CERTIFICAZIONE UNICA 2024
III. Informazioni per il contribuente
La Certificazione Unica 2024 dei sostituti d’imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 16 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
La Certificazione Unica conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.
Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).
Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2023 in forma cartacea.
I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato nell’apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.
Per una rapida consultazione delle codifiche riportate nella Certificazione Unica 2023, rilasciata al percipiente, è possibile consultare le tabelle presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14del regolamento ue 2016/679
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.
1.1 Finalità del trattamento
I dati da lei trasmessi attraverso questo modello di certificazione verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge (ad es. ai fini del calcolo dell’Isee). I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
1.2 Conferimento dati
I dati personali (quali, ad esempio, quelli anagrafici), così come indicati nella certificazione, sono acquisiti dall’Amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.
Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all’Agenzia delle Entrate.
Tale certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, che attestano l’ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, resta nella disponibilità dell’interessato; tuttavia, qualora il contribuente intenda utilizzarla per effettuare la scelta in ordine alla destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, essa deve essere acquisita dall’Agenzia delle Entrate, ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.
Da quest’anno anche i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, trasmettono direttamente all’Agenzia delle entrate, in via telematica, i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Tali scelte, secondo l’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, comportano il conferimento di categorie particolari di dati personali.
L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n.190. L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 97-bis del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.3 Base giuridica
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell’esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento) in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1.4 Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all’Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.
1.5 Categorie di destinatari dei dati personali
I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità giudiziaria;
• ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
1.6 Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. La Certificazione Unica del sostituto d’imposta può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate.
1.7 Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Giorgione n. 106 - 00147.
Per la sola attività di elaborazione dei dati presenti nella certificazione il sostituto d’imposta assume la qualifica di titolare del trattamento e in quanto tale deve rendere l’informativa all’interessato sulle modalità del trattamento.
Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di titolare del trattamento quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
1.8 Responsabile del trattamento
L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale sono affidate le attività di analisi correlate alla elaborazione ed all’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
1.9 Responsabile della Protezione dei Dati
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
1.10 Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all’interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:
• applicazione web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;
• apposito form in area libera del sito dell’Agenzia delle entrate che guida l’utente nelle diverse fasi di redazione dell’istanza;
• posta ordinaria o raccomandata a/r all’indirizzo Via Giorgione n.106 – 00147 Roma;
• posta elettronica alle caselle dedicate entrate.updp@agenziaentrate.it o entrate.dpo@agenziaentrate.it;
• posta elettronica certificata all’indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it”.
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. n. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
1.11 Consenso
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef, sia per poterli comunicare all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’otto per mille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.
2. Utilizzo della certificazione
2.1 Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella presente Certificazione Unica è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”. Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un’assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 444 della certificazione).Nel caso in cui il contribuente rilevi sulla propria Certificazione Unica errori o informazioni non corrette, quest’ultimo dovrà rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati.
2.2 La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione. Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest’ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d’acconto.
2.3 Si ricorda che i titolari della presente certificazione devono, in ogni caso, presentare:
• il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023:
– se hanno percepito nel 2022 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
– se hanno percepito nel 2022 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
• il quadro RT del modello REDDITI Persone Fisiche 2023:
– se nel 2022 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
– se nel 2022 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;
– se nel 2022 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l’imposta sostitutiva dovuta;
• il modulo RW, se nel 2022 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie;
• il quadro AC del modello REDDITI Persone Fisiche 2023 se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l’elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.
I quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il modello REDDITI Persone Fisiche 2023. Gli stessi possono essere prelevati dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.
2.4 La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l’interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
2.5 Presenza di più di quattro immobili locati in regime di locazione breve
In base al comma 595 della legge n. 178 del 2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.
3. Scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF
Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.
Il contribuente può destinare:
• l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
• il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità;
• il due per mille della propria IRPEF in favore di un partito politico.
Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere tutte espresse.
Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.
I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l’apposita scheda, acclusa alla presente certificazione, che il sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d’imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.
3.1 Destinazione dell’8 per mille dell’Irpef
Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF:
• allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario). Il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta indicando una specifica finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali);
• alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
• all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);
• alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
• alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
• alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
• all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo).
• alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
• alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
• all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero);
• all’Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
• all’Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).
• all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività indicate all’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all’estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell’ambiente);
• all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” (per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficienza, per il mantenimento dei ministri di culto per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri).
La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d’imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.
La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie della quota dell’otto per mille dell’IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.
3.2 Destinazione del 5 per mille dell’Irpef
Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:
a) sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite in forma di società, nonché sostegno delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all’Anagrafe delle ONLUS. L’articolo 9, comma 6, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, stabilisce, infatti, che fino al 31 dicembre 2022, le ONLUS iscritte all’Anagrafe, continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
f) sostegno alle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.
I contribuenti esonerati sono ammessi ad effettuare la scelta se nel punto 21, della parte “dati fiscali” della Certificazione Unica (CU 2023), risultano indicate ritenute.
La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.
Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF.
3.3 Destinazione del 2 per mille dell’Irpef ai partiti politici
Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del D.L. 28/12/2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.
3.4 Modalità di invio della scheda
Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI Persone Fisiche 2023 con le seguenti modalità:
• allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;
• ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque o due per mille dell’IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.
4. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali
4.1 INPS – Sezioni 1 e 3
La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al D.Lgs. del 2 settembre 1997, n. 314, nonché per i dirigenti di aziende industriali, il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente.
Per i soggetti iscritti all’INPS l’importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato per i lavoratori subordinati nella Sezione 1, punto 6, e per i lavoratori parasubordinati nella Sezione 3, punto 47. Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano.
Il lavoratore dipendente può utilizzare la certificazione per consegnarla all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.
4.2 Gestione Pubblica – Sezione 2
La Sezione 2 certifica i redditi imponibili e i contributi afferenti alle gestioni ex INPDAP, di seguito Gestione Pubblica (la L. n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione al D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ha disposto la soppressione dell’INPDAP e trasferito le funzioni all’INPS). Nei relativi punti, il lavoratore potrà riscontrare i totali imponibili ai fini Pensionistici, previdenziali (TFS, TFR), Gestione credito, ENPDEP, ENAM ed i relativi contributi trattenuti e dovuti per il lavoratore dipendente relativamente all’anno 2022.
L’importo complessivo dei contributi trattenuti e dovuti ai fini pensionistici, del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, della Gestione credito, dell’ENPDEP e dell’ENAM viene attestato nella Sezione 2, nei punti 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35 e 36.
Il lavoratore dipendente può utilizzare la certificazione per consegnarla all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.
4.3 Inps Soci cooperative Artigiane - Sezione 4
La Sezione 4 è riservata all’indicazione dei dati relativi ai redditi erogati ai soci di cooperative artigiane titolari di un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, da riportare a cura del lavoratore nel modello Redditi Persone Fisiche, quadro RR sezione I.
4.4 Altri Enti – Sezione 5
La Sezione 5 è riservata alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti agli Enti previdenziali diversi da quelli riportati nelle precedenti sezioni. Nei relativi punti, l’iscritto alla Cassa può riscontrare il totale imponibile ai fini previdenziali e i relativi contributi dovuti e trattenuti nell’anno 2022. L’importo complessivo dei contributi effettivamente versati nell’anno di riferimento è attestato nella Sezione 5, punto 63. Nel punto 64 si attesta anche l’eventuale versamento di altri contributi obbligatori se presenti e, al punto 65, il loro importo.