Richiesta certificati
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati e atti di notorietà prodotti da altri uffici pubblici e sono invece obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, prodotte secondo le disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il Decreto Semplificazioni (art. 30-bis del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020) ha reso l'autocertificazione valida e obbligatoria anche nei rapporti tra privati, precisando che, mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma hanno ancora facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.
Con la dichiarazione sostitutiva di certificazioni si possono dichiarare una serie di stati, qualità personali e fatti, espressamente previsti dalla legge, in sostituzione delle normali certificazioni. Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si possono dichiarare stati, qualità personali e fatti, anche relativi ad altri soggetti, di cui l’interessato è a diretta conoscenza (fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge) e che non rientrano tra quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
I certificati devono essere ordinariamente rilasciati in bollo (un contrassegno, al momento pari ad € 16,00 per ciascun certificato richiesto, per ogni foglio composto da quattro facciate), salvo ricorra una delle ipotesi di esenzione dal bollo previste dalla normativa. Se il certificato da rilasciare è soggetto ad imposta di bollo, anche la richiesta di rilascio di certificato è soggetta ad imposta di bollo.