Composizione del Nucleo di Valutazione
Funzioni del Nucleo di Valutazione
I nuclei di valutazione delle università italiane sono stati originariamente istituiti con la Legge n. 537 del 24 dicembre 1993 (art. 5, commi 22 e 23) e successivamente elevati a organi collegiali di ateneo da prevedersi a livello statutario, dall'art.1 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 recante "Disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica". Questa ultima norma attribuisce ai nuclei le funzioni di valutazione conseguenti all'obbligo per ogni ateneo di adottare "un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa" .
La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è intervenuta precisando la natura di organo interno previsto e disciplinato dallo Statuto, assegnando ad esso il compito di valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonché l'attività di ricerca e terza missione svolta dai dipartimenti, i curricula scientifici o professionali dei titolari di contratti di insegnamento e, in raccordo con l'attività dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), svolgere funzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale.
Al Nucleo di Valutazione sono attribuite le seguenti funzioni: funzioni di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica; funzioni di verifica dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all’art. 23, comma 1, della legge 240/2010; le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell’Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali; funzioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti in materia di trasparenza.