Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce al capo V del Titolo VIII le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

La valutazione del rischio di esposizione alle radiazioni ottiche deve considerare diversi aspetti, quli la tipologia della sorgente (radiazioni incoerenti o laser), le modalità di espositive (continua, pulsata, diffusa, riflessa), i tempi di esposizione, le distanze sorgente operatore, i livelli d’intensità, la sensibilità individuale (fototipo, patologie pregresse, uso di farmaci fotosensibilizzanti, ecc.).

L'Allegato XXXVII del decreto riporta i limiti di esposizione: parte I per le radiazioni non coerenti (lampade) e parte II per le radiazioni coerenti (laser). Il rispetto dei limiti di esposizione garantisce ai lavoratori esposti a tali sorgenti la protezione contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti.

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