Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma

Informativa

Il 12 novembre 2011 è stata emanata la Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.265, che, tra le altre norme, all’art. 15 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse” prevede anche ulteriori disposizioni in materia di semplificazione amministrativa.

Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da Uffici della Pubblica Amministrazione.  In questi casi il cittadino deve autocertificare il possesso dei requisiti richiesti.

  • In ottemperanza alla nuova norma, l’Università degli Studi di Parma  rilascia certificati  validi e utilizzabili esclusivamente neirapporti tra privati, sui quali è riportata la dicitura prevista dalla legge: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’’.
  • Nei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati gestori di pubblici servizi, l’utente deve autocertificare il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000). Tali dichiarazioni sono esenti dall’imposta di bollo (ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 445/2000). Le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare le autocertificazioni, la mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

Non sono sostituibili con l’autocertificazione i documenti di seguito elencati:

  • certificati medici, sanitari, veterinari;
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
  • brevetti e marchi.

Il controllo di quanto dichiarato nelle autocertificazioni non avverrà più quindi richiedendo al cittadino il certificato originale, ma saranno le amministrazioni a procedere attraverso verifiche d'ufficio.

Severe sanzioni penali sono previste per chi dichiara il falso (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

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