Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma
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Definizione di Aiuto di Stato

L’art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), definisce gli aiuti di Stato come “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

Gli elementi essenziali dell'Aiuto di Stato

Un intervento è configurato come aiuto di Stato quando sussistono cumulativamente tutti gli elementi costitutivi: la sussistenza di un’impresa, l’imputabilità della misura allo Stato ovvero il finanziamento mediante risorse statali, il conferimento di un vantaggio, la selettività della misura, la possibile distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi tra Stati membri.

Per il diritto dell’Unione europea, l’impresa è un soggetto/entità, a prescindere dallo status o inquadramento giuridico pubblico o privato, che svolge un attività economica.
Per attività economica si intende qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato.
La classificazione di una determinata entità come impresa dipende interamente dalla natura delle sue attività.

Il finanziamento della misura tramite risorse statali sussiste ogni qualvolta le risorse provengano dal settore pubblico. L'imputabilità della misura allo Stato sussiste quando la misura è concessa da un'autorità pubblica, comprendendo tutti gli enti territoriali della Repubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Associazioni e Unioni di Comuni).
La misura è comunque imputabile allo Stato anche nei casi in cui l'autorità pubblica autorizzi o designi un organismo intermediario, pubblico o privato, alla gestione di una misura che conferisce un vantaggio, con l’impiego di risorse pubbliche (imputabilità indiretta).
Sussiste l’elemento dell’imputabilità allo Stato anche nei casi in cui vi è una rinunzia da parte dello Stato a risorse che avrebbero dovuto essere versate nel bilancio dello Stato (ad esempio agevolazioni fiscali).

Il vantaggio è un beneficio economico che un'impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza d'intervento dello Stato.
Sussiste vantaggio se il beneficio è concesso al beneficiario a titolo gratuito, mentre non sussiste se il beneficiario riceve un corrispettivo o compensazione per la prestazione di un servizio.

L'art. 107 del Trattato riguarda esclusivamente gli aiuti che favoriscono alcune imprese o determinate produzioni.

La selettività materiale sussiste quando la misura si applica solo a determinate imprese e/o gruppi di imprese o a determinati settori dell'economia in un dato Stato membro. La selettività materiale si distingue inoltre in selettività di diritto (deriva dai criteri giuridici previsti per la concessione) e selettività di fatto (la struttura della misura è tale che i suoi effetti favoriscono in modo significativo un particolare gruppo d'imprese).
La selettività regionale ricorre quando la misura si applica solo a talune parti del territorio di uno Stato membro.
Le misure che hanno un campo di applicazione regionale o locale non sono considerate selettive se soddisfano determinate condizioni.

Si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti. Ciò si verifica quando lo Stato concede un vantaggio finanziario ad un'impresa che opera in un settore liberalizzato, dove esiste o potrebbe esistere, una situazione di concorrenza.

L'incidenza dell'aiuto sugli scambi tra Stati membri sussiste quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi; in tali casi questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto.

Norme rilevanti

La materia degli aiuti di Stato è disciplinata dagli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, da Regolamenti UE e dalle Comunicazioni della Commissione europea, nonché dalla normativa nazionale.

Linee Guida per la verifica della compatibilità degli atti con normativa in materia di Aiuti di Stato

Sono sottoposti alle presenti procedure le delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma e le determine dirigenziali da cui possa derivare la concessione, anche indirettamente, a favore di imprese pubbliche o private, di vantaggi economici (nella forma di erogazione di risorse o rinuncia ad entrate) che potrebbero essere configurati come aiuti di Stato. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico o dalla sua modalità di finanziamento.

Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti dell’Università degli Studi di Parma e dei provvedimenti dirigenziali, con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Procedure di notifica e censimento annuale dei regimi di aiuto.

Scheda tecnica Aiuti di Stato

La scheda tecnica Aiuti di Stato (AdS) è lo strumento che i Dirigenti responsabili afferenti alle Unità Organizzative dell’Università degli Studi di Parma devono utilizzare per procedere alla valutazione, sotto il profilo della coerenza con la normativa sugli aiuti di Stato, degli atti di propria competenza.

Distinct body

Il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Parma ha il ruolo di distinct body, così come definito dalla circolare prot. n. 1731 del 15 febbraio 2017 del Dipartimento per le politiche europee (DPE) relativa alle indicazioni per l’attuazione del Common understanding per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia.

Il Distinct Body è una struttura tecnica consultiva con la finalità di assicurare la valutazione ex ante degli atti che possono configurare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, par. 1, TFUE. I pareri rilasciati dal Distinct Body sono facoltativi e non vincolanti.
Il Distinct Body è previsto dal Common Understanding in materia di aiuti di Stato, un accordo sottoscritto tra l’Italia e la Commissione europea il 3 giugno 2016. L’organismo responsabile per l’attuazione dell’accordo è il Dipartimento politiche europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Distinct Body deve essere individuato nell’ambito di ciascuna amministrazione centrale e regionale. Il parere del Distinct Body può essere richiesto dal dirigente responsabile del procedimento, ogniqualvolta nutra dubbi sulla presenza di aiuti di Stato in una misura.

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