Decadenza
Creato il Martedì, 20 Giugno, 2017 - 08:37
| Pubblicato il Venerdì, 14 Luglio, 2017 - 11:40
da GAZZOLA Paolo
- Gli studenti iscritti ad un corso di laurea del Vecchio Ordinamento (precedente al D.M. 509/99) o a Corsi di Studio riformati (D.M. 509/99 e 270/04) prima dell'a.a. 2013-14, DECADONO dalla qualità di studente, secondo il Regolamento Didattico di Ateneo previgente (emanato con D.R. n. 565 del 9 febbraio 2009 e successive modificazioni, Art. 28 - c. 5), se per OTTO anni accademici consecutivi non sostengono esami.
N.B. Lo studente che è in debito della sola prova finale NON decade.
- Gli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2013-14 DECADONO dalla qualità di studenti se per un numero di anni accademici pari al doppio della durata del corso non sostengono esami (Art. 32 – c. 6 “Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3496 del 22/11/2013, pubblicato in data 03/12/2013).
N.B. Lo studente che è in debito della sola prova finale NON decade.
I crediti formativi (CFU) o gli esami acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.
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