Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma

Il Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dall’art. 31 del D.Lgs 81/2008, è costituito da:

  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Essi sono designati come previsto dall’art. 17 e dall’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 sentita, fra l’altro, la preventiva consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Pertanto:

  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è designato dal Rettore (obbligo non delegabile);
  • gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono designati, per delega del Rettore, dal Dirigente d'Area competente sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

L’organizzazione interna del Servizio di Prevenzione e Protezione è oggetto di un apposito Regolamento interno che, su proposta del Responsabile, consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, verrà emesso dal Rettore separatamente dal Regolamento dell'Università degli Studi di Parma per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono quelli di cui all’art. 33 del D.Lgs 81/2008 ed eventuali altri previsti nel Regolamento di cui al punto precedente.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può proporre al Rettore di emanare normative interne di esecuzione, regolamenti specifici, procedure o altri provvedimenti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione “è utilizzato dal Datore di lavoro” (art. 33 D.Lgs. 81/2008); opera con la collaborazione dei Direttori di Dipartimento, deii Responsabili dei Centri e dei Responsabili dell'Attività di Ricerca e di Didattica.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede (art. 33 D.Lgs. 81/2008):

  1. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
  2. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28, comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure;
  3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35;
  6. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

Il datore di lavoro fornisce al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni in merito a (art. 18 D.Lgs. 81/2008):

  1. la natura dei rischi;
  2. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  3. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  4. i dati di cui al comma 1, lettera r) dell’art. 18 e quelli relativi alle malattie professionali;
  5. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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