Per presentare domanda devie essere in possesso dell’attestazione ISEE 2026 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario che è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti.
L'attestazione ISEE 2026 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario deve contenere il numero di protocollo INPS (es. INPS-ISEE-2026-XXXXXXXXX-00) ed essere sottoscritta entro le ore 17 del 4 novembre 2026.
Non sono accettate:
- attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
- attestazioni di ISEE Parificato
Per ottenere l’attestazione ISEE puoi rivolgerti a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune oppure puoi utilizzare l’ISEE precompilato richiedibile sul sito di INPS Portale Unico ISEE direttamente o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
ATTENZIONE! Per ottenere la nuova attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario potrebbero volerci fino a 15 giorni. Ti consigliamo quindi di attivarti in anticipo per richiederla.
Gli studenti e le studentesse internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni esclusivamente in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti e le studentesse italiani.
Per quanto riguarda il nucleo familiare:
1. in presenza di genitori conviventi con chi che ne fa richiesta, il calcolo dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l’ISEE ORDINARIO; in tal caso l’attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore della persona interessata che ne fa richiesta;
2. in presenza di genitori non conviventi con chi che ne fa richiesta, il/la richiedente fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati e/o da lavoro autonomo, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro all’anno.
3. Se lo studente/la studentessa è coniugato/a, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente universitario o del convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente/la studentessa non era ancora sposato/a o convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza.
4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis 22 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio); e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; f) quando uno dei coniugi è inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. La condizione deve essere verificabile sulla base di un provvedimento dell'autorità competente.
I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche nel caso in cui siano autorizzati a risiedere nella medesima abitazione. Essi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze o che si verifichi il caso di cui alla precedente lettera f).
b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, è attratto nel nucleo familiare del figlio come componente aggregata, ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) e b) l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
5. Solo per lo studente/la studentessa iscritto/a a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal/dalla richiedente i benefici, dal/dalla coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso l’ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita sezione dell’Attestazione ISEE.
È comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all’ISEE ORDINARIO dell’Attestazione.
ISEE corrente
Puoi presentare la domanda online utilizzando l’ISEE corrente rilasciato sulla base dell’attestazione ISEE 2026 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. Prima di chiedere il calcolo dell’ISEE corrente devi aver già sottoscritto l’attestazione ISEE 2026 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.
In genere l’ISEE fa riferimento ai redditi e ai patrimoni del secondo anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il documento fondamentale necessario per ottenere l'ISEE.
In alcune situazioni eccezionali, in presenza di rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio o a seguito di eventi avversi (ad esempio: la perdita del posto di lavoro, l’interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario), tali redditi e patrimoni non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.
Nelle ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti o di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente.
Questo indicatore si basa sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Anche nell’ipotesi di una riduzione del patrimonio complessivo del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente viene data la possibilità, a decorrere dal 1°aprile di ciascun anno, di calcolare un ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Per poter richiedere l’ISEE corrente devi:
- essere in possesso di un ISEE in corso di validità;
- rientrare in una delle situazioni di seguito indicate (A, B, C, D).
La variazione D può essere alternativa alle variazioni A, B e C oppure può essere cumulata con queste.
Le variazioni A, B e C devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dell’ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente (ad esempio per le DSU presentate nel 2025 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2023).
Le variazioni prese in considerazione ai fini della richiesta dell’ISEE corrente sono le seguenti:
A) Lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti:
- lavoratore/lavoratrice dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
- componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
- componente per il quale è iniziata, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
B) Lavoro a tempo determinato o autonomo:
- lavoratore/lavoratrice dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato occupato nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione del ultimo rapporto di lavoro);
- componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili;
- lavoratore/lavoratrice autonomo/a, non occupato/a alla data di presentazione della DSU che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;
- componente che abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo.
C) Rilevanti variazioni del reddito complessivo: variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente;
D) Rilevanti variazioni del patrimonio complessivo (tale variazione può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno): variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore del 20% tra quanto posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e quanto individuato nell’ISEE calcolato ordinariamente (2 anni prima).
Quindi:
- dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell’ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni;
- dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi o contestualmente i patrimoni e i redditi.
Nel caso in cui siano aggiornati solo i redditi, l’ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS), a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Nell’ipotesi in cui siano aggiornati solo i patrimoni ovvero i patrimoni e i redditi l’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU (Modulo MS). Se durante il periodo di validità dell'ISEE corrente, nel quale sia stata aggiornata anche o solo la componente reddituale, intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
ISEE con annotazioni
Se l’attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene annotazioni, devi rivolgerti nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità oppure scaricare autonomamente l’ISEE precompilato sul sito di INPS.
Una volta in possesso dell'ISEE regolarizzata, devi comunicarla ad ER.GO compilando nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI con il protocollo INPS relativo all'ISEE senza omissioni. La mancata presentazione dell’ISEE senza omissioni entro il termine indicato nella mail che ti sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica al momento della conferma della domanda online, comporta l’avvio del procedimento di revoca dell’idoneità ai benefici, con obbligo di produrre entro un termine prefissato idonea documentazione in merito alle omissioni/difformità rilevate, pena la non idoneità.
Per ulteriori informazioni relative all’ISEE ti invitiamo a consultare la Guida all’ISEE 2026 per accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario in Emilia-Romagna a.a. 2026/27.