Criteri di Valutazione
Nello svolgimento delle attività sperimentali proprie della ricerca scientifica e della didattica universitaria o nello svolgimento di attività di servizio vengono utilizzati apparecchiature, strumentazioni e attrezzature di lavoro che possono emettere livelli sonori significativi.
In merito, l’art. 190 del D.Lgs. 81/2008 esamina la valutazione del rischio derivante da rumore e prevede in sintesi che:
- il Datore di Lavoro valuti il rumore durante il lavoro;
- il Datore di Lavoro proceda alla misura dei livelli di rumore a cui sono esposti i lavoratori qualora possono essere superati i valori inferiori di azione;
- la valutazione e le relative misure di prevenzione e protezione siano riportate in apposito documento.
I principali obblighi relativi alla valutazione del rischio nel caso del rumore sono identificati come segue:
- quando, a seguito di preventiva valutazione, risulta che i livelli inferiori di azione possano essere superati, occorre effettuare le misurazioni strumentali dei livelli di rumore a cui sono esposti i lavoratori;
- le misurazioni strumentali devono essere effettuate da personale adeguatamente qualificato;
- i risultati delle misurazioni devono essere riportati in apposita relazione tecnica, costituente parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.
All’interno delle strutture dell’Università degli Studi di Parma le attività propedeutiche alla valutazione dei rischi derivanti da esposizione a rumore sono svolte dal Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo.
L’avvio del procedimento di valutazione è determinato a seguito di esame diretto dei luoghi effettuato dal Servizio Prevenzione e Protezione o a seguito di specifica richiesta.
Il processo di valutazione risulta costituito da due macro fasi individuate come segue.
- Fase di valutazione preventiva: in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 81/08, art. 190, la fase di valutazione preventiva comprende la stima dei livelli di emissione sonora delle attrezzature di lavoro per via comparativa, mediante consultazione di banche dati, analisi di risultati dichiarati dal produttore all’interno del manuale d’uso ed esame di precedenti ed analoghi rapporti di prova.
- Rilievi e misure strumentali: in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 81/08, art. 190, la fase di rilievo e misura strumentale comprende la misurazione dei livelli di emissione sonora delle attrezzature di lavoro mediante criteri di calcolo analitico e metodi di misura diretta secondo norma tecnica UNI 9432:2011.
La misurazione dei livelli di esposizione al rumore è nella concezione più corretta un’operazione che richiede utilizzo di specifica strumentazione (fonometro). In alternativa, in casi specifici, è possibile giungere alla definizione di un livello di esposizione già mediante i metodi comparativi. Pertanto la valutazione del rischio viene realizzata gradualmente con i precedenti passaggi.
Una volta determinati i livelli di emissione sonora, considerando le specifiche condizioni di impiego della attrezzatura di lavoro ed in particolare i tempi di utilizzo, occorre, con apposito procedimento di calcolo, valutare i livello di esposizione al rischio degli operatori.