Rinuncia agli studi e decadenza
Rinuncia agli studi
La rinuncia agli studi è un atto formale irrevocabile con il quale lo studente decide di terminare la sua carriera universitaria. Con la rinuncia agli studi si decade da tutti i benefici su tasse e contributi (borsa di studio Er-Go, rateizzazione, ecc.).
Si precisa che:
- Gli studenti immatricolati negli anni accademici 2019/20 e 2020/21 che presentano domanda di rinuncia agli studi nell’anno di immatricolazione non sono tenuti alla regolarizzazione dell’eventuale debito contributivo scaduto, a condizione che non abbiano acquisito crediti formativi o idoneità. Non è dovuto il rimborso delle rate eventualmente già versate;
- gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2020/21, che presentano domanda di rinuncia agli studi per immatricolazione ad un corso di laurea a programmazione nazionale nello stesso anno accademico, hanno il diritto al rimborso della seconda rata a.a. 2020/2021;
- gli studenti immatricolati al primo anno ad un corso di laurea ad accesso libero o programmazione locale negli anni accademici 2019/20 e 2020/21, non in regola con i versamenti contributivi, che non hanno acquisito crediti formativi entro il 30 ottobre rispettivamente degli anni 2020 e 2021 sono considerati rinunciatari con conseguente chiusura automatica della carriera. Non è dovuto il rimborso delle rate eventualmente già versate;
- gli studenti immatricolati negli anni accademici 2019/20 e 2020/21, che presentano domanda di rinuncia agli studi nell’anno di immatricolazione, se hanno acquisito crediti formativi o idoneità, sono tenuti alla regolarizzazione dell’eventuale debito contributivo scaduto;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che presentano domanda di rinuncia agli studi oltre la data di scadenza della rata di iscrizione agli anni accademici 2019/20 e2020/2021, sono tenuti alla regolarizzazione dell’eventuale debito contributivo, nelle modalità indicate nel Manifesto degli Studi dell’anno accademico di riferimento (è possibile consultare l'archivio in calce a questa pagina).
Rinuncia cittadini extra UEcon permesso di soggiorno: la rinuncia agli studi effettuata da cittadini extraUE forniti di permesso di soggiorno per motivi di studio, comporta la perdita del possesso del permesso di soggiorno e quindi l'impossibilità ad iscriversi presso altre Università italiane per lo stesso anno accademico. Per l'iscrizione agli anni successivi bisogna rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica italiana competente nel proprio paese nei mesi di aprile-giugno e seguire le procedure previste.
Come presentare domanda di rinuncia agli studi:
- stampare e compilare la domanda (scaricare il modulo A/16 o ritirarlo presso la segreteria studenti), firmarla e apporre la marca da bollo da 16 euro.
- presentarla o spedirla con raccomandata A/R alla Segreteria studenti di competenza unitamente al libretto universitario (qualora se ne sia in possesso). La student card NON deve essere restituita.
ATTENZIONE - Emergenza Coronavirus: per coloro che intendano presentare domanda di rinuncia agli studi durante il periodo di emergenza sanitaria, essendo impossibile la consegna a mano dei documenti e onde evitare problemi legati alla spedizione delle raccomandate, è possibile procedere:
- contattando la segreteria studenti competente per il proprio corso di laurea e chiedendo la fatturazione in area personale della marca da bollo virtuale e, se fosse necessario, la fatturazione di eventuali somme pregresse a debito;
- una volta effettuato il pagamento, trasmettendo via e-mail alla segreteria studenti competente per il proprio corso di laurea il modulo A/16 compilato e la ricevuta del pagamento del bollo virtuale (e di eventuali altre tasse, se dovute), utilizzando per l'invio il proprio account di posta istituzionale.
Si può presentare domanda di rinuncia in qualunque momento.
MANIFESTO DEGLI STUDI - ARCHIVIO
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Decadenza
- Studenti iscritti ad un corso di laurea del Vecchio Ordinamento (precedente al D.M. 509/99) o a Corsi di Studio riformati (D.M. 509/99 e 270/04) prima dell'a.a. 2013-14:
DECADONO dalla qualità di studente, secondo il Regolamento Didattico di Ateneo previgente (emanato con D.R. n. 565 del 9 febbraio 2009 e successive modificazioni, Art. 28 - c. 5), se per OTTO anni accademici consecutivi non sostengono esami.
Lo studente che è in debito della sola prova finale NON decade.
I crediti formativi (CFU) o esami acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza oper ogni successiva considerazione.
- Studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2013-14:
Coloro che per un numero di anni accademici pari al doppio della durata del corso non sostengono esami DECADONO dalla qualità di studente (Art. 32 – c. 6 “Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3496 del 22/11/2013, pubblicato in data 03/12/2013).
Lo studente che è in debito della sola prova finale NON decade.
I crediti formativi acquisiti (CFU) durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.
Creato il Martedì, 1 Ottobre, 2013 - 16:43
| Pubblicato il Martedì, 22 Settembre, 2020 - 14:57
da GAZZOLA Paolo
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