Nucleo di Valutazione di Ateneo
Il Nucleo di Valutazione dell'Università di Parma è previsto e disciplinato dall'art. 12 dello Statuto e, ai fini del suo funzionamento e dello svolgimento delle proprie attività, si avvale del supporto tecnico e amministrativo della Unità Organizzativa (U.O.) - Controllo di Gestione.
Per contatti:
E-mail: nucleo@unipr.it
Tel.: 0521 034429/0521 034059
In evidenza
21 marzo 2018 - Incontro con il Prof. G. Zanni sul Riesame Ciclico e l’accreditamento periodico in collaborazone col PQA. Approfondimento sugli indicatori R3.C e R3.D
05 dicembre 2017 - Incontro con il Prof. G. Zanni sul Riesame Ciclico e l’accreditamento periodico in collaborazione col PQA. Approfondimento sugli indicatori R3.A e R3.B
6 novembre 2017 - Incontro del Nucleo di Valutazione con il Magnifico Rettore, Prof. Paolo Andrei.
26 ottobre 2017 - Presentazione al Consiglio di Amministrazione della relazione annuale ex d.lgs. 19/2012, artt. 12 e 14, da parte della Coordinatrice del Nucleo.
25 ottobre 2017 - Presentazione al Senato Accademico della relazione annuale ex d.lgs. 19/2012, artt. 12 e 14, da parte della Coordinatrice del Nucleo.
20 ottobre 2017 - Il Nucleo di Valutazione, nella seduta dei giorni 16 e 17 ottobre 2017, ha approvato la relazione annuale di cui agli articoli 12 e 14 del d.lgs. 19/2012. Il documento è disponibile qui
Composizione e funzioni
L'attuale composizione del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il quadriennio 2017-2020 si deve al Decreto Rettorale n. 3655 del 22 dicembre 2016, a cui hanno fatto seguito il D.R. n. 312 del 17 febbraio 2017 e il D.R. n. 832 del 6 aprile 2017.
I nuclei di valutazione delle università italiane sono stati originariamente istituiti con la Legge n. 537 del 24 dicembre 1993 (art. 5, commi 22 e 23) e successivamente elevati a organi collegiali di ateneo da prevedersi a livello statutario, dall'art.1 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 recante "Disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica". Questa più recente norma attribuisce ai nuclei le funzioni di valutazione conseguenti all'obbligo per ogni ateneo di adottare "un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa" .
La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è intervenuta precisando la natura di organo interno previsto e disciplinato dallo Statuto, assegnando ad esso il compito di valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonché l'attività di ricerca e terza missione svolta dai dipartimenti, i curricula scientifici o professionali dei titolari di contratti di insegnamento e, in raccordo con l'attività dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), svolgere funzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale.
Normativa e ambiti di intervento
Principali riferimenti normativi
I Nuclei di Valutazione nelle università sono istituiti con la Legge n. 537 del 24 dicembre 1993 (art. 5, commi 22 e 23).
Art. 5 (Università)
....
22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei Rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.
Con la Legge n. 370 del 19 ottobre 1999 (art. 1, commi 1, 2 e 3) si ribadisce l'obbligo di adozione da parte delle università di un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
Art. 1 (Nuclei di valutazione interna degli atenei)
1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato "nucleo di valutazione di ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Le università che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonché delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e degli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di valutazione di ateneo non trasmetta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.
La Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (art. 2, comma 1, lett. a, q, r e art. 5, comma 3, lett. c), prevede per le università l'istituzione del nucleo di valutazione quale organo di ateneo disciplinato dallo statuto, definendone la composizione e le funzioni.
Art. 2. (Organi e articolazione interna delle università)
1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
…
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all' ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'università; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
…
Art. 5. (Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario)
…
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g).
In conseguenza di quanto previsto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (art. 60, comma 2), convertito con la Legge 9 agosto 2013, n. 98 le competenze relative alla valutazione delle attività amministrative delle università, ivi comprese quelle di cui all'art, 14 del D.Lgs. n. 150/2009, sono state trasmesse all'Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR).
In attuazione a quanto prescritto dall'art. 2, comma 1 della Legge n. 240/2010, lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma all'art. 13 definisce il Nucleo di valutazione quale organo centrale di Ateneo e ne disciplina la composizione e le funzioni ai seguenti articoli: art. 10 comma 2.7, art. 11 comma 2.13, art. 14 comma 3 e art. 15.
(Emanato con D.R.D n. 3563 del 11 dicembre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2015
Modificato con D.R.D n. 2088 del 28 luglio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 191 del 17 agosto 2016)
Art. 1 (Principi generali)
10. L’Università, attraverso un Sistema di assicurazione della qualità e,avvalendosi delle analisi e degli indirizzi formulati dal Nucleo di Valutazionedi Ateneo, promuove azioni sistematiche per la valutazione e la verifica ditutte le proprie attività (didattica, ricerca, servizi per gli studenti e gestioneamministrativa), individuando le opportune azioni correttive laddove non fossero raggiunti gli obiettivi attesi dalla programmazione e pianificazione, al fine di instaurare un processo di miglioramento continuo.
Art. 9 (Senato Accademico)
2.7 (Il Senato Accademico) esprime parere obbligatorio sulla costituzione del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità
Art. 10 (Consiglio di Amministrazione)
2.13 (Il Consiglio di Amministrazione) delibera l’ammontare dell’indennità per il Rettore, i Pro Rettori, i Direttori di dipartimento, i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli incaricati di attività istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell’Ateneo.
Art. 12 (Nucleo di Valutazione)
1. Il Nucleo di Valutazione è l’organo dell’Università, costituito ai sensi dell’art.1 della Legge 19.10.1999 n. 370, preposto alla valutazione delle attività di didattica, di ricerca e amministrative.
2. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è costituito dai seguenti nove componenti:
- due professori di ruolo dell’Ateneo, di cui uno coordinatore;
- cinque membri esterni di elevata qualificazione professionale anche nell’ambito della valutazione universitaria, i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell’Università;
- due studenti dell’Ateneo.
I componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico. I rappresentanti della componente studentesca sono eletti dagli iscritti all’Ateneo.
3. Sono attribuite al Nucleo, in particolare:
- la funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti e studenti;
- la funzione di verifica dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all’art. 23, comma 1, della legge 240/2010;
- le funzioni, in raccordo con l’attività dell’Anvur, di cui all’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell’Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;
- le funzioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti in materia di trasparenza.
4. Non possono far parte del Nucleo di valutazione: il Rettore, i Pro Rettori, i Delegati del Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti, i Direttori dei dipartimenti, i Presidenti delle Scuole, i Presidenti dei Corsi di Studio, i Direttori delle Scuole di specializzazione, i Presidenti dei Corsi di master, i Direttori delle Scuole di dottorato, i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
5. I componenti del Nucleo durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta.
6. Il Nucleo di valutazione è nominato con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
7. L’elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università.
8. La scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra i generi.
REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
(Emanato con D.R. n. 171 dell'11 aprile 2014)
Art. 6 (Consiglio degli Studenti)
2. Il Consiglio degli Studenti è istituito con Decreto del Rettore, dura in carica due anni, ed è composto dagli studenti presenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Comitato per lo Sport Universitario, dagli studenti dell'Ateneo presenti nelle rappresentanze a livello regionale e nazionale, nonché da quindici rappresentanti degli studenti secondo raggruppamenti di area definiti da Regolamento ed eletti dalla componente studentesca, secondo apposito regolamento elettorale.
Art. 7 (Nucleo di Valutazione)
1. Il Nucleo di Valutazione è composto da nove componenti: due professori di ruolo dell'Ateneo, di cui uno coordinatore; cinque componenti esterni nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell'università; due studenti dell'Ateneo.
2. I rappresentanti della componente studentesca sono eletti dagli studenti iscritti all’Ateneo, secondo le modalità previste in apposito Regolamento.
3. Il Nucleo di Valutazione è nominato con Decreto del Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. I componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta.
4. Ai componenti del Nucleo di Valutazione compete l'indennità stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed il rimborso delle spese di missione.
Relazioni annuali
Il sistema di accreditamento periodico delle università introdotto dal d.lgs. 19/2012 prevede che i Nuclei di Valutazione delle università trasmettano annualmente all'ANVUR e al MIUR una relazione in cui dare conto del rispetto dei requisiti per l'Assicurazione della Qualità secondo le disposizioni del D.M. 987/2016 e le linee guida emanate dall'ANVUR.
Opinione studenti
Relazioni annuali in merito all'opinione degli studenti frequentanti
Le relazioni pubblicate in questa sezione rappresentano l'esito delle valutazioni che il Nucleo compie sulla base delle rilevazioni dell'opinione degli studenti frequentanti, che ogni Ateneo deve svolgere obbligatoriamante ai sensi dell'art.1, comma 2 della Legge n.370/1999. I questionari devono prevedere i quesiti definiti dall'ANVUR nelle schede 1 e 3 della proposta operativa nella quale sono definite linee guida per inserire progressivamente, quale strumento di Assicurazione di Qualità degli Atenei, la rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati. Le modalità operative di conduzione della rilevazione adottate dall'Ateneo di Parma sono descritte al seguente link.
Con la riforma avviata dalla L. 240/2010 la rilevazione dell'opinione degli studenti è divenuta un requisito necessario ai fini dell'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio e risponde attualmente anche alla disciplina introdotta dal d.lgs. 19/2012 regolamentata dal DM 987/2016 e dalle linee guida dell'ANVUR per l'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.
A partire dall'A.A. (di indagine) 2011/2012 le relazioni contengono una parte dedicata alla valutazione degli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti laureandi in base ai dati forniti dal consorzio AlmaLaurea.
I dati relativi agli esiti delle rilevazioni nei diversi anni accademici, aggregati a livello di Ateneo, Dipartimento o Corso di Studi, sono consultabili al link seguente:
Organismo Indipendente di Valutazione
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è stato introdotto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e nelle Università le sue funzioni sono state affidate ai Nuclei di Valutazione dall’art. 2, comma 1, lettera r) della Legge n. 240/2010, con l’attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
Secondo quanto disposto dallo stesso art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 al comma 4 il Nucleo di Valutazione nella sua qualità di OIV:
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- valida la Relazione annuale sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. Nella Relazione, che l'organo di indirizzo politico-amministrativo deve approvare entro il 30 giugno, si evidenziano, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 150/2009, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del d.lgs. n. 150/2009;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità affinché l’amministrazione garantisca la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance;
- attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
I documenti di attestazione relativi agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, i documenti di validazione dell'OIV della Relazione sulla Performance e le Relazioni dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni a sensi dell'art. 14, comma 4 del d.lgs. n. 150/2009 sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link
Organi e strutture
- Rettore
- Pro Rettore vicario
- Pro Rettori
- I Delegati del Rettore
- Senato Accademico
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- Nucleo di Valutazione di Ateneo
- Presidio della Qualità
- Il Consiglio degli Studenti
- Altri organi centrali
- Commissioni
- Organigramma
- I Dipartimenti
- Servizio Prevenzione e Protezione
- Sistema Bibliotecario
- Sistema Museale di Ateneo
- CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione
- Centri e altre strutture
- Rappresentanti degli studenti