UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA

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PROMEMORIA PER LA GESTIONE

DEI

RIFIUTI SPECIALI

PREMESSA  E  SOMMARIO

La presente nota viene emessa in modo preliminare e provvisorio in attesa della definizione e dell’emissione di una procedura per la gestione dei rifiuti speciali nell’ambito dell’Universitΰ degli Studi di Parma, anche per tener conto della situazione dinamica della normativa .

Essa non si applica per le Unitΰ Produttive dell'Universitΰ che svolgono la loro attivitΰ, esclusivamente o in parte, in contesti di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera.

Si articola in:

1.                  Definizioni.

2.                  Codifica e classificazione dei rifiuti.

2.1              Catalogo dei rifiuti.

2.2              Classificazione dei rifiuti.

3.                  Modalitΰ operative specifiche per i vari tipi di rifiuti.

3.1              Rifiuti speciali pericolosi.

3.1.1.      Tipologia e caratteristiche del rifiuto

3.1.2.      Compiti del produttore

3.2              Rifiuti speciali non pericolosi.

3.2.1.      Tipologia e caratteristiche del rifiuto

3.2.2.   Compiti del produttore.

3.3              Rifiuti sanitari.

3.3.1.      Rifiuti sanitari non pericolosi

3.3.2.      Rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani.

3.3.2.1. Elenco tipologie

 

3.3.2.2. Compiti del produttore

3.3.3.           Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo

3.3.3.1.  Elenco tipologie

3.3.3.2.  Compiti del produttore

3.3.4.            Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

3.3.4.1    Elenco tipologie

3.3.4.2.   Compiti del produttore

3.3.5.      Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione

3.3.5.1           Elenco tipologie

3.3.5.2           Compiti del produttore

 

4.           Adempimenti vari.

4.1                            Deposito temporaneo.

4.2                            Registro di carico e scarico dei rifiuti.

4.3                            Trasporto di rifiuti. Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.

4.4                            Catasto dei rifiuti.

4.5                            Confezionamento ed etichettatura.

4.6                            Sicurezza ed igiene

Allegati:

1.                           Elenco dei rifiuti ( Codici C.E.R.).

2.                           Caratteristiche di pericolo per i rifiuti.

3.                           Caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti se presenti da sole o in combinazione

4.                           Sostanze chimiche incompatibili.

Si riporta qui di seguito un elenco delle tipologie di rifiuti basate sul tipo di attivitΰ lavorativa che li ha prodotti, cosμ come indicate, in successione numerica per capitoli, nell’elenco adottato dalla normativa attualmente vigente. L'elenco completo e dettagliato dei singoli rifiuti cui occorre fare riferimento in modo puntuale  θ riportato nell'Allegato 1.

01        Rifiuti derivanti  da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonchι dal trattamento fisico o chimico di minerali

02        Rifiuti  prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03        Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04        Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05        Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06        Rifiuti dei processi chimici inorganici

07        Rifiuti dei processi chimici organici

08        Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

09        Rifiuti dell'industria fotografica

10        Rifiuti provenienti da processi termici

11        Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali;  idrometallurgia non ferrosa

12        Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico  superficiale di metalli e plastica

13        Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05 e 12)

14                Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)

15                Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16                Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17                            Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18                            Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivitΰ di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19        Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonchι dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20        Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivitΰ commerciali e industriali nonchι dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

 

Sono esclusi dalla normativa generale sui rifiuti in quanto sono soggetti a specifiche normative:

·        i rifiuti radioattivi (i produttori di questa tipologia di rifiuto devono fare riferimento al fascicolo "Norme Interne di protezione e sicurezza dalle radiazioni ionizzanti" redatto dal Servizio di Fisica Sanitaria dove vengono illustrate, tra le altre, le procedure per una corretta gestione dei rifiuti in oggetto ; tale fascicolo θ stato distribuito a tutti i lavoratori del settore),

·        gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera,

·        le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido

·        altri, di minore importanza per l’Universitΰ (cfr. art. 8 del D.Lgs. 22/97).

1            DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente nota, tenuto conto della legislazione vigente (fra cui definizioni all’art. 6 del D.Lgs. 22/1997, all’art. 2 del D.P.R. 254/2003), si intende per:

- rifiuto: qualsiasi prodotto, materiale, od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A del Testo aggiornato del D. Lgs. 5 febbraio 97, n. 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi (vedere All. 1 di questa nota);

- rifiuto sanitario: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attivitΰ medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

- produttore: il Responsabile dell'Unitΰ produttiva in cui si svolge attivitΰ che produce rifiuti;

- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

- raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

- luogo di produzione dei rifiuti: uno o piω edifici o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attivitΰ dalle quali originano i rifiuti;

- deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate nell’art. 6 del Testo aggiornato del D. Lgs. 5 febbraio 97, n. 22, richiamate nel seguito della presente nota (punto 4.1);

- sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali o di laboratorio (eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato);

- preparati: i miscugli o le soluzioni composti da due o piω sostanze;

- disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l’impiego di sostanze disinfettanti;

- sterilizzazione: distruzione completa, con agenti chimici o fisici, di tutti i microrganismi comprese le spore batteriche; con maggior precisione, il D.P.R. 254/2003 definisce: “abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6”, e fa riferimento, per l’effettuazione,  alle norme UNI 10384/94, parte prima.

 2            CODIFICA E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

2.1            Codifica nel Catalogo dei rifiuti

Tutti i rifiuti sono codificati nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.).

Ad ogni rifiuto θ associato un codice definito da sei cifre. E’ compito del produttore individuare nell’elenco del catalogo la corretta codifica del rifiuto, tenendo presente che le prime due cifre indicano l’attivitΰ principale da cui il rifiuto ha origine, le successive due cifre delineano piω in dettaglio l’attivitΰ nell’ambito di quella principale, e le ultime due individuano in modo specifico il rifiuto.-. L’elenco dei rifiuti con i codici C.E.R. θ riportato in  Allegato 1.

2.2            Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati dalla normativa vigente,

- secondo l’origine:   in rifiuti urbani e rifiuti speciali ,   

- secondo le caratteristiche di pericolositΰ: in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

I rifiuti che, nell’elenco riportato in questa nota in Allegato 1, sono contrassegnati con un asterisco (*) sono classificati “pericolosi” (come da Direttiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 9 aprile 2002 e da D.P.C.M. 24 dicembre 2002). Per essi vanno precisate a cura del produttore le caratteristiche di pericolo riportate in questa nota in Allegato 2, avvalendosi anche delle caratteristiche riportate in Allegato 3. 

Un’importante categoria di rifiuti, trasversale alle classi sopra citate, θ costituita dai rifiuti sanitari.

3            MODALITΐ OPERATIVE SPECIFICHE PER I VARI TIPI DI RIFIUTI

3.1       Rifiuti speciali pericolosi

3.1.1            Tipologia e caratteristiche del rifiuto.

Sono rifiuti speciali pericolosi quelli individuati come specificato al precedente punto 2.2, penultimo capoverso.

3.1.2            Compiti del produttore

Il produttore di rifiuti deve individuare, tra i codici C.E.R. riportati in Allegato 1, quello che compete al rifiuto interessato.

A cura del produttore, i rifiuti pericolosi

1.      sono assoggettati a corretta etichettatura (cfr. punto 4.5 della presente nota);

2.      devono essere registrati sul registro di carico e scarico (cfr. 4.2);

3.      devono essere consegnati ad un trasportatore iscritto all’Albo il quale li conferirΰ ad uno smaltitore autorizzato (cfr. 4.3);

4.      durante il trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione (cfr. 4.3);

5.      sono assoggettati alla dichiarazione annuale tramite il  M.U.D. (cfr. 4.4).

3.2       Rifiuti speciali non pericolosi

3.2.1            Tipologia e caratteristiche del rifiuto.

Vengono considerati rifiuti speciali non pericolosi i rifiuti non compresi nella tipologia indicata al precedente punto 2.2, penultimo capoverso.

Si richiama l’attenzione sul fatto che la classificazione "non pericoloso", in materia di rifiuti, θ riferita esclusivamente alla codifica C.E.R. e alla classificazione propria dei rifiuti, effettuata in base all’Allegato 1 del D.P.C.M. 24.dicembre 2002 (giΰ riportata anche nell’Allegato A della Direttiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 9 aprile 2002); peraltro  θ comunque  necessario conoscere la composizione dei rifiuti per valutarne oggettivamente eventuali aspetti di pericolositΰ per la sicurezza e la salute  e conseguentemente poter adottare le misure e le cautele necessarie ai fini della prevenzione in occasione di operazioni o manipolazioni in fase di raccolta, durante il deposito, ecc.

 

3.2.2            Compiti del produttore

·        I contenitori dei rifiuti devono essere correttamente etichettati.

3.3              Rifiuti sanitari

 

I rifiuti sanitari si dividono in:

§         Rifiuti sanitari non pericolosi.

§         Rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani.

§         Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.

§         Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

§         Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.

 

3.3.1        Rifiuti sanitari non pericolosi

Sono i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti elencati come pericolosi negli appositi elenchi.

 

3.3.2        Rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani

3.3.2.1.            Elenco tipologie

Rientrano in questa categoria (qualora non rientrino tra quelli pericolosi di cui alle lettere c (non a rischio infettivo), d (a rischio infettivo), del punto 1 dell’art. 2 del D.P.R. 254/2003),  i rifiuti di seguito elencati (per l’elenco completo si rimanda al DP.R. 254/2003, art.2, punto 1, lettera g):

- la spazzatura

- i rifiuti costituiti da indumenti monouso (purchθ non a rischio infettivo);

- i gessi ortopedici non a rischio infettivo;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire nei punti di  raccolta differenziata, ecc.. In questa categoria rientrano i contenitori di vetro per farmaci e soluzioni privi di deflussori ed aghi non contaminati con farmaci chemioterapici citostatici e non provenienti dai reparti di isolamento infettivo;

3.3.2.2             Compiti del produttore

Le differenti tipologie elencate in precedenza devono essere inserite nei sacchi forniti dall'impresa che ha in appalto le pulizie delle Strutture dell'Universitΰ e che provvederΰ successivamente al loro ritiro.

Nei sacchi devono essere inseriti quantitativi tali da permettere una corretta chiusura degli stessi.

Sono esclusi dalle modalitΰ di raccolta sopra descritte i rifiuti:

§         contaminati da materiale biologico

§         provenienti da  reparti di malattie infettive

Dette tipologie di rifiuti vengono considerate come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e come tali trattati.

§         I rifiuti contaminati da farmaci antiblastici devono essere raccolti separatamente come rifiuti pericolosi corrispondenti ai codici C.E.R. 18 01 08 o 18 02 07 se sono superate le concentrazioni indicate in Allegato 3 e, prudenzialmente, anche se si ritiene che possano essere inferiori.

 

3.3.3    Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo

3.3.3.1.            Elenco tipologie

Sono rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo quelli elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del D.P.R. 254/2003,compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002.

 

 

3.3.3.2.            Compiti del produttore  

I rifiuti in oggetto devono essere raccolti in  contenitori adatti con chiusura a tenuta . I rifiuti solidi possono eventualmente essere sistemati nei contenitori dei materiali che li hanno originati, dopo avere adeguatamente provveduto per quanto riguarda l’etichettatura.

In entrambi i casi i contenitori devono riportare la scritta "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI" ben leggibile.

I rifiuti, che, una volta tali,  non possono essere diluiti nθ mescolati tra di loro se di diversa natura, in attesa che la ditta passi ad effettuare il ritiro, devono essere collocati, ben chiusi nei loro contenitori,  lontano da fonti di calore,  in ambienti ben aerati, e mai in corrispondenza di vie di uscita d’emergenza.

 

 

 

3.3.4    Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

 

            3.3.4.1.            Elenco tipologie

 

Sono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo quelli  individuati nel catalogo C.E.R. (cfr. Allegato 1 di questa nota) con le voci 180103* e 180202* nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002.

§         Qualsiasi rifiuto che provenga da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussista un rischio di trasmissione biologica aerea, ovvero da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4 di cui all'allegato XI del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

§         I rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del D.P.R. 254/2003 che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

-  provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;

-  siano contaminati da: sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantitΰ tale da renderlo visibile; feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali secreti; liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico.

§         I rifiuti provenienti da attivitΰ veterinaria che:

-  siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;

-  siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per i quali sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi.

 

3.3.4.2.                        Compiti del produttore

 

Le tipologie di rifiuto precedentemente elencate devono essere raccolte nel doppio contenitore, formato da sacco interno e contenitore rigido, dotato della dicitura RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO e del simbolo di rischio biologico. Nel sacco interno devono essere immessi disinfettanti come stabilito da apposita procedura operativa interna che ogni unitΰ produttiva (eventualmente consultando il Servizio Prevenzione e Protezione) si deve dare (quanto meno occorre seguire le istruzioni per l’uso indicate nella documentazione annessa alle confezioni dell’apposito disinfettante, ad esempio ESOFORM IOD 25).

 

NOTA: Per i rifiuti taglienti e/o pungenti, quali aghi, siringhe, bisturi, vetrini ecc., sono adottati contenitori di sicurezza specifici rigidi in plastica dotati di idonei sistemi di chiusura. Dopo avere chiuso il coperchio, i contenitori rigidi devono essere immessi in quelli che costituiscono gli ulteriori contenitori esterni.

 

 

 

3.3.5.   Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione

 

3.3.5.1      Elenco tipologie

Rientrano in questa categoria i rifiuti di seguito elencati:

-         farmaci scaduti o inutilizzabili compresi i farmaci ed i materiali antiblastici per uso umano o veterinario;

-       organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui di cui al punto 3 dell’allegato 1 del D.P.R. 254/2003);

-       piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell’allegato 1 del D.P.R. 254/2003);

-       sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope.

 

3.3.5.2             Compiti del produttore

 

In attesa di modalitΰ piω estesamente definite ed acquisibili nella presente nota, le modalitΰ di raccolta e smaltimento di questa categoria di rifiuti devono essere stabilite singolarmente per ciascun caso in accordo tra il Responsabile dell’Unitΰ produttiva, il Settore Tecnico (tramite il  Tecnico di zona) e l’ente smaltitore,  eventualmente anche sentito il Servizio Prevenzione e Protezione.

 

4            ADEMPIMENTI VARI

4.1            Deposito temporaneo

Il deposito temporaneo, definito al paragrafo 1 della presente nota,  deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme  tecniche, nonchι, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Perchι il deposito possa essere considerato temporaneo, e quindi sia esonerato dal conseguimento di autorizzazione da parte degli Enti preposti (fermo restando comunque l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico), occorre quanto segue:

1.      i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policloridibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantitΰ superiore a 2,5 ppmpoliclorobifenili, policlorotrifenili in quantitΰ superiore a 25 ppm;

2.      i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantitΰ in deposito, ovvero in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata di deposito temporaneo θ di un anno se il quantitativo dei rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;

3.      i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantitΰ in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo θ di un anno se il quantitativo dei rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno.

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui al successivo punto 4.5 ed anche, per quelli sanitari pericolosi a rischio infettivo, al precedente punto 3.3.4.2.

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puς avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilitΰ del produttore, tale termine θ esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori ai duecento litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 22/1997, n.22, deve avvenire entro cinque giorni. Le Strutture esistenti o quelle di nuova istituzione, che dovessero porre in atto attivitΰ comportanti la produzione di rifiuti e/o di nuove tipologie di rifiuti, debbono darne preventiva comunicazione al Rettore o, al Responsabile dell’Area Dirigenziale 2a, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto previsto ai fini della corretta gestione degli stessi. Copia della comunicazione dovrΰ essere trasmessa, per conoscenza, al Servizio Prevenzione e Protezione.

4.2            Registro di carico e scarico dei rifiuti

Le Strutture che producono rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei medesimi.

In conformitΰ con quanto previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, art.12.3, ogni localizzazione dell'Unitΰ produttiva ("impianto di produzione, stoccaggio"), differente in riferimento all'indirizzo, deve tenere il proprio registro di carico e scarico.

Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello previsto nel D.M. 1 aprile 1998, n. 148, "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, e 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.", e puς essere acquistato presso negozi specializzati in modulistica.

Il registro di carico e scarico deve avere i fogli numerati e  vidimati dall'Ufficio del Registro; le annotazioni devono essere effettuate al massimo entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Sul registro devono essere annotate, tra l'altro, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti che dovranno essere successivamente utilizzate per la comunicazione annuale al catasto (M.U.D.).

Il registro di carico e scarico deve essere compilato, prima della presentazione per la vidimazione di cui sopra, con i dati relativi all’Universitΰ degli Studi di Parma:

Via Universitΰ, 12 - 43100 Parma

Codice Fiscale 00308780345

Per “Ubicazione dell’esercizio” si deve intendere l’indirizzo della localizzazione ("impianto di produzione, stoccaggio") dell’Unita produttiva.. Nel caso di Strutture con localizzazione in piω siti, ogni sito in cui si producano rifiuti deve essere dotato di un proprio registro di carico e scarico.

I registri sono tenuti presso ogni singola Struttura, o sito di cui sopra; sono integrati dai formulari di identificazione relativi al trasporto e sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autoritΰ di controllo che ne fa richiesta.

Per omessa o incompleta tenuta del registro, θ prevista dal decreto  una sanzione amministrativa da € 15.493,70 a € 92.962,24 ed inoltre la sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dall’amministratore (D.Lgs.22/97, art. 52, punto 2); se le indicazioni sono incomplete o inesatte solo formalmente e consentono di ricostruire le informazioni dovute,  si applica la sanzione amministrativa  da € 258,22 a € 1549,37.

4.3            Trasporto di rifiuti. Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti

Le imprese che svolgono attivitΰ di raccolta e trasporto di rifiuti devono essere iscritte all'apposito Albo, salvo il caso di trasporto da parte del produttore di quantitativi limitati come precisato piω avanti in questo paragrafo.

Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione. Questa disposizione non si applica al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, nι ai trasporti che non eccedono la quantitΰ di 30 kg/d o di 30 l/d effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

I formulari vengono predisposti da tipografie autorizzate, secondo il modello di cui al D.M. 1 aprile 1998, n. 145, "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", e sono acquistabili presso negozi specializzati in modulistica.

Istruzioni sul modo di compilare ed utilizzare i formulari sono contenute anche nella CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, della quale si riportano  qui i punti principali ed alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti e maggiori dettagli. I formulari devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o dalla Camera di Commercio e la fattura di acquisto deve essere registrata sul registro IVA - acquisti; la vidimazione θ gratuita e non θ soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il formulario di identificazione deve accompagnare il trasporto di rifiuti speciali; esso deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore il quale provvede a trasmetterne una al detentore.

Il produttore deve ricevere la copia del formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore oppure, allo scadere di detto termine, in caso di mancata ricezione del formulario, il produttore deve provvedere a darne comunicazione alla Provincia, inviando via fax la prima copia del formulario (di cui comunque θ in possesso) dichiarando che non risulta pervenuta la quarta copia o, in mancanza di piω formulari, inviando una sola dichiarazione riassuntiva.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi. In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonchι il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi

Deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce «Descrizione» dovrΰ riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del C.E.R. non θ sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre «99». Le quantitΰ di rifiuti conferite vanno indicate in Kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unitΰ numeriche, l’indicazione delle "Quantitΰ" puς essere espressa indicando anche il numero delle unitΰ trasportate.

Per "firma del trasportatore" si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilitΰ.

Come giΰ indicato al punto 3.2.2, se il trasportatore dei rifiuti θ lo stesso soggetto che li ha prodotti ed essi non superano le quantitΰ di 30 kg/d o 30 l/d, anche nel caso che siano pericolosi il trasportatore θ esentato dall’iscrizione all’Albo dei gestori dei rifiuti.

 Il sistema sanzionatorio prevede:

-         la mancata emissione del formulario, o la inesatta o incompleta compilazione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1549.37 a € 9296.22; se i rifiuti sono pericolosi si applica la pena di cui all’art. 483 del Codice Penale (arresto fino a 2 anni) ; tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Se le indicazioni consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258.22 a € 1549.37.

-         la mancata conservazione del formulario θ punita con la sanzione amministrativa da € 258.23 a € 1549.37.                          

4.4            Catasto dei rifiuti

Come tutti i produttori, le Strutture universitarie che producono rifiuti pericolosi, devono comunicare annualmente, attualmente con le modalitΰ previstedal D.P.C.M. 24 dicembre 2002, “Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale [M.U.D.] per l’anno 2003”, le quantitΰ e le caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti., I rifiuti prodotti, oggetto della comunicazione, sono quelli prodotti dalla singola Struttura nell’arco dell’anno solare cui il M.U.D. si riferisce e che θ l’anno precedente  quello della compilazione del documento.

La compilazione della modulistica per la presentazione  del M.U.D.  θ di competenza delle Unitΰ Produttive, con l'eventuale supporto del Servizio Prevenzione e Protezione, al quale trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, la documentazione debitamente compilata per l'inoltro,  per tutta l'Universitΰ; il Servizio Prevenzione e Protezione trasmette la documentazione di cui sopra entro il 30 aprile, agli Organi competenti (Camera di Commercio, Industria ed  Artigianato competente per territorio). E' esclusa da questa procedura la parte di rifiuti eventualmente conferita al servizio pubblico di raccolta (servizio pubblico in quanto effettivamente tale e cioθ non a fronte di convenzioni o contratti specifici).

La mancata effettuazione della comunicazione, o la sua effettuazione in modo incompleto o inesatto, θ punita con la sanzione amministrativa da € 2582,28 a € 15493,71. Se la comunicazione θ effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito, la sanzione pecuniaria θ da  € 25,82 a € 154,94.

4.5              Confezionamento ed etichettatura dei rifiuti.

I rifiuti devono essere immessi in contenitori che garantiscano adeguate caratteristiche di  soliditΰ, di inattaccabilitΰ da parte del contenuto,  e, nel caso di liquidi o polveri, di tenuta.

I contenitori devono essere etichettati con le seguenti indicazioni:

-         simboli di pericolo che competono alle caratteristiche dei prodotti contenuti;

-         la lettera R nera su fondo giallo nel caso di rifiuti speciali pericolosi ;

-         la classe di pericolositΰ (H…) ;

-         il codice CER.

4.6            Principali misure di prevenzione

Fra le principali misure di prevenzione si ricorda:

-         fare attenzione a non miscelare nei contenitori sostanze incompatibili che possono reagire tra  loro pericolosamente (cfr. Allegato 4, e – soprattutto – la SDS);

-     non devono essere miscelati tra loro rifiuti di categorie diverse (codici C.E.R. differenti);.

-         etichettare correttamente i recipienti contenenti i rifiuti;

-         ridurre al minimo il tempo di permanenza del rifiuto nell'ambiente di lavoro;

-         evitare piω possibile il travaso dai contenitori provenienti dal laboratorio in altri piω grandi; il travaso θ comunque vietato nel locale di deposito e, qualora sia necessario ed inevitabile, deve essere effettuato in un locale separato e richiede la predisposizione di dispositivi di sicurezza quali cappe efficienti, eventuali pompe adatte, ecc.

-         nella manipolazione di rifiuti occorre indossare indumenti protettivi (tuta, camice, …) ed utilizzare i necessari DPI (guanti, calzature, visiere, occhiali, maschere, ecc.);

-         nel deposito temporaneo di rifiuti di prodotti chimici devono essere osservate le stesse precauzioni relative all'immagazzinamento dei prodotti che li hanno generati ;

-         assicurare che il deposito temporaneo avvenga al riparo dalle intemperie e dall’esposizione diretta al sole, in zona munita di sistemi di contenimento e nel rispetto delle norme di prevenzione incendi; assicurare la presenza di estintori adatti, coperte antifiamma, ecc.;

-         l'accesso alle aree di deposito temporaneo e le eventuali manipolazioni dei rifiuti (eventuali travasi e miscelazione fra prodotti della stessa tipologia, ossia uguale codice C.E.R., e per i quali sia accertata la compatibilitΰ chimica) devono essere riservati al solo personale  addetto, (che deve avere avuto la necessaria formazione e possedere le necessarie conoscenze tecniche).

 

ALLEGATI

 

1.      Elenco dei rifiuti (Codici C.E.R.)

2.      Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

3.      Caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti se presenti da sole o in combinazione

4.      Sostanze chimiche incompatibili


Allegato 1

ELENCO DEI RIFIUTI (Codici C.E.R.)

 

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

 

Introduzione

 

1.       Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrΰ rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall’attivitΰ di ricerca, e se necessario modificato in conformitΰ dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L’inclusione di un determinato materiale nell’elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

2.       Ai rifiuti inclusi nell’elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.

3.       Diversi tipi di rifiuto inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:

3.1.      Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Θ possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attivitΰ riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili puς reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.2.    Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.3.    Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.4.    Se un determinato rifiuto non θ classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attivitΰ identificata al punto 3.1.

4.       I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco “*” sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l’articolo 1, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o piω caratteristiche indicate nell’Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o piω delle seguenti caratteristiche:

•         punto di infiammabilitΰ £ 55 °C,

•         una o piω sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale ³ 0,1%,

•         una o piω sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ³ 3%,

•         una o piω sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ³ 25%,

•         una o piω sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ³ 1%,

•         una o piω sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ³ 5%,

•         una o piω sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ³ 10%,

•         una o piω sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale ³ 20%,

•         una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione ³ 0,1%,

•         una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ³ 1%,

•         una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione ³ 0,5%,

•         una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione ³ 5%,

•         una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione ³ 0,1%,

•         una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione ³ 1%;

5.       Ai fini del presente Allegato per “sostanza pericolosa” si intende qualsiasi sostanza che θ o sarΰ classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per “metallo pesante” si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

6.       Se un rifiuto θ identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso θ classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piω delle proprietΰ di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolositΰ possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una “voce a specchio” e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

7.             Conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o piω caratteristiche indicate nell’allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell’elenco conformemente all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

8.             Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell’elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE. In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera piω opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE.

9.             Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell’elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri.

10.     Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietΰ mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili puς risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 1 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciς in attesa dei risultati di ulteriori attivitΰ che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

11.     Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti θ stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, nι nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

 

INDICE

 

Capitoli dell'elenco

 

 

01        Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonchι dal trattamento fisico o chimico di minerali

 

02        Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

 

03        Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

 

04        Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

 

05        Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

 

06        Rifiuti dei processi chimici inorganici

 

07        Rifiuti dei processi chimici organici

 

08        Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

 

09        Rifiuti dell'industria fotografica

 

10        Rifiuti provenienti da processi termici

 

11        Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

 

12        Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

 

13        Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

 

14            Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

 

15        Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

 

16        Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

 

17        Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18        Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivitΰ di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19        Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonchι dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

 

20        Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivitΰ commerciali e industriali nonchι dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

 

 

01                               RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHΙ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

 

01 01     rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali

01 01 01     rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02     rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

 

01 03     rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04*     sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05*     altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06     sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07*     altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08     polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09     fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

01 04     rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07*     rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08     scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09     scarti di sabbia e argilla

01 04 10     polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11     rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12     sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13     rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

01 05     fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04     fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05*     fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06*     fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07     fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08     fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

 

02  RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

 

02 01      rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01     fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02     scarti di tessuti animali

02 01 03     scarti di tessuti vegetali

02 01 04     rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06     feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07     rifiuti della selvicoltura

02 01 08*     rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09     rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10     rifiuti metallici

02 01 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

02 02      rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01     fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02     scarti di tessuti animali

02 02 03     scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

02 03      rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffθ, tθ e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01     fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02     rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03     rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04     scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

02 04     rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01     terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02     carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

02 05     rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01     scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

02 06     rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01     scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02     rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 06 03     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

02 07      rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffθ, tθ e cacao)

02 07 01     rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02     rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03     rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04     scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

 

03  RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

 

03 01     rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01     scarti di corteccia e sughero

03 01 04*     segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05     segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

03 02     rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01*     prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02*     prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03*     prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04*     prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05*     altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99     prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

 

03 03     rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01     scarti di corteccia e legno

03 03 02     fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05     fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07     scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08     scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09     fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10     scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

 

04  RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHΙ DELL'INDUSTRIA TESSILE

 

04 01     rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01     carniccio e frammenti di calce

04 01 02     rifiuti di calcinazione

04 01 03*     bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04     liquido di concia contenente cromo

04 01 05     liquido di concia non contenente cromo

04 01 06     fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07     fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08     cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09     rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

04 02     rifiuti dell'industria tessile

04 02 09     rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10     materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 14*     rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 15     rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16*     tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 17     tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19*     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21     rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22     rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

 

05  RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

 

05 01     rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02*     fanghi da processi di dissalazione

05 01 03*     morchie depositate sul fondo dei serbatoi

05 01 04*     fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05*     perdite di olio

05 01 06*     fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07*     catrami acidi

05 01 08*     altri catrami

05 01 09*     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11*     rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

05 01 12*     acidi contenenti oli

05 01 13     fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14     rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15*     filtri di argilla esauriti

05 01 16     rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17     bitumi

05 01 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

05 06     rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01*     catrami acidi

05 06 03*     altri catrami

05 06 04     rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

05 07     rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01*     rifiuti contenenti mercurio

05 07 02     rifiuti contenenti zolfo

05 07 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

 

06           RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

 

06 01     rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 01*     acido solforico ed acido solforoso

06 01 02*     acido cloridrico

06 01 03*     acido fluoridrico

06 01 04*     acido fosforico e fosforoso

06 01 05*     acido nitrico e acido nitroso

06 01 06*     altri acidi

06 01 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

06 02     rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 01*     idrossido di calcio

06 02 03*     idrossido di ammonio

06 02 04*     idrossido di sodio e di potassio

06 02 05*     altre basi

06 02 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

06 03      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11*   sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13*   sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14     sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15*     ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16     ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

06 04     rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03*     rifiuti contenenti arsenico

06 04 04*     rifiuti contenenti mercurio

06 04 05*     rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

06 05     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

06 05 02*     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

 

06 06      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02*     rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03     rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

06 07      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01*     rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 07 02*     carbone attivato dalla produzione di cloro

06 07 03*     fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04*     soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto

06 07 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

 

06 08      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02*     rifiuti contenenti clorosilano

06 08 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

06 09      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02     scorie fosforose

06 09 03*     rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04     rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

06 10      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02*     rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

06 11     rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01     rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

06 13     rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01*     prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02*     carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03     nerofumo

06 13 04*     rifiuti della lavorazione dell'amianto

06 13 05*     fuliggine

06 13 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

 

07           RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

 

07 01      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01*     soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03*     solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 04*     altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 07*     fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08*     altri fondi e residui di reazione

07 01 09*     residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 01 10*     altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11*     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

07 02      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01*     soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 03*     solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04*     altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07*     fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08*     altri fondi e residui di reazione

07 02 09*     residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 02 10*     altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11*     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13     rifiuti plastici

07 02 14*     rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15     rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 16*     rifiuti contenenti silicone pericoloso

07 02 17     rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

07 03      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01*     soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 03*     solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 04*     altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 07*     fondi e residui di reazione alogenati

07 03 08*     altri fondi e residui di reazione

07 03 09*     residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 03 10*     altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11*     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

07 04      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici

07 04 01*     soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 03*     solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 04*     altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 07*     fondi e residui di reazione alogenati

07 04 08*     altri fondi e residui di reazione

07 04 09*     residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 04 10*     altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 11*     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 13*     rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 04 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

07 05     rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 01*     soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 03*     solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 04*     altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 07*     fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08*     altri fondi e residui di reazione

07 05 09*     residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10*     altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11*     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13*     rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14     rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

07 06      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01*     soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03*     solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04*     altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07*     fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08*     altri fondi e residui di reazione

07 06 09*     residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 06 10*     altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11*     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

07 07      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01*     soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03*     solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04*     altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 07*     fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 08*     altri fondi e residui di reazione

07 07 09*     residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 07 10*     altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11*     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

08  RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

 

08 01      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

08 01 11*     pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12     pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13*     fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14     fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15*     fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16     fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17*     fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18     fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19*     sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20     sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21*     residui di vernici o di sverniciatori

08 01 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

08 02      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01     polveri di scarto di rivestimenti

08 02 02     fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03     sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

08 03     rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 07     fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08     rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12*     scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13     scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14*     fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15     fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16*     residui di soluzioni chimiche per incisione

08 03 17*     toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18     toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19*   oli dispersi

08 03 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

08 04      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09*     adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10     adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11*     fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12     fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13*     fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14     fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15*     rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16     rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17*     olio di resina

08 04 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

08 05     rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01*     isocianati di scarto

 

 

 

09           RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

 

09 01     rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01*     soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

09 01 02*     soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03*     soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04*     soluzioni fissative

09 01 05*     soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio

09 01 06*     rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07     carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08     carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10     macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11*     macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

09 01 12     macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13*     rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

 

10           RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

 

10 01      rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01     ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02     ceneri leggere di carbone

10 01 03     ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04*     ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05     rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07     rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 09*     acido solforico

10 01 13*     ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante

10 01 14*     ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15     ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 16*     ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 17     ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18*     rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 19     rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 20*     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 22*     fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23     fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24     sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25     rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 01 26     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

10 02     rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 01     rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02     scorie non trattate

10 02 07*     rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 08     rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10     scaglie di laminazione

10 02 11*     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 02 12     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 13*     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15     altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

 

10 03     rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02     frammenti di anodi

10 03 04*     scorie della produzione primaria

10 03 05     rifiuti di allumina

10 03 08*     scorie saline della produzione secondaria

10 03 09*     scorie nere della produzione secondaria

10 03 15*     schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantitΰ pericolose

10 03 16     schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 17*     rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi

10 03 18     rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 19*     polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 03 20     polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 21*     altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22     altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 23*     rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24     rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 25*     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 26     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 27*     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 03 28     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 29*     rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30     rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

10 04     rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01*     scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02*     impuritΰ e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 03*     arsenato di calcio

10 04 04*     polveri dei gas di combustione

10 04 05*     altre polveri e particolato

10 04 06*     rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07*     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09*     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 04 10     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

10 05     rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01     scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03*     polveri dei gas di combustione

10 05 04     altre polveri e particolato

10 05 05*     rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 06*     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08*     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 09     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10*     scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantitΰ pericolose

10 05 11     scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 05 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

10 06     rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01     scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02     impuritΰ e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 03*     polveri dei gas di combustione

10 06 04     altre polveri e particolato

10 06 06*     rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07*     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09*     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 06 10     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 06 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

 

10 07     rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01     scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02     impuritΰ e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03     rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04     altre polveri e particolato

10 07 05     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07*     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 07 08     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 07 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

10 08     rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04     polveri e particolato

10 08 08*     scorie salate della produzione primaria e secondaria

10 08 09     altre scorie

10 08 10*     impuritΰ e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantitΰ pericolose

10 08 11     impuritΰ e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12*     rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 08 13     rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14     frammenti di anodi

10 08 15*     polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 08 16     polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17*     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19*     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 08 20     rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

10 09     rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03     scorie di fusione

10 09 05*     forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06     forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 07*     forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08     forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09*     polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09 10     polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11*     altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12     altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13*     scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 09 14     scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15*     scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 09 16     scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

10 10     rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03     scorie di fusione

10 10 05*     forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06     forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 07*     forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08     forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09*     polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 10 10     polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11*     altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12     altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13*     scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 10 14     scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15*     scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16     scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

10 11     rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03     scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05     polveri e particolato

10 11 09*     scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10     scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11*     rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

10 11 12     rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13*     lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose

10 11 14     lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15*     rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 16     rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17*     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19*     rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20     rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

10 12      rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01     scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 03     polveri e particolato

10 12 05     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06     stampi di scarto

10 12 08     scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09*     rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10     rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11*     rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12     rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

10 13     rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01     scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 13 04     rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06     polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07     fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 09*     rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto

10 13 10     rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11     rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12*     rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13     rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14     rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

10 14     rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01*     rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

 

 

11  RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

 

11 01      rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05*     acidi di decappaggio

11 01 06*     acidi non specificati altrimenti

11 01 07*     basi di decappaggio

11 01 08*     fanghi di fosfatazione

11 01 09*     fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10     fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11*     soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12     soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11

11 01 13*     rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14     rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15*     eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16*     resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98*     altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

11 02     rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02*     rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

11 02 03     rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05*     rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06     rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07*     altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

11 03     rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01*     rifiuti contenenti cianuro

11 03 02*     altri rifiuti

 

11 05     rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01     zinco solido

11 05 02     ceneri di zinco

11 05 03*     rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04*     fondente esaurito

11 05 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

 

12  RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

 

12 01      rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01     limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02     polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03     limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04     polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05     limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 06*   oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07*   oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08*     emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09*     emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10*   oli sintetici per macchinari

12 01 12*     cere e grassi esauriti

12 01 13     rifiuti di saldatura

12 01 14*     fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15     fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16*     materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

12 01 17     materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 18*     fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

12 01 19*   oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20*     corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21     corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

12 03      rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

12 03 01*     soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02*     rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

 

 

 

 

13  OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

 

13 01     scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01*   oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)

13 01 04*     emulsioni clorurate

13 01 05*     emulsioni non clorurate

13 01 09*   oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10*   oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11*   oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12*   oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13*     altri oli per circuiti idraulici

 

(1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti θ quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.

 

13 02     scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04*     scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05*     scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06*     scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07*     olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08*     altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

 

13 03          oli isolanti e termoconduttori di scarto

13 03 01*   oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

13 03 06*   oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07*   oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08*   oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09*   oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10*     altri oli isolanti e termoconduttori

 

13 04          oli di sentina

13 04 01*   oli di sentina della navigazione interna

13 04 02*   oli di sentina delle fognature dei moli

13 04 03*     altri oli di sentina della navigazione

 

13 05     prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01*     rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02*     fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03*     fanghi da collettori

13 05 06*   oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 05 07*     acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

13 05 08*     miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

 

13 07     rifiuti di carburanti liquidi

13 07 01*     olio combustibile e carburante diesel

13 07 02*     petrolio

13 07 03*     altri carburanti (comprese le miscele)

 

13 08     rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01*     fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

13 08 02*     altre emulsioni

13 08 99*     rifiuti non specificati altrimenti

 

 

14  SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)

 

14 06     solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

14 06 01*     clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02*     altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03*     altri solventi e miscele di solventi

14 06 04*     fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05*     fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

 

15  RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

 

15 01          imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01     imballaggi in carta e cartone

15 01 02     imballaggi in plastica

15 01 03     imballaggi in legno

15 01 04     imballaggi metallici

15 01 05     imballaggi in materiali compositi

15 01 06     imballaggi in materiali misti

15 01 07     imballaggi in vetro

15 01 09     imballaggi in materia tessile

15 01 10*     imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11*     imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

 

15 02     assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02*     assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03     assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

 

 

16           RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

 

16 01      veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03     pneumatici fuori uso

16 01 04*     veicoli fuori uso

16 01 06     veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nι altre componenti pericolose

16 01 07*     filtri dell'olio

16 01 08*     componenti contenenti mercurio

16 01 09*     componenti contenenti PCB

16 01 10*     componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)

16 01 11*     pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12     pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13*     liquidi per freni

16 01 14*     liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15     liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16     serbatoi per gas liquido

16 01 17     metalli ferrosi

16 01 18     metalli non ferrosi

16 01 19     plastica

16 01 20     vetro

16 01 21*     componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22     componenti non specificati altrimenti

16 01 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

16 02     scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09*     trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10*     apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11*     apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 12*     apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13*     apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

16 02 14     apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15*     componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16     componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

 

16 03     prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03*     rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 04     rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05*     rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 03 06     rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

 

16 04     esplosivi di scarto

16 04 01*     munizioni di scarto

16 04 02*     fuochi artificiali di scarto

16 04 03*     altri esplosivi di scarto

 

16 05     gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

16 05 04*   gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05     gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06*     sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07*     sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08*     sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09     sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

 

16 06     batterie ed accumulatori

16 06 01*     batterie al piombo

16 06 02*     batterie al nichel-cadmio

16 06 03*     batterie contenenti mercurio

16 06 04     batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05     altre batterie ed accumulatori

16 06 06*     elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

 

16 07      rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

16 07 08*     rifiuti contenenti olio

16 07 09*     rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

16 08     catalizzatori esauriti

16 08 01     catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02*     catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03     catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04     catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)

16 08 05*     catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06*     liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07*     catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

(3) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.

 

16 09     sostanze ossidanti

16 09 01*     permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02*     cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

16 09 03*     perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

16 09 04*     sostanze ossidanti non specificate altrimenti

 

16 10     rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01*     soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 02     soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 03*     concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04     concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

 

16 11     scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01*     rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 02     rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03*     altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 04     altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05*     rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06     rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

 

 

17  RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

 

17 01     cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01     cemento

17 01 02     mattoni

17 01 03     mattonelle e ceramiche

17 01 06*     miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07     miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

 

17 02     legno, vetro e plastica

17 02 01     legno

17 02 02     vetro

17 02 03     plastica

17 02 04*     vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

 

17 03     miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01*     miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02     miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03*     catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

 

17 04      metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01     rame, bronzo, ottone

17 04 02     alluminio

17 04 03     piombo

17 04 04     zinco

17 04 05     ferro e acciaio

17 04 06     stagno

17 04 07     metalli misti

17 04 09*     rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10*     cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11     cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

 

17 05      terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 03*     terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04     terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05*     fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose

17 05 06     fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

17 05 07*     pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08     pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

 

17 06     materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01*     materiali isolanti contenenti amianto

17 06 03*     altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04     materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05*     materiali da costruzione contenenti amianto(i)

(i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come “pericoloso” θ posticipata fino all’adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002.

 

17 08     materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01*     materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02     materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

 

17 09     altri rifiuti dell'attivitΰ di costruzione e demolizione

17 09 01*     rifiuti dell'attivitΰ di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02*     rifiuti dell'attivitΰ di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03*     altri rifiuti dell'attivitΰ di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04     rifiuti misti dell'attivitΰ di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

 

 

18  RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITΐ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

 

18 01      rifiuti dei reparti di maternitΰ e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01     oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02     parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03*     rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04     rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06*     sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07     sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08*     medicinali citotossici e citostatici

18 01 09     medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 01 10*     rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

 

18 02      rifiuti legati alle attivitΰ di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01     oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 02*     rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03     rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05*     sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06     sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07*     medicinali citotossici e citostatici

18 02 08     medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

 

 

19  RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHΙ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

 

19 01     rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02     materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 05*     residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06*     rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07*     rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10*     carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

19 01 11*     ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12     ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13*     ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14     ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15*     ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16     polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17*     rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18     rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19     sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

19 02      rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03     miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04*     miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05*     fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06     fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07*   oli e concentrati prodotti da processi di separazione

19 02 08*     rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09*     rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10     rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11*     altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

19 03      rifiuti stabilizzati/solidificati (4)

19 03 04*     rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati

19 03 05     rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06*     rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07     rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

 

(4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolositΰ delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietΰ chimiche dei rifiuti stessi.

(5) Un rifiuto θ considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

 

19 04     rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01     rifiuti vetrificati

19 04 02*     ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03*     fase solida non vetrificata

19 04 04     rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

 

19 05     rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01     parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02     parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03     compost fuori specifica

19 05 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

19 06     rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03     liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04     digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05     liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06     digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

19 07     percolato di discarica

19 07 02*     percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03     percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

 

19 08      rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01     vaglio

19 08 02     rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 05     fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06*     resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 08 07*     soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 08 08*     rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 08 09     miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili

19 08 10*     miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 11*     fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 12     fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 13*     fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

19 08 14     fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

19 09      rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01     rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02     fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03     fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04     carbone attivo esaurito

19 09 05     resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06     soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 09 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

19 10     rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01     rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02     rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03*     fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04     fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 05*     altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06     altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

 

19 11     rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

19 11 01*     filtri di argilla esauriti

19 11 02*     catrami acidi

19 11 03*     rifiuti liquidi acquosi

19 11 04*     rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

19 11 05*     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06     fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 07*     rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

19 11 99     rifiuti non specificati altrimenti

 

19 12      rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01     carta e cartone

19 12 02     metalli ferrosi

19 12 03     metalli non ferrosi

19 12 04     plastica e gomma

19 12 05     vetro

19 12 06*     legno contenente sostanze pericolose

19 12 07     legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08     prodotti tessili

19 12 09     minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10     rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19 12 11*     altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12     altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

 

19 13      rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 01*     rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02     rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 03*     fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04     fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05*     fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06     fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 07*     rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08     rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

 

20  RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITΐ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHΙ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

 

20 01      frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01     carta e cartone

20 01 02     vetro

20 01 08     rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10     abbigliamento

20 01 11     prodotti tessili

20 01 13*     solventi

20 01 14*     acidi

20 01 15*     sostanze alcaline

20 01 17*     prodotti fotochimici

20 01 19*     pesticidi

20 01 21*     tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23*     apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25     oli e grassi commestibili

20 01 26*   oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27*     vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28     vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29*     detergenti contenenti sostanze pericolose

20 01 30     detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31*     medicinali citotossici e citostatici

20 01 32     medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33*     batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonchι batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34     batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35*     apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)

20 01 36     apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37*     legno, contenente sostanze pericolose

20 01 38     legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39     plastica

20 01 40     metallo

20 01 41     rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99     altre frazioni non specificate altrimenti

(6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.»

20 02         rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01     rifiuti biodegradabili

20 02 02     terra e roccia

20 02 03     altri rifiuti non biodegradabili

 

20 03     altri rifiuti urbani

20 03 01     rifiuti urbani non differenziati

20 03 02     rifiuti dei mercati

20 03 03     residui della pulizia stradale

20 03 04     fanghi delle fosse settiche

20 03 06     rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07     rifiuti ingombranti

20 03 99     rifiuti urbani non specificati altrimenti»

Allegato 2

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

(riferimento all’Allegato I del D.Lgs. 22/97 aggiornato)

 

H 1

Esplosivo

sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piω del dinitrobenzene;

H 2

Comburente

sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H 3-A

Facilmente infiammabile - Estremamente infiammabile

sostanze e preparati:

liquidi il cui punto di infiammabilitΰ θ inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili) o,

che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono scaldarsi e infiammarsi, o

solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o

che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantitΰ pericolose;

H 3-B

Infiammabile

sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilitΰ θ pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C;

H 4

Irritante

sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puς provocare una reazione infiammatoria;

H 5

Nocivo

sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute, di gravitΰ limitata;

H 6

Tossico

sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H 7

Cancerogeno

sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H 8

Corrosivo

sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H 9

Infetto

sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H 10

Teratogeno

sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H 11

Mutageno

sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H 12

(A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici)

sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H 13

(Sorgente di sostanze pericolose)

sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H 14

Ecotossico

sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piω settori dell'ambiente.

 

Note

Le caratteristiche di pericolo di un rifiuto dipendono dalle caratteristiche di pericolositΰ della sostanza o preparato che lo ha prodotto.

Per poter attribuire al rifiuto la classe di pericolositΰ appropriata, si deve fare riferimento all'etichetta e alla Scheda di Sicurezza o alle Frasi di Rischio della sostanza, o preparato, che θ all’origine del rifiuto stesso.


Allegato 3

Caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti se presenti da sole o in combinazione

( Rif. Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 9 aprile 2002, All.A punto 4)

 

Punto di infiammabilitΰ

≤55°C

Presenza di una o piω sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale …………..

≥0,1 %

Presenza di una o piω sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale …………………..

≥ 3 %

presenza di una o piω sostanze classificate come nocive in concentrazione totale …………………….

≥ 25 %

presenza di una o piω sostanze corrosive classificate come R 35 in concentrazione totale …………..

≥ 1 %

presenza di una o piω sostanze corrosive classificate come R 34 in concentrazione totale……………

≥. 5 %

presenza di una o piω sostanze irritanti classificate come R 41 in concentrazione totale………………

≥.. 10 %

presenza di una o piω sostanze irritanti classificate come R 36, R 37, R 38in concentrazione totale …

≥. 20 %

presenza di una sostanza riconosciuta cancerogena (categoria 1 o 2) in concentrazione ……………

≥. 0,1 %

presenza di una sostanza riconosciuta cancerogena (categoria 3) in concentrazione ………………..

≥. 1 %

presenza di una sostanza riconosciuta tossica per il ciclo riproduttivo  (categoria 1 o 2) classificata come R60 o R61  in concentrazione  …………………………………………………………….

≥. 0,5 %

presenza di una sostanza riconosciuta tossica per il ciclo riproduttivo  (categoria 3) classificata come R62 o R63  in concentrazione  …………………………………………………………….

≥. 5 %

presenza di una sostanza riconosciuta mutagena  (categoria 1 o 2) classificata come 46  in concentrazione  …………………………………………………………………………………………………..

≥. 0,1 %

presenza di una sostanza riconosciuta mutagena  (categoria 3) classificata come 40  in concentrazione  …………………………………………………………….

≥. 1 %

 


Allegato 4

Sostanze chimiche incompatibili con rischio di reazioni violente

 

Acetilene

Fluoro, cloro, bromo, argento, rame e mercurio

Acetone

Miscele di acidi nitrico e solforico concentrati

Acido acetico

Acido cromico, acido nitrico, perossidi e permanganati

Acido  cianidrico

Acido nitrico, alcali

Acido cromico e triossido di cromo

Acido acetico, naftalene, canfora, glicerolo, acqua ragia,alcool ed altri liquidi infiammabili

Acido fluoridrico

Ammoniaca (acquosa o anidra)

Acido nitrico (conc.)

Acido acetico, acetone, alcool, anilina, acido cromico, acido cianidrico, solfuro di idrogeno, liquidi infiammabili, gas infiammabili, sostanze nitrabili

Acido ossalico

Argento, mercurio

Acido perclorico

Anidride acetica, bismuto e sue leghe, alcool, carta, legno, grasso, olii

Acido solfidrico

Acido nitrico fumante, gas ossidanti

Acido solforico

Clorati, perclorati, permanganati

Ammoniaca (anidra)

Mercurio, cloro, calcio ipoclorito, iodio, bromo, acido fluoridrico

Anilina

Acido nitrico, perossido di idrogeno

Argento

Acetilene, acido ossalico, acido tartarico, acido fulminico

Bromo

Ammoniaca, acetilene, butadiene, butano ed altri gas petroliferi, carburo di sodio, acqua ragia, benzene e metalli finemente suddivisi

Carbone attivo

Ipoclorito di calcio, altri ossidanti

Clorati

Sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, sostanze organiche finemente suddivise o combustibili

Clorato di potassio

Acidi (vedere clorati)

Cloro

Ammoniaca, acetilene, butadiene, butano ed altri gas petroliferi, carburo di sodio, acqua ragia, benzene e metalli finemente suddivisi

Biossido di cloro

Ammoniaca, metano, fosfina, acido solfidrico

Fluoro

Deve essere isolato da tutti gli altri prodotti

Fosforo (bianco)

Aria, ossigeno

Idrazina

Perossido di idrogeno, acido nitrico, qualsiasi ossidante in genere

Idrocarburi (alifatici, ciclici, aromatici)

Fluoro, cloro, bromo, acido cromico, perossidi

Iodio

Acetilene, ammoniaca (acquosa o anidra), idrogeno

Mercurio

Acetilene, acido fulminico, ammoniaca

Metalli alcalini (Na, K, Li, Rb, Cs, Fr) e alcalino-terrosi (Mg, Ca, Be, Si, Ba, Ra), Al in polvere

Anidride carbonica, tetracloruro di carbonio ed altri idrocarburi clorurati (nel caso di incendi che coinvolgono questi metalli θ proibito usare acqua, schiuma ed estinguenti a polveri normali, mentre dovrebbero essere usate polveri speciali o sabbia asciutta)

Nitrato di ammonio

Acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili, clorati, nitriti, zolfo, sostanze organiche o combustibili

Nitrito di sodio

Nitrato di ammonio e altri sali di ammonio

Nitroparaffina

Basi inorganiche, ammine

Ossido di calcio

Acqua

Perclorato di potassio

Acidi (vedere acido perclorico)

Ossigeno

Olii, grassi, idrogeno, liquidi solidi o gas infiammabili o combustibili

Permanganato di potassio

Glicerolo, glicole etilenico, benzaldeide, acido solforico

Perossidi organici

Acidi (minerali e organici). Conservare al fresco ed al riparo da urti ed attriti

Perossido di idrogeno

Rame, cromo, ferro, metalli o loro sali, liquidi infiammabili, materiali combustibili, anilina, nitrometano

Rame

Acetilene, perossido di idrogeno

Sodio

Vedere metalli alcalini