma 7 per
effetto dell'art. 10, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
Articolo 14
Sanzioni e
disposizioni penali.
1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che
produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto è punito:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con
l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.
2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria
prima che sia stato richiesto o rilasciato l'attestato di certificazione CE è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni.
3. La sanzione di cui al comma 2 si applica altresì al costruttore di DPI di
terza categoria che omette di richiedere i controlli di cui agli articoli 9 e
10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di effettuare la
dichiarazione di cui all'art. 11 o di apporre la marcatura CE di cui all'art.
12 (1).
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3, chiunque pone in
commercio DPI privi della marcatura CE di cui all'art. 12 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a
lire trenta milioni (1).
5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e 7
dell'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni (2).
6. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività
previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per conto degli organismi di controllo
autorizzati di cui all'art. 6 si considerano incaricati di pubblico servizio.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
(2) Comma così sostituito dall'art. 11, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
Articolo 14 Bis
Adeguamento degli
allegati alle norme comunitarie.
1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono adottate le modifiche agli allegati al presente decreto
necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia di DPI (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 10.
Articolo 15
Norme finali e
transitorie.
1. I DPI, già prodotti alla data di entrata in vigore del
presente decreto conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri
Paesi della Comunità europea, possono essere commercializzati fino alla data
del 31 dicembre 1994.
2. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che già svolgono
l'attività di omologazione dei caschi e visiere per motociclisti in base al
regolamento ECE Ginevra n. 22 possono continuare tale attività fino al termine
del periodo transitorio di cui al primo comma.
Allegati
ALLEGATO I - Elenco esaustivo delle categorie
di DPI che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva
1. DPI progettati e fabbricati specificamente
per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi,
ecc.);
2. DPI di autodifesa in caso di aggressione
(generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
3. DPI progettati e fabbricati per uso
privato contro:
- le condizioni atmosferiche (copricapo,
indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
- l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare,
ecc.);
- il calore (guanti, ecc.);
4. DPI destinati alla protezione o al
salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano
portati ininterrottamente.
5. Caschi e visiere per utilizzatori di
veicoli a motore a due o tre ruote.
ALLEGATO II - Requisiti essenziali di
salute e di sicurezza
1. Requisiti di carattere generale
applicabili a tutti i DPI
I DPI devono assicurare una protezione
adeguata contro i rischi.
1.1. Principi di progettazione
1.1.1. Ergonomia
I DPI devono essere progettati e fabbricati
in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui sono destinati,
l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi,
disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello
possibile.
1.1.2. Livelli e classi di protezione
1.1.2.1. Livelli di protezione quanto
possibile elevati
Il livello di protezione ottimale da prendere
in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le
limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua
effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale
svolgimento dell'attività.
1.1.2.2. Classi di protezione adeguate a
diversi livelli di un rischio
Qualora le diverse condizioni di impiego
prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto
della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di
protezione adeguate.
1.2. Innocuità dei DPI
1.2.1. Assenza di rischi e altri fattori di
disturbo "autogeni"
I DPI devono essere progettati e fabbricati
in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni
prevedibili di impiego.
1.2.1.1. Materiali costitutivi appropriati
I materiali costitutivi dei DPI e i loro
eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per
l'igiene o la salute dell'utilizzatore.
1.2.1.2. Stato di superficie adeguato di ogni
parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore
Ogni parte di un DPI a contatto, o
suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non
deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare
una irritazione eccessiva o delle ferite.
1.2.1.3. Ostacoli massimi ammissibili per
l'utilizzatore
I DPI devono ostacolare il meno possibile i
gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non
devono essere all'origine di gesti che possano mettere in pericolo
l'utilizzatore o altre persone.
1.3. Fattori di comfort e di efficacia
1.3.1. Adeguamento dei DPI alla morfologia
dell'utilizzatore
I DPI devono essere progettati e fabbricati
in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile
sull'utilizzatore, nella posizione appropriata e restarvi durante il periodo
necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo conto dei fattori ambientali,
dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono
rispondere il più possibile alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni
mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma
sufficiente di misure e numeri.
1.3.2. Leggerezza e solidità di costruzione
I DPI devono essere il più possibile leggeri
senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia.
Oltre ai requisiti supplementari specifici
previsti al punto 3, cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione
efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza
sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni
d'impiego prevedibili.
1.3.3. Compatibilità necessaria tra i DPI
destinati ad essere indossati simultaneamente dall'utilizzatore
Se diversi modelli di DPI, di categoria o
tipo diversi sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare
simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono
essere compatibili.
1.4. Nota informativa del fabbricante
La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente
dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e
all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni
informazione utile concernente:
a) le istruzioni di deposito, di impiego, di
pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di
pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non
devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i
DPI o per l'utilizzatore;
b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici
effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le
caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
d) le classi di protezione adeguate a diversi
livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
e) la data o il termine di scadenza dei DPI o
di alcuni dei loro componenti;
f) il tipo di imballaggio appropriato per il
trasporto dei DPI;
g) il significato della marcatura, se questa
esiste (vedi punto 2.12).
h) se del caso, i riferimenti delle direttive
applicate conformemente all'articolo 12-bis, comma 1;
i) nome, indirizzo, numero di identificazione
degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei
DPI.
La nota informativa deve essere redatta in
modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato
membro destinatario.
2. Requisiti supplementari comuni a diverse
categorie o tipi di DPI
2.1. DPI dotati di sistemi di regolazione
I DPI dotati di sistemi di regolazione devono
essere progettati e fabbricati in modo tale che dopo regolazione non possano
spostarsi, nelle condizioni prevedibili di impiego, indipendentemente dalla
volontà dell'utilizzatore.
2.2. DPI "che avvolgono" le parti
del corpo da proteggere
I DPI che "avvolgono" le parti del
corpo da proteggere devono essere sufficientemente aerati, per quanto
possibile, onde limitare il sudore derivante dal fatto di portarli; oppure
devono essere dotati, se possibile, di dispositivi per assorbire il sudore.
2.3. DPI del viso, degli occhi o delle vie
respiratorie
I DPI del viso, degli occhi o delle vie
respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista
dell'utilizzatore.
I sistemi oculari di queste categorie di DPI
devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle
attività più o meno minuziose e/o prolungate dell'utilizzatore.
Se necessario, devono essere trattati o
dotati di dispositivi che consentano di evitare la formazione di vapore.
I modelli di DPI destinati ad utilizzatori
con correzione oculare devono essere compatibili con l'uso di occhiali o di
lenti a contatto che apportino tale correzione.
2.4. DPI soggetti a invecchiamento
Se le prestazioni previste dal progettatore
per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un
fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di
DPI immesso sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di
fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile
e senza possibilità di interpretazione erronea.
Se il fabbricante non può impegnarsi per
quanto riguarda la "durata" di un DPI, egli deve indicare nella sua
nota informativa ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore
di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione
alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego,
di pulizia, di revisione e di manutenzione.
Qualora si constatasse che i DPI subiscono
un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento
provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato
dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun
dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al
di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI; in mancanza di ciò
il fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa.
2.5. DPI suscettibili di restare impigliati
durante l'impiego
Se le condizioni di impiego prevedibili
comportano in particolare il rischio che il DPI resti impigliato in un oggetto
in movimento e ponga in tal modo in pericolo l'utilizzatore, il DPI deve avere
una soglia di resistenza superata la quale la rottura di uno degli elementi costitutivi
consenta di eliminare il pericolo.
2.6. DPI destinati ad un'impiego in atmosfere
esplosive
I DPI destinati ad essere utilizzati in
atmosfere esplosive devono essere progettati e fabbricati in modo tale che non
vi si possa verificare nessun arco o scintilla di energia di origine elettrica,
elettrostatica o risultante da un urto che possa infiammare una miscela
esplosiva.
2.7. DPI destinati ad interventi rapidi o che
devono essere indossati e/o tolti rapidamente
Questi tipi di DPI devono essere progettati e
fabbricati in modo da poter essere indossati e/o tolti il più rapidamente
possibile.
Se sono dotati di sistemi di fissazione e di
estrazione atti a mantenerli nella posizione giusta sull'utilizzatore o a toglierli,
tali sistemi devono poter essere manovrati agevolmente e rapidamente.
2.8. DPI d'intervento in situazioni
estremamente pericolose
La nota informativa rilasciata dal
fabbricante con i DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose di
cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a) deve comprendere in particolare
informazioni destinate all'uso di persone competenti, addestrate e qualificate
per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore.
Nella nota inoltre deve essere descritta la
procedura da seguire per verificare sull'utilizzatore che indossa il DPI che
esso sia debitamente regolato e pronto per l'impiego.
Se un DPI è dotato di un dispositivo di
allarme che scatta in mancanza del livello di protezione normalmente
assicurato, tale dispositivo deve essere progettato e strutturato in modo tale
che l'allarme possa essere avvertito dall'utilizzatore nelle condizioni
prevedibili di impiego per le quali il DPI è immesso sul mercato.
2.9. DPI dotati di componenti regolabili o
amovibili da parte dell'utilizzatore
Se dei DPI comprendono componenti regolabili
o amovibili da parte dell'utilizzatore, per motivi di ricambio, questi ultimi
devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere regolati,
montati e smontati facilmente a mano.
2.10. DPI raccordabili a un altro dispositivo
complementare esterno al DPI
Se i DPI sono dotati di un sistema di
collegamento raccordabile ad un altro dispositivo, complementare, tale elemento
di raccordo deve essere progettato e fabbricato in modo da poter essere montato
solamente su un dispositivo adatto.
2.11. DPI con un sistema di circolazione di
fluido
Se un DPI ha un sistema a circolazione di
fluido, quest'ultimo deve essere scelto o progettato e strutturato in modo da
garantire un debito rinnovo del fluido nelle vicinanze dell'insieme della parte
del corpo da proteggere, indipendentemente dai gesti, dalle posizioni o dai
movimenti dell'utilizzatore, nelle condizioni prevedibili di impiego.
2.12. DPI con una o più indicazioni di
localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la
salute e la sicurezza
Le indicazioni di localizzazione o di
segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la
sicurezza, apposte su queste categorie o tipi di DPI devono essere preferibilmente
pittogrammi o ideogrammi armonizzati perfettamente leggibili e restare tali per
tutta la durata prevedibile di questi DPI. Queste indicazioni devono essere
inoltre complete, precise, comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione
erronea. In particolare, se tali indicazioni comprendono parole o frasi, queste
ultime devono essere redatte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro
utilizzatore.
Se a causa delle piccole dimensioni di un DPI
(o componente di DPI) non è possibile apporre interamente o in parte
l'indicazione necessaria, questa deve figurare sull'imballaggio e nella nota
informativa del fabbricante.
2.13. Indumenti DPI dotati di adeguati
elementi di segnalazione visiva
Gli indumenti DPI destinati ad essere
utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare
individualmente e visivamente la presenza dell'utilizzatore devono essere
dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente
collocati, che emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa, con
intensità luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche.
2.14. DPI "multirischio"
Ogni DPI destinato a proteggere
l'utilizzatore contro diversi rischi suscettibili di verificarsi
simultaneamente, deve essere progettato e fabbricato in modo da soddisfare in
particolare i requisiti essenziali specifici per ciascuno di questi rischi
(vedi punto 3).
3. Requisiti supplementari specifici per i
rischi da prevenire
3.1. Protezione contro gli urti meccanici
3.1.1. Urti derivanti da cadute o proiezioni
di oggetti e dall'impatto di una parte del corpo contro un ostacolo
I DPI adatti a questo genere di rischi devono
poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di
schiacciamento o penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un
livello di energia dell'urto al di là del quale le dimensioni o la massa
eccessiva del dispositivo ammortizzatore impedirebbero l'impiego effettivo dei
DPI durante il periodo necessario e prevedibile in cui vengono adoperati.
3.1.2. Cadute di persone
3.1.2.1. Prevenzione delle cadute a causa di
scivolamento
Le suole di usura delle calzature atte a
prevenire gli scivolamenti devono essere progettate, fabbricate o dotate di
dispositivi applicati appropriati, in modo da assicurare una buona aderenza
mediante ingranamento o sfregamento, in funzione della natura o dello stato del
suolo.
3.1.2.2. Prevenzione delle cadute dall'alto
I DPI destinati a prevenire le cadute
dall'alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo
e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi
devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle
condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore
possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza
di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o
quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi
la caduta dell'utilizzatore.
Essi devono inoltre garantire che al termine
della frenatura l'utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta
se necessario di attendere i soccorsi.
Nella sua nota informativa il fabbricante
deve in particolare precisare i dati utili relativi:
- alle caratteristiche necessarie per il
punto di ancoraggio sicuro, nonchè al "tirante d'aria" minimo
necessario al di sotto dell'utilizzatore;
- al modo adeguato di indossare il
dispositivo di presa del corpo e di raccordarne il sistema di collegamento al
punto di ancoraggio sicuro.
3.1.3. Vibrazioni meccaniche
I DPI destinati a prevenire gli effetti delle
vibrazioni meccaniche devono poter attenuare in modo adeguato le componenti di
vibrazione nocive per la parte del corpo da proteggere.
Il valore efficace delle accelerazioni
trasmesse da queste vibrazioni all'utilizzatore non deve mai superare i valori
limite raccomandati in funzione della durata di esposizione quotidiana massima
prevedibile della parte del corpo da proteggere.
3.2. Protezione contro la compressione
(statica) di una parte del corpo
I DPI destinati a proteggere una parte del
corpo contro sollecitazioni di compressione (statica) devono poterne attenuare
gli effetti in modo da prevenire lesioni gravi o affezioni croniche.
3.3. Protezione contro le aggressioni
meccaniche superficiali (sfregamento, punture, tagli, morsicature)
I materiali costitutivi e altri componenti
dei DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro
aggressioni meccaniche superficiali quali sfregamenti, punture, tagli o
morsicature, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che
questi tipi di DPI siano resistenti all'abrasione, alla perforazione e alla
tranciatura (vedi anche punto 3.1) in relazione alle condizioni prevedibili di
impiego.
3.4. Prevenzione di annegamenti (gilè di
sicurezza, giubbe e tute di salvataggio)
I DPI destinati a prevenire gli annegamenti
devono poter far risalire il più presto possibile in superficie, senza nuocere
alla sua salute l'utilizzatore eventualmente privo di forze o di conoscenza,
immerso in un ambiente liquido e tenerlo a galla in una posizione che gli
consenta di respirare in attesa di soccorsi.
I DPI possono presentare una galleggiabilità
intrinseca totale o parziale o ancora ottenuta gonfiandoli con un gas liberato
automaticamente o manualmente, o con il fiato.
Nelle condizioni di impiego prevedibili:
- i DPI devono poter resistere, senza
pregiudicare la loro idoneità al funzionamento, agli effetti dell'impatto con
l'ambiente liquido e ai fattori ambientali inerenti a tale ambiente;
- i DPI gonfiabili devono poter gonfiarsi
rapidamente e completamente.
Qualora particolari condizioni d'impiego
prevedibili lo esigano, alcuni tipi di DPI devono inoltre soddisfare una o più
delle seguenti condizioni complementari:
- devono essere muniti di tutti i dispositivi
per il gonfiaggio di cui al secondo comma e/o di un dispositivo di segnalazione
luminosa o sonora;
- devono essere muniti di un dispositivo di
ancoraggio e di presa del corpo che consenta di estrarre l'utilizzatore
dall'ambiente liquido;
- devono essere idonei ad un uso protratto
per tutta la durata dell'attività che espone l'utilizzatore eventualmente
vestito ad un rischio di caduta in ambiente liquido.
3.4.1. Sostegni alla galleggiabilità
Un indumento che assicuri un grado di
galleggiabilità efficace in funzione dell'impiego prevedibile, sicuro da
portare e che dia un sostegno positivo nell'acqua. Nelle condizioni prevedibili
d'impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento
dell'utilizzatore permettendogli in particolare di nuotare o di agire per
sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone.
3.5. Protezione contro gli effetti nefasti
del rumore
I DPI destinati a prevenire gli effetti
nefasti del rumore devono poter attenuare quest'ultimo in modo che i livelli
sonori equivalenti, avvertiti dall'utilizzatore, non superino mai i valori
limite di esposizione quotidiana prescritti per la protezione dei lavoratori
nella direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore
durante il lavoro.
Ogni DPI deve avere un'etichetta in cui sia
indicato il livello di diminuzione acustica, nonchè il valore dell'indice di
comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve
essere apposta sull'imballaggio.
3.6. Protezione contro il calore e (o) il
fuoco
I DPI destinati a proteggere interamente o
parzialmente il corpo contro gli effetti del calore e (o) del fuoco devono
avere un potere di isolamento termico e una resistenza meccanica adeguati alle
condizioni prevedibili di impiego.
3.6.1. Materiali costitutivi e altri
componenti dei DPI
I materiali costituti e altri componenti
appropriati alla protezione contro il calore raggiante e convettivo devono
essere caratterizzati da un adeguato coefficiente di trasmissione del flusso
termico incidente e da un grado di incombustibilità sufficientemente elevato,
per evitare ogni rischio di autoinfiammazione nelle condizioni prevedibili di
impiego.
Se la superficie esterna di tali materiali e
componenti deve avere un potere riflettente, esso deve essere adeguato al
flusso di calore emesso mediante irraggiamento nella regione dell'infrarosso.
I materiali e altri componenti di dispositivi
destinati a interventi di breve durata all'interno di ambienti caldi e i DPI
suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad esempio grandi
proiezioni di materie in fusione, devono inoltre avere una capacità calorifica
sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto
dopo che l'utilizzatore si sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e
abbia rimosso il suo DPI.
I materiali e gli altri componenti di DPI,
suscettibili di ricevere grandi proiezioni di prodotti caldi devono inoltre
assorbire sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).
I materiali e gli altri componenti di DPI
suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli che
rientrano nella fabbricazione di dispositivi di lotta antincendio devono
inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità corrispondente
alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi
non devono fondere sotto l'azione della fiamma, nè contribuire a propagarla.
3.6.2. DPI completi, pronti per l'uso
In condizioni prevedibili d'impiego:
1) La quantità di calore trasmessa all'utilizzatore
attraverso il DPI deve essere sufficientemente bassa affinché il calore
accumulato per tutta la durata di impiego nella parte del corpo da proteggere
non raggiunga mai la soglia di dolore o quella in cui si verifichi un qualsiasi
effetto nocivo per la salute.
2) I DPI devono impedire, se necessario, la
penetrazione di liquidi o di vapori e non devono causare ustioni derivanti da
contatti puntuali tra il loro rivestimento protettivo e l'utilizzatore.
Se dei DPI sono dotati di dispositivi di
refrigerazione in grado di assorbire il calore incidente mediante evaporazione
di un liquido o sublimazione di un solido, essi devono essere progettati in
modo tale che le sostanze volatili che si formano siano evacuate all'esterno
dell'involucro di protezione e non verso l'utilizzatore.
Se dei DPI comprendono un apparecchio di
protezione respiratoria, esso deve garantire in modo soddisfacente, nelle
condizioni prevedibili di impiego, la funzione di protezione stabilita.
Il fabbricante deve in particolare indicare,
nella nota informativa allegata ad ogni modello di DPI destinato ad interventi
di breve durata in ambienti caldi, qualsiasi dato utile ai fini della
determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione
dell'utilizzatore al calore trasmesso attraverso i dispositivi utilizzati
conformemente al loro impiego.
3.7. Protezione contro il freddo
I DPI destinati a difendere dagli effetti del
freddo tutto il corpo o parte di esso devono possedere un isolamento termico e
una resistenza meccanica adeguata alle prevedibili condizioni di impiego per
cui sono immessi sul mercato.
3.7.1. Materiali costitutivi e altri
componenti dei DPI
I materiali costituenti e gli altri
componenti dei DPI destinati a proteggere dal freddo devono possedere
coefficienti di trasmissione del flusso termico incidente tanto bassi quanto lo
richiedono le condizioni di impiego prevedibili. I materiali e gli altri
componenti flessibili dei DPI da utilizzare per interventi all'interno di
ambienti freddi devono conservare un grado di flessibilità che permetta
all'operatore di compiere i gesti necessari e di assumere determinate
posizioni.
Inoltre, i materiali e gli altri componenti
del DPI che potrebbero essere interessati da proiezioni importanti di prodotti
freddi devono poter ammortizzare sufficientemente gli urti meccanici (vedi
punto 3.1).
3.7.2. DPI completi, pronti all'uso
Nelle prevedibili condizioni d'impiego:
1) Il flusso trasmesso all'utilizzatore
attraverso il DPI deve essere tale che il freddo accumulato durante il periodo
di impiego sulle parti del corpo da proteggere, comprese le punte delle dita
dei piedi e delle mani, non raggiunga in alcun caso la soglia di dolore o
quella in cui si manifesta un qualsiasi effetto nocivo per la salute.
2) I DPI devono impedire quanto possibile la
penetrazione di liquidi, quali, ad esempio, la pioggia, e non devono essere
all'origine di lesioni in seguito a contatti puntuali tra il loro rivestimento
di protezione e l'utilizzatore.
Se i DPI sono dotati di un apparecchio di
protezione per la respirazione, quest'ultimo deve assolvere in modo
soddisfacente, nelle condizioni prevedibili di impiego, la sua funzione di
protezione.
Il fabbricante deve in particolare indicare,
nella nota informativa relativa ad ogni modello di DPI destinato ad interventi
di breve durata in ambienti freddi, qualsiasi dato utile ai fini della
determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione
dell'utilizzatore al freddo trasmesso attraverso l'attrezzatura.
3.8. Protezione contro gli shock elettrici
I DPI destinati a proteggere tutto il corpo o
parte di esso dagli effetti della corrente elettrica, devono possedere un grado
di isolamento adeguato ai valori di tensione ai quali l'utilizzatore è esposto
nelle più sfavorevoli condizioni di impiego prevedibili.
A tal fine, i materiali costituenti e gli
altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti, e
combinati in modo che la corrente di fuga, misurata attraverso l'involucro
protettore in condizioni di prova effettuate a tensioni corrispondenti a quelle
che possono incontrarsi "in situ", sia quanto più bassa possibile e
in ogni caso inferiore a un valore convenzionale massimo ammissibile,
corrispondenti alla soglia di tolleranza.
I tipi di DPI destinati esclusivamente ad
attività o interventi su impianti elettrici sotto tensione o che possono essere
sotto tensione devono portare l'indicazione, ripetuta anche sulla confezione,
della classe di protezione e/o della tensione d'impiego, del numero di serie e
della data di fabbricazione; sui DPI si deve inoltre prevedere, all'esterno
dell'involucro di protezione, uno spazio sul quale si possa segnare
ulteriormente la data di messa in servizio e quelle delle prove o dei controlli
da effettuare periodicamente.
Il fabbricante deve indicare nella sua nota
d'informazione l'uso esclusivo di questi tipi di DPI, nonchè la natura e la
frequenza delle prove dielettriche alle quali devono essere assoggettati
durante il loro "periodo di vita".
3.9. Protezione contro le radiazioni
3.9.1. Radiazioni non ionizzanti
I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti
o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio, devono poter
assorbire o riflettere la maggior parte dell'energia irradiata nelle lunghezze
d'onda nocive, senza per ciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della
parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la
distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo
richiedano.
A tale scopo, le lenti protettrici devono
essere progettate e fabbricate in modo da disporre in particolare, per ogni
onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione tale che la densità di
illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio
dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi
mai il valore limite di esposizione massima ammissibile.
Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o
perdere le loro proprietà, per effetto dell'irraggiamento emesso in condizioni
di impiego prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve essere
caratterizzato dal numero di grado di protezione cui corrisponde la curva della
distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.
Le lenti adatte a sorgenti di radiazione
dello stesso genere, devono essere classificate in ordine crescente secondo i
loro numeri di grado di protezione e il fabbricante deve in particolare nella
sua nota informativa indicare le curve di trasmissione che consentano di
scegliere il DPI più appropriato tenendo conto di fattori inerenti alle
condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla
sorgente e della distribuzione spettrale dell'energia irradiata a tale
distanza.
Il numero di grado di protezione di ogni
esemplare di lente filtrante deve essere indicato dal fabbricante.
3.9.2. Radiazioni ionizzanti
3.9.2.1. Protezione contro la contaminazione
radioattiva esterna
I materiali costitutivi e gli altri
componenti dei DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso contro
le polveri, i gas, i liquidi radioattivi o le loro miscele, devono essere
scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi dispositivi
impediscano efficacemente la penetrazione delle sostanze contaminanti nelle
condizioni prevedibili di impiego.
La necessaria tenuta stagna può essere
ottenuta, in relazione alla natura o allo stato delle sostanze contaminanti,
attraverso l'impermeabilità dell' "involucro" di protezione e (o)
attraverso qualsiasi altro mezzo appropriato, ad esempio sistemi di ventilazione
e di pressurizzazione che impediscano la retrodiffusione di queste sostanze
contaminanti.
Se è possibile decontaminare i DPI, la
decontaminazione deve avvenire in modo da non pregiudicare il loro eventuale
reimpiego durante la "durata" prevedibile di questo genere di
dispositivi.
3.9.2.2. Protezione limitata contro
l'irradiazione esterna
I DPI intesi a proteggere interamente
l'utilizzatore contro l'irradiazione esterna o, se ciò non è possibile, ad
attenuare sufficientemente quest'ultima possono essere progettati soltanto per
radiazioni elettroniche (ad esempio, radiazioni beta) o fotoniche (X, gamma) di
energia relativamente limitata.
I materiali costitutivi e altri componenti di
questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che il
livello di protezione offerto all'utilizzatore sia tanto alto quanto lo
richiedono le condizioni prevedibili di impiego senza che perciò gli
impedimenti ai gesti, alle posizioni o agli spostamenti di quest'ultimo
implichino un aumento della durata di esposizione (vedi punto 1.3.2).
Sui DPI devono essere indicati le
caratteristiche e lo spessore del materiale o dei materiali costituenti adatti
alle condizioni prevedibili di impiego.
3.10. Protezione dalle sostanze pericolose e
gli agenti infettivi
3.10.1. Protezione respiratoria
I DPI destinati a proteggere le vie
respiratorie devono fornire all'utilizzatore aria respirabile se quest'ultimo è
esposto ad un'atmosfera inquinata e (o) la cui concentrazione di ossigeno sia
insufficiente.
L'aria respirabile fornita all'utilizzatore
dal DPI è ottenuta con i mezzi adatti, ad esempio: dopo filtrazione dell'aria
inquinata attraverso il dispositivo o mezzo di protezione o mediante un apporto
proveniente da una sorgente non inquinata.
I materiali costitutivi e altri componenti di
questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che la
funzione e l'igiene delle vie respiratorie dell'utilizzatore siano assicurate
debitamente durante il periodo di utilizzazione, nelle condizioni prevedibili di
impiego.
Il grado di tenuta stagna della parte
facciale, le perdite di carico all'inspirazione e, per gli apparecchi
filtranti, il potere di depurazione, devono essere tali che nel caso di
atmosfera inquinata la penetrazione dei contaminanti sia sufficientemente bassa
da non pregiudicare la salute o l'igiene dell'utilizzatore.
I DPI devono possedere un marchio di
identificazione del fabbricante e un'etichetta con le caratteristiche di
ciascun tipo di dispositivo in modo tale da permettere a qualsiasi utilizzatore
sperimentato e qualificato, con l'ausilio delle istruzioni per l'uso, di farne
un impiego appropriato.
Nella nota informativa degli apparecchi
filtranti il fabbricante deve inoltre indicare la data limite di deposito in
magazzino del filtro nuovo, come conservato nella confezione d'origine.
3.10.2. Protezione dai contatti epidermici o
oculari
I DPI destinati a evitare contatti
superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze pericolose e
agenti infettivi devono impedire la penetrazione o la diffusione di tali
sostanze attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni prevedibili di
impiego per le quali tali DPI sono immessi sul mercato.
A tal fine, i materiali costituenti e gli
altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti e
combinati in modo da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica
totale che ne consenta se necessario un uso quotidiano eventualmente prolungato
o, in caso contrario, una chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della
durata di impiego.
Qualora, per loro natura e per le condizioni
prevedibili di impiego, talune sostanze pericolose o agenti infettivi avessero
un potere di penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione
offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo
convenzionale che permettano di classificarli in funzione della loro efficacia.
I DPI risultanti conformi alle specifiche di prova devono possedere
un'etichetta contenente i nomi o, in mancanza di questi, i codici delle
sostanze utilizzate per le prove, nonchè il corrispondente tempo di protezione
convenzionale. Il fabbricante deve inoltre fornire, nella sua nota di
informazione, il significato eventuale dei codici, la descrizione
particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla
determinazione della durata massima ammissibile d'impiego del DPI nelle diverse
condizioni prevedibili.
3.11. Dispositivi di sicurezza delle
attrezzature per l'immersione
1) Apparecchio respiratorio
L'apparecchio respiratorio deve consentire di
alimentare l'utilizzatore con una miscela gassosa respirabile, nelle condizioni
prevedibili d'impiego e tenuto conto, segnatamente, della profondità massima di
immersione.
2) Qualora le condizioni prevedibili d'impiego
lo richiedano, i dispositivi devono comprendere:
a) una tuta che assicuri la protezione
dell'utilizzatore contro la pressione dovuta alla profondità di immersione
(vedi punto 3.2) e/o contro il freddo (vedi punto 3.7);
b) un dispositivo d'allarme destinato ad
avvertire in tempo utile l'utilizzatore della mancanza di ulteriore
alimentazione della miscela gassosa respirabile (vedi punto 2.8);
c) una tuta di salvataggio che consenta
all'utilizzatore di risalire in superficie (vedi punto 3.4.1).
ALLEGATO III - Documentazione tecnica del
fabbricante
La documentazione di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante
per ottenere la conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali.
Nel caso dei modelli di DPI di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, la documentazione deve comprendere in particolare:
1) un fascicolo tecnico di fabbricazione così
costituito:
a) i progetti generali e dettagliati del DPI,
accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di
prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell'osservanza dei
requisiti essenziali;
b) l'elenco esaustivo dei requisiti
essenziali per la sicurezza e la salute, nonchè delle norme armonizzate o altre
specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del
modello;
2) la descrizione dei mezzi di controllo e di
prova applicati nello stabilimento del fabbricante;
3) una copia della nota informativa di cui al
punto 1.4 dell'allegato II.
ALLEGATO IV - Marcatura CE di conformità e
iscrizioni.
- La marcatura CE di conformità è costituita
dalle iniziali "CE " secondo il simbolo grafico che segue:

- In caso di riduzione o di ingrandimento
della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il
simbolo grafico graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE
devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere
inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta
dimensione minima.
ALLEGATO V - Requisiti minimi che gli
Stati membri devono prendere in considerazione per la designazione degli
organismi autorizzati
1. Gli organismi incaricati di esaminare le
attrezzature devono disporre del personale qualificato in numero sufficiente e
dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche ed
amministrative connesse con il rilascio degli attestati ed avere accesso alle
apparecchiature necessarie per gli esami eccezionali previsti dalle direttive
particolari.
2. L'organismo, il direttore e il personale
non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né
l'installatore delle attrezzature, né il mandatario di una di queste persone.
Essi non possono intervenire, né direttamente né come mandatari, nella
progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella
rappresentanza o nella manutenzione di tali attrezzature. Ciò non esclude la possibilità
di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo
autorizzato.
3. Il personale incaricato di esaminare le
attrezzature, in vista del rilascio dell'attestato di certificazione CEE, deve
eseguire i suoi compiti con la massima integrità e competenza tecnica e deve
essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere
finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in
particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati dell'esame.
4. Il personale incaricato degli esami deve
possedere:
- una buona formazione tecnica e
professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle
prescrizioni relative agli esami che esegue e una pratica sufficiente su tali
lavori;
- l'attitudine richiesta per redigere i
verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del
personale incaricato dell'esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere
proporzionata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati ottenuti.
6. L'organismo, non pubblico, deve essere
assicurato in materia di responsabilita' civile.
7. Il personale dell'organismo è vincolato
dal segreto professionale per tutto ciò che apprende nell'esercizio delle sue
funzioni.
ALLEGATO VI - Modello della dichiarazione
di conformità
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunità (1):
dichiara che il nuovo DPI descritto in
appresso (2)
è conforme alle disposizioni della direttiva
89/686/CEE e, se del caso, alla norma nazionale che recepisce
la norma armonizzata n.
.................................................................... (per i DPI
di cui all'articolo 8, paragrafo 3)
è identico al DPI oggetto dell'attestato di
certificazione CE n.
rilasciato da (3)
è sottoposto alla procedura prevista
all'articolo 11, punto A o punto B (4) della direttiva 89/686/CEE,
sotto il controllo dell'organismo notificato
(3)
Fatto a.................. ,
il................
....................................................................
Firma
(5)
(1) Ragione sociale, indirizzo completo; se
c'è un mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del
fabbricante.
(2) Descrizione del DPI (marchio, tipo, numero
di serie, ecc.).
(3) Nome e indirizzo dell'organismo notificato
designato.
(4) Cancellare la menzione inutile.
(5) Nome e funzione del firmatario abilitato
ad impegnare il fabbricante o il mandatario di quest'ultimo.