Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma
EUGreen - European University Alliance for sustainability

Come e quando presentare domanda

Devi presentare la domanda online sul sito di ER.GO (sezione FAI DOMANDA ON LINE), dal 23 giugno al 4 novembre 2026 alle ore 17.

Ti consigliamo vivamente di compilare la domanda a ridosso della scadenza perché la concentrazione delle connessioni può rallentare l’accesso al sito.

Se hai la cittadinanza italiana, risiedi in Italia e/o hai un documento di identità italiano (carta d'identità, patente di guida, passaporto) devi accedere alla domanda online utilizzando obbligatoriamente l'identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Se non risiedi in Italia devi accedere alla domanda online con le credenziali rilasciate dall'Ateneo (definitive o ottenute in seguito alla registrazione).

Puoi compilare autonomamente oppure puoi avvalerti dell’assistenza dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con ER.GO.
Al fine di delegare il CAF prescelto alla compilazione della domanda presta attenzione alle istruzioni presenti nella sezione FAI DOMANDA ON LINE.

La domanda on line prevede una prima sezione dedicata ai DATI PERSONALI e una seconda sezione dedicata all’acquisizione dei DATI ECONOMICI con numero di protocollo INPS. Solo dopo che avrai compilato e confermato entrambe le sezioni, la domanda per contributo universitario personalizzato sarà automaticamente confermata e trasmessa ad ER.GO
La domanda non perfezionata non sarà considerata valida. 

Una volta perfezionata la domanda, potrai consultarla e scaricarla direttamente dal tuo DOSSIER UTENTE sul sito di ER.GO 

Clicca qui per compilare la domanda.

Documentazione economico-patrimoniale necessaria alla compilazione

Per presentare domanda devie essere in possesso dell’attestazione ISEE 2026 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario che è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti.

L'attestazione ISEE 2026 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario deve contenere il numero di protocollo INPS (es. INPS-ISEE-2026-XXXXXXXXX-00) ed essere sottoscritta entro le ore 17 del 4 novembre 2026.

Non sono accettate:

  • attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
  • attestazioni di ISEE Parificato

Per ottenere l’attestazione ISEE puoi rivolgerti a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune oppure puoi utilizzare l’ISEE precompilato richiedibile sul sito di INPS Portale Unico ISEE direttamente o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). 

ATTENZIONE! Per ottenere la nuova attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario potrebbero volerci fino a 15 giorni. Ti consigliamo quindi di attivarti in anticipo per richiederla.

Gli studenti e le studentesse internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni esclusivamente in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti e le studentesse italiani.
 

Per quanto riguarda il nucleo familiare:

1.   in presenza di genitori conviventi con chi che ne fa richiesta, il calcolo dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l’ISEE ORDINARIO; in tal caso l’attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore della persona interessata che ne fa richiesta;

2.   in presenza di genitori non conviventi con chi che ne fa richiesta, il/la richiedente fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a)   residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b)   redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati e/o da lavoro autonomo, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro all’anno.

3.   Se lo studente/la studentessa è coniugato/a, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente universitario o del convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente/la studentessa non era ancora sposato/a o convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza.

4.   I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:

a)   I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis 22 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio); e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; f) quando uno dei coniugi è inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. La condizione deve essere verificabile sulla base di un provvedimento dell'autorità competente.

I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche nel caso in cui siano autorizzati a risiedere nella medesima abitazione. Essi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze o che si verifichi il caso di cui alla precedente lettera f).

b)   Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, è attratto nel nucleo familiare del figlio come componente aggregata, ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) e b) l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

5. Solo per lo studente/la studentessa iscritto/a a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal/dalla richiedente i benefici, dal/dalla coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso l’ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita sezione dell’Attestazione ISEE.

È comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all’ISEE ORDINARIO dell’Attestazione.

 

ISEE corrente

Puoi presentare la domanda online utilizzando l’ISEE corrente rilasciato sulla base dell’attestazione ISEE 2026 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. Prima di chiedere il calcolo dell’ISEE corrente devi aver già sottoscritto l’attestazione ISEE 2026 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

In genere l’ISEE fa riferimento ai redditi e ai patrimoni del secondo anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il documento fondamentale necessario per ottenere l'ISEE.

In alcune situazioni eccezionali, in presenza di rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio o a seguito di eventi avversi (ad esempio: la perdita del posto di lavoro, l’interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario), tali redditi e patrimoni non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. 

Nelle ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti o di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente. 

Questo indicatore si basa sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Anche nell’ipotesi di una riduzione del patrimonio complessivo del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente viene data la possibilità, a decorrere dal 1°aprile di ciascun anno, di calcolare un ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.


Per poter richiedere l’ISEE corrente devi: 

  1. essere in possesso di un ISEE in corso di validità;
  2. rientrare in una delle situazioni di seguito indicate (A, B, C, D).

La variazione D può essere alternativa alle variazioni A, B e C oppure può essere cumulata con queste.

Le variazioni A, B e C devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dell’ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente (ad esempio per le DSU presentate nel 2025 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2023).

Le variazioni prese in considerazione ai fini della richiesta dell’ISEE corrente sono le seguenti:

A) Lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti:

 - lavoratore/lavoratrice dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa; 

- componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato; 

- componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF; 

- componente per il quale è iniziata, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF; 

B) Lavoro a tempo determinato o autonomo:

- lavoratore/lavoratrice dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato occupato nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione del ultimo rapporto di lavoro);

- componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili; 

- lavoratore/lavoratrice autonomo/a, non occupato/a alla data di presentazione della DSU che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi; 

- componente che abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo.

C) Rilevanti variazioni del reddito complessivo: variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente;

 D) Rilevanti variazioni del patrimonio complessivo (tale variazione può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno): variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore del 20% tra quanto posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e quanto individuato nell’ISEE calcolato ordinariamente (2 anni prima). 

Quindi:

  • dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell’ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni;
  • dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi o contestualmente i patrimoni e i redditi.

Nel caso in cui siano aggiornati solo i redditi, l’ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS), a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione. 

Nell’ipotesi in cui siano aggiornati solo i patrimoni ovvero i patrimoni e i redditi l’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU (Modulo MS). Se durante il periodo di validità dell'ISEE corrente, nel quale sia stata aggiornata anche o solo la componente reddituale, intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

 

ISEE con annotazioni

Se l’attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene annotazioni, devi rivolgerti nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità oppure scaricare autonomamente l’ISEE precompilato sul sito di INPS. 

Una volta in possesso dell'ISEE regolarizzata, devi comunicarla ad ER.GO compilando nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI con il protocollo INPS relativo all'ISEE senza omissioni. La mancata presentazione dell’ISEE senza omissioni entro il termine indicato nella mail che ti sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica al momento della conferma della domanda online, comporta l’avvio del procedimento di revoca dell’idoneità ai benefici, con obbligo di produrre entro un termine prefissato idonea documentazione in merito alle omissioni/difformità rilevate, pena la non idoneità.

Per ulteriori informazioni relative all’ISEE ti invitiamo a consultare la Guida all’ISEE 2026 per accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario in Emilia-Romagna a.a. 2026/27.

Per concorrere ai benefici per l'a.a. 2026-27 se sei uno studente o una studentessa con redditi o patrimoni all'estero, devi presentare la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali all'estero riferita all'anno 2025, completa, tradotta e legalizzata e trasmetterla tramite il tuo DOSSIER UTENTE sul sito di ER.GO entro le ore 17 del 4 novembre 2026.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, ti invitiamo a consultare il sito del Ministero degli Esteri.

L’Ateneo ed ER.GO si riservano di richiederti in corso d'anno la documentazione originale cartacea, presentata tramite DOSSIER UTENTE, a fini di controllo. 

La mancata o parziale presentazione della documentazione originale cartacea richiesta in fase di controllo, indipendentemente dalla motivazione (compresa la causa di forza maggiore), comporterà la revoca dei benefici

In particolare, potranno essere sottoposti a un controllo approfondito presso le autorità competenti, con sospensione dei benefici fino a conclusione delle verifiche, i certificati in lingua italiana rilasciati dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzati dalla Prefettura competente per territorio, nel momento in cui dovessero attestare l'assenza totale di redditi. 

In questi casi, se sei uno studente o una studentessa del primo anno di corso potrà esserti richiesta, per valutare l'idoneità ai benefici, la documentazione presentata ai fini del rilascio del visto d'ingresso in Italia, atta a dimostrare il possesso dei mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto per motivi di studio. 

La documentazione da presentare è quella indicata di seguito.

 

Documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Gli studenti e le studentesse internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. 

La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, se previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. 

Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio. 

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, ti invitiamo a consultare il sito del Ministero degli Esteri.

In ogni caso dalla documentazione deve risultare

a) la composizione del nucleo familiare: certificato che attesti la composizione della famiglia di      appartenenza. Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa  ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Situazioni particolari

Stato di famiglia con presente un solo genitore:

      •    in caso di divorzio: occorre l’atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la separazione;

      •    in caso di morte: occorre il certificato di morte se non già presentato all’Azienda negli anni accademici precedenti;

      •    lo studente/la studentessa non è stato/a riconosciuto dal padre: occorre il certificato di nascita dello studente;

      •    un genitore è irreperibile: occorre la certificazione dell’irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;

      •    presenza di un tutore nello stato di famiglia: è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti;

      Lo studente/la studentessa è orfano/a di entrambi i genitori: è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori se non già presentati all’Azienda negli anni accademici precedenti;

      Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati: è necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia;

      Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.

b)   l’attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2025, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l’ammontare dell’eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;

c)   il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2025); 

d)   il valore del reddito conseguito nell’anno 2025: certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi lordi complessivi (incluse le tasse) da lavoro o pensione percepiti da ciascuno dei componenti maggiorenni della famiglia nell’anno solare 2025.

Situazioni particolari

Se non sei in possesso del certificato sopra indicato puoi presentare uno dei seguenti documenti:    

  • certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell’anno solare 2025 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
  • ultima busta paga (dicembre 2025) solo se in essa risulta il reddito complessivo percepito nell’anno 2025;
  • tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell’anno solare 2025, se nell’ultima busta paga non risulta il reddito complessivo;

e)   Fabbricati: certificazione di tutti i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 2025 da ciascuno dei componenti della famiglia con l’indicazione della superficie in metri quadrati. Nello specifico: 

      Casa di abitazione: di proprietà: occorre presentare il certificato di proprietà con la superficie. In tutti gli altri casi (contratto di locazione, uso gratuito ecc…) occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo sia proprietario di immobili.

      Altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà.

f)    l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al 31/12/2025 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;

g)   il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2025; 

h)   l’eventuale invalidità o handicap documentato dello studente.

La documentazione deve riportare i valori espressi in valuta locale, che saranno convertiti in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2025, calcolato dalla Banca d'Italia.

Gli studenti e le studentesse internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che risultano “particolarmente poveri” devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
L'elenco di questi Paesi è riportato nella TABELLA A dentro l'allegato 3.

Anche gli studenti internazionali non appartenenti all’Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all’autocertificazione.

 

Disposizioni comuni a studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi NON UE.

Gli studenti e le studentesse internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni esclusivamente in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. In caso di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all’estero), i redditi e/o i patrimoni all’estero devono essere documentati entro il 31 dicembre 2026, pena la non idoneità ai benefici e con le modalità specificate per i Paesi UE e per i Paesi NON UE, anche se inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).


Gli studenti e le studentesse internazionali in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest’ultima.


ATTENZIONE! La borsa di studio e i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite devono essere dichiarati ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta 4 (quadro FC4 del modello FC1 della DSU). ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell’ISEE l’importo della borsa di studio e/o dei compensi percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2024 e ISEE 2026 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l’accesso alla borsa di studio dell’a.a. 2026/27:
[(20.000,00) – (2.800,00/2,04)] = 18.627,45

Intervengono inoltre i seguenti criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all’Attestazione ISEE, esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando:
I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:

a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
b) patrimoni immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31 dicembre 2025: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

Al fine di attivare i necessari controlli i redditi e patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) devono essere documentati alle condizioni indicate nei paragrafi precedenti. Per la stessa ragione devono essere documentati alle stesse condizioni anche i redditi e i patrimoni esteri inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Gli studenti e le studentesse internazionali provenienti da uno dei Paesi dell’Unione Europea sono equiparati ai cittadini e alle cittadine italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda: 

  • la composizione del nucleo familiare;
  •  i redditi complessivi percepiti all’estero nell’anno 2025: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
  • il patrimonio posseduto all’estero al 31/12/2025: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (vedi Studenti e studentesse con redditi e patrimoni in Italia).

Al fine di attivare i necessari controlli, tutti gli studenti e le studentesse internazionali provenienti dai Paesi UE sono comunque tenuti a presentare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2026 lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente. 

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo

 

Disposizioni comuni a studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi NON UE.

Gli studenti e le studentesse internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni esclusivamente in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. In caso di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all’estero), i redditi e/o i patrimoni all’estero devono essere documentati entro il 31 dicembre 2026, pena la non idoneità ai benefici e con le modalità specificate per i Paesi UE e per i Paesi NON UE, anche se inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).


Gli studenti e le studentesse internazionali in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest’ultima.

ATTENZIONE! La borsa di studio e i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite devono essere dichiarati ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta 4 (quadro FC4 del modello FC1 della DSU). ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell’ISEE l’importo della borsa di studio e/o dei compensi percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2024 e ISEE 2026 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l’accesso alla borsa di studio dell’a.a. 2026/27:
[(20.000,00) – (2.800,00/2,04)] = 18.627,45

Intervengono inoltre i seguenti criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all’Attestazione ISEE, esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando:
I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:

a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
b) patrimoni immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31 dicembre 2025: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

Al fine di attivare i necessari controlli i redditi e patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) devono essere documentati alle condizioni indicate nei paragrafi precedenti. Per la stessa ragione devono essere documentati alle stesse condizioni anche i redditi e i patrimoni esteri inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Gli studenti e le studentesse internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria) o titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea o complementare (ad es. protezione speciale, casi speciali) sono esentati/e dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti e le studentesse italiani.

Questi studenti e studentesse sono pertanto tenuti a presentare:

a) copia del permesso di soggiorno valido;
b) copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
c) attestazione ISEE 2026.

Gli studenti e le studentesse per i quali sia ancora in corso la procedura di riconoscimento dello status e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L’eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Gli studenti e le studentesse per i quali sia in corso la procedura di rinnovo del permesso e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L’eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

In caso di conversione del permesso di soggiorno di cui al presente paragrafo in permesso di soggiorno per un motivo diverso da quello originario, non più in ambito di protezione internazionale o complementare, l’Ateneo ed ER.GO si riservano di valutare la condizione economica senza applicare le disposizioni sul nucleo familiare di riferimento.

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