Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma
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Le fonti normative

Come punto di partenza per la valutazione dei rischi si fa riferimento al Titolo III del D.lgs. 81/2008 che prevede l'adozione di tutte le misure necessarie affinché i lavoratori (ed in generale gli utenti) siano salvaguardati da tutti i rischi derivanti dalla presenza e dall'uso di impianti tecnici o di servizio. In particolare il Titolo III del D.lgs. 81/08 offre diverse indicazioni relative alla valutazione dei rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a disposizione di lavoratori e utenti.

La valutazione dei rischi tiene conto delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro (comprese eventuali interferenze), dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e di tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Si considera inoltre, al momento della valutazione dei rischi, il D.P.R. 462/2001, relativo alla messa in esercizio e alla verifica periodica di alcuni tipi di impianti (impianti elettrici di terra, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione).

In materia di sicurezza degli impianti occorre inoltre considerare anche il D.M. 37/2008 che regolamenta, in ambito nazionale, i diversi aspetti relativi alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti tecnologici negli edifici, prevedendo fra le altre documentazioni anche la dichiarazione di conformità (Di.Co.). Lo stesso decreto prevede che l'installazione degli impianti avvenga ad opera di imprese professionalmente competenti o di strutture aziendali in possesso di determinati requisiti e capacità.

Infine, in ambito di riferimenti per la valutazione dei rischi negli impianti tecnici, occorre rammentare la notevole importanza che le norme tecniche ricoprono nell'ambito della progettazione, dell'installazione e della manutenzione degli impianti tecnologici ed infatti tali norme costituiscono una guida essenziale e completa al fine di realizzare degli impianti sicuri e confortevoli per tutti gli utenti.

I criteri di valutazione

La presenza degli impianti in un edificio deve essere considerata in base alle problematiche che possono derivare dalla loro presenza, dalla necessità di un loro aggiornamento tecnologico e dalla necessaria manutenzione periodica.

Con la parola "impianti" non ci si limita alle sole installazioni elettriche ma occorre prendere in considerazione anche altri equipaggiamenti altrettanto rilevanti quali ad esempio:

  • Impianto idrico-sanitario;
  • Impianto di climatizzazione;
  • Impianto di ventilazione meccanica controllata e trattamento aria;
  • Impianti di distribuzione dei gas tecnici;
  • Impianti mobili e fissi di estinzione incendi;
  • Impianto di rilevazione automatica d’incendio;
  • Impianto di diffusione sonora per le emergenze;
  • Impianto di illuminazione di sicurezza;
  • Impianto antintrusione;
  • Impianto telefonico e trasmissione dati;
  • Ascensori, montascale, montacarichi.

Si esaminano inoltre, ove presenti:

  • Centrali termiche;
  • Sottocentrali fluidi;
  • Impianti per la generazione e distribuzione di aria compressa;
  • Impianti di estinzione incendi a gas inerte;
  • Impianti di estrazione aria a servizio di cappe e aspirazioni di laboratorio.

Per ciascun elemento i criteri specifici sono desunti dal Titolo III del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre che da atti normativi o norme tecniche complementari (ove presenti). In generale, per ciascun elemento, viene definita la conformità o non conformità rispetto alle indicazioni normative. Nel caso delle non conformità il DVR fornisce indicazione dei necessarie interventi di miglioramento, attribuendo anche responsabilità dell'attuazione, priorità e scadenze.

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