Funzioni - Art. 10 dello Statuto
Funzioni del Senato Accademico (dall'Art. 10 dello Statuto)
Il Senato Accademico:
- formula proposte ed esprime pareri obbligatori per l’istituzione, l’attivazione, la modifica o la soppressione di Corsi o altre attività didattiche, nonché di sedi, Dipartimenti e Facoltà;
- approva il Regolamento Generale di Ateneo;
- approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle Facoltà in materia di didattica e di ricerca nonché il Regolamento Didattico di Ateneo, secondo quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 41 del presente Statuto;
- approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice etico dell’Ateneo;
- esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione, annuale e triennale e sul conto consuntivo dell’Università;
- esprime parere obbligatorio su tasse, contributi e borse di studio per gli studenti;
- esprime parere obbligatorio sulla costituzione del Nucleo di valutazione;
- ha competenza, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, a proporre al corpo elettorale, secondo le modalità regolamentari, mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
- formula proposte e pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale di Ateneo;
- approva le modifiche allo Statuto, secondo specifiche modalità di cui al seguente Titolo VIII;
- designa i membri esterni del Consiglio di Amministrazione, proposti da apposita Commissione interna, composta da cinque membri, di cui fa parte il Rettore;
- nomina i componenti del Collegio di disciplina costituito ai sensi dell’art. 10 della legge 240/2010, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
- decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice etico, qualora queste non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina.
l Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni previste dallo Statuto, dagli atti normativi dell’Ateneo e dalla legge.
Il Senato Accademico opera in configurazione ampia e secondo quanto disposto in materia di quorum dall’art. 18 del R.D. n. 674/1924. In particolare per la validità delle sedute deve essere prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali.
Le attribuzioni relative alla convocazione ed al funzionamento del Senato Accademico competono al Settore Affari Generali







