Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma

Gli importi di tasse e contributi universitari variano a seconda:

- del Merito: si considerano solo i CFU maturati nei dodici mesi antecedenti la data del 10/08/2021 (almeno 10 CFU per iscrizione al 2 anno; almeno 25 CFU per anni successivi al secondo)

- dell’Anzianità di iscrizione: si conteggiano gli anni di iscrizione all’Università degli studi di Parma (i passaggi di corso non azzerano l’anzianità)

- dell’Ambito Scientifico Disciplinare del Corso.

Tutti gli studenti iscritti o che intendano iscriversi a corsi di laurea dell’Università di Parma (compresi iscritti sotto condizione, preiscritti e trasferiti da altri Atenei), possono chiedere riduzioni in base alla condizione economica-patrimoniale e sono tenuti a comunicare i dati dell’attestazione ISEE 2021, mediante compilazione della domanda per contributo universitario personalizzato accedendo dal menù principale alla voce SERVIZI ONLINE sul sito di ER.GO www.er-go.it  dal 05/07/2021 al 03/11/2021 h. 18:00.

L’importo annuale di iscrizione per l’anno accademico 2021/2022 ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Parma è composto da:

·       Tassa Regionale 140 euro

·       Bollo virtuale16 euro

·       Contributo universitario onnicomprensivo calcolato in modo personalizzato e proporzionale sulla base del solo indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente), applicando la seguente formula di calcolo:

Scarica la formula (PDF)

I valori dei contributi minimi e massimi e ISEE minimi e massimi sono riportati nella Tabella di seguito riportata.

In caso di ISEE superiore a 70.000 euro, o in assenza della comunicazione dei dati ISEE entro il termine successivamente indicato, gli studenti sono tenuti al pagamento del contributo massimo assoluto previsto per il loro ambito e la loro condizione di merito e anzianità.

Tabella importi in pdf

Come precedentemente indicato, agli importi calcolati con la formula suddetta vanno aggiunti:

·       Tassa Regionale 140 €

·       Bollo virtuale 16 €

Tutti gli studenti iscritti o che intendano iscriversi a corsi di laurea dell’Università di Parma (compresi iscritti sotto condizione, preiscritti, trasferiti da altri Atenei, iscritti a test di ammissione, in attesa di eventuale immatricolazione per scorrimento graduatorie) che vogliono richiedere una riduzione sull’importo di tasse e contributi universitari, devono compilare la domanda sul sito di ER-GO www.er-go.it improrogabilmente entro il 03 novembre 2021, ore 18:00. Non si accettano domande oltre il termine. Chi non presenterà domanda di riduzione sarà tenuto al pagamento del contributo massimo assoluto previsto per il proprio Ambito e la propria condizione di merito e anzianità.

Ulteriori info sul MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2021-2022

Per simulare l’importo puoi utilizzare l’apposita funzione al seguente link:

https://www.idem.unipr.it/start/simulatasse_2122

La domanda deve essere compilata dal 5 luglio 2021 al 03 novembre 2021 h. 18:00 sul sito di ER.GO con un modulo di domanda-on line.

Procedura di presentazione della domanda-on line:

- on line dal sito www.er-go.it accedendo dal menù principale alla voce SERVIZI ONLINE
oppure
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con ER.GO (l’elenco è pubblicato sul sito www.er-go.it)

Dovranno richiedere l'identità digitale (SPID, CIE o CNS) per accedere ai servizi on line gli studenti:

-        in possesso di un documento di identità italiano (carta d'identità, patente di guida, passaporto);

-        residenti in Italia (la residenza in Italia consente di  richiedere la carta d'identità e quindi lo SPID).

Gli studenti che non risiedono in Italia accedono alla domanda on line con le credenziali rilasciate dall'Ateneo.

Gli studenti che accedono alla domanda on line con le credenziali di Ateneo, anche se in possesso dei requisiti per richiedere l'identità digitale SPID, CIE  o CNS,  saranno sottoposti a controlli e l'eventuale idoneità/assegnazione dei benefici sarà sospesa in attesa che si concludano le procedure di identificazione.

Per compilare la domanda è necessario:

·         essere in possesso della nuova attestazione ISEE 2021, richiedibile a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune

·         richiedere espressamente il calcolo dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

La nuova Attestazione ISEE sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta a INPS, al CAF o al Comune.

È IMPORTANTE QUINDI ATTIVARSI TEMPESTIVAMENTE PER OTTENERLA.

Dal giorno precedente la data di scadenza della domanda on line per i benefici (es. dal 2 novembre 2021 rispetto alla scadenza del 3 novembre 2021 h. 18:00) chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXXX-00) potrà confermare la sezione dei DATI ECONOMICI, inserendo il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2021-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE e procedere poi con la conferma della domanda on line entro la scadenza prevista (Es. 3 novembre 2021 h. 18:00). Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE e indicazione dei benefici per i quali sarà valutata la domanda, da perfezionare a mezzo PEC o PIN. Fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell’acquisizione dei dati dal sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell’idoneità ai benefici. E’, quindi, fondamentale, consultare la propria casella di posta elettronica, per verificare lo stato della propria domanda. Il Perfezionamento dovrà essere fatto entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

Tutte le informazioni sono contenute sul Manifesto degli StudiPer informazioni sulla compilazione contattare ER.GO

E’ obbligatorio perfezionare la domanda nei seguenti termini e modalità:

a) gli studenti che non si avvalgono dei CAF:

-  se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e-mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro 5 novembre 2021;

-  se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e-mail) da ER.GO contente il codice personale PIN, da inserire, entro il 5 novembre 2021, nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line.

b) gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l’Università di Parma e con l’Azienda ricevono una e-mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN. 

La domanda non perfezionata non sarà considerata valida. 

Studenti Italiani

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso dell’Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2021) che è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti.

Non saranno accettare Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

La normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016 - art. 2 sexies - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, D.M. 146 dell’1 giugno 2016 e D.M.138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 attuativo dell’articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata) prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario. 

In particolare:

Il nucleo familiare di riferimento nel caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:

1.   in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l’ISEE ORDINARIO; in tal caso l’Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato;

2.   in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a)   residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di richiesta della DSU, in alloggio non di proprietà di un suo membro; 

b)   redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all’anno.

3Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (letto. a) e laddove la soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente universitario o del convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza.

Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

4.   I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:

a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a1) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile; si precisa che i coniugi permangono nello stesso nucleo familiare, anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 01/09/2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia localea2) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del codice di procedura civile; a3) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; a4) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a5) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

b)   Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: b1) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; b2) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; b3) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; b4) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; b5) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere b1) ed b2) l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso dell’Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2021), con il numero di protocollo INPS (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXXX-00), sottoscritta entro il termine di scadenza della domanda on line. Per ottenere l’attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario oppure può utilizzare l’ISEE precompilato richiedibile sul sito di INPS. Questo servizio permette di inviare telematicamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere l’attestazione ISEE in modo semplice e veloce e comodamente da casa. È importante attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, poiché dalla data della richiesta decorrono circa 15 giorni prima di avere il numero di protocollo INPS necessario per compilare la domanda on line.

ISEE CORRENTE

E’ possibile presentare domanda utilizzando l’ISEE CORRENTE rilasciato sulla base dell’Attestazione ISEE 2021 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. 

L’ISEE corrente aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato rispetto a quello utilizzato per il calcolo dell’ISEE. Ordinariamente l’ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente.

In alcune situazioni, in presenza di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l’interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario) oppure di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare (superiore al 25 per cento), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un ISEE CORRENTE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi – da rapportare all’intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero nel caso in cui si sia verificato un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF per uno dei componenti del nucleo familiare). Prima di chiedere il calcolo dell’ISEE CORRENTE deve essere già stata sottoscritta l’Attestazione ISEE 2021. L’ISEE CORRENTE ha validità sei mesi dal momento della presentazione, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE CORRENTE deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Per poter richiedere l’ISEE corrente è quindi necessario:

1.       il possesso di un ISEE in corso di validità;

2.       il verificarsi ALTERNATIVAMENTE di una delle due situazioni di seguito indicate (lett. A oppure lett. B):

A. una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF per uno o più componenti il nucleo.

Tali variazioni devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dell’ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente (ad esempio per le DSU presentate nel 2021 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2019).

Le variazioni prese in considerazione ai fini della richiesta dell’ISEE corrente sono le seguenti:
1. Lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti:

 – è possibile richiedere l’ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa; 

– è necessario aggiornare l’ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato;

 – è possibile richiedere l’ISEE corrente nel caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

 – è necessario aggiornare l’ISEE corrente nel caso di componente per il quale è iniziata, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF; 

2. Lavoro a tempo determinato o autonomo: 

– è possibile richiedere l’ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato occupato nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro; 

 – è necessario aggiornare l’ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili;

 – è possibile richiedere l’ISEE corrente nel caso di lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi; 

– è necessario aggiornare l’ISEE corrente nel caso di componente che abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo; 

      B. una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.

ISEE CON ANNOTAZIONI

Se l’Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene ANNOTAZIONI, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità oppure scaricare autonomamente l’ISEE precompilato sul sito di INPS. Una volta in possesso dell'ISEE regolarizzata, occorre comunicarla ad ER.GO compilando nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI con il protocollo INPS relativo all'ISEE senza omissioni. La mancata presentazione dell’ISEE senza omissioni entro il termine indicato nella mail, che sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica al momento della conferma della domanda on line, comporta l’avvio del procedimento di revoca dell’idoneità ai benefici, con obbligo di produrre entro un termine prefissato idonea documentazione in merito alle omissioni/difformità rilevate, pena la non idoneità.

Per ulteriori informazioni relative all’ISEE è possibile consultare la GUIDA all’ISEE 2021 a.a. 2021/22 pubblicata sul sito www.er-go.it.

L’Azienda secondo i principi di semplificazione e dematerializzazione dell’attività amministrativa e di economicità della gestione deve privilegiare un servizio di comunicazione on line ad accesso riservato, affidabile, sicuro e rispettoso delle norme in materia di protezione dei dati personali. Per tale motivo tutte le informazioni relative ai benefici, dall’esito della valutazione delle domande alle modalità e tempi di erogazione della borsa di studio e degli altri interventi monetari, sono veicolate mediante il DOSSIER UTENTE.

Per ulteriori informazioni relative all’ISEE è possibile consultare la GUIDA all’ISEE 2021 a.a. 2021/22 pubblicata sul sito www.er-go.it.

Studenti internazionali

Per concorrere ai benefici per l'a.a. 2021/2022 gli studenti di cui al presente paragrafo devono presentare la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali all'estero riferita all'anno 2020, completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE entro la scadenza del perfezionamento della domanda 5 novembre 2021, pena la non idoneità ai benefici.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: https://urly.it/350y.

L’Ateneo ed ER.GO si riservano di richiedere in corso d'anno la documentazione originale cartacea, presentata tramite DOSSIER UTENTE, a fini di controllo.

Si ricorda che anche gli studenti che compilano la domanda benefici in un Caf convenzionato con ER.GO, sono tenuti a presentare la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE entro la scadenza 5 novembre 2021, pena la non idoneità.

La documentazione da presentare è quella indicata nei successivi paragrafi.

La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. 

Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio. 

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: https://urly.it/350y.

In ogni caso dalla documentazione deve risultare

a) la composizione del nucleo familiare: certificato che attesti la composizione della famiglia di          appartenenza. Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa    ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

     Situazioni particolari

      Stato di famiglia con presente un solo genitore:

      •     in caso di divorzio: occorre l’atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la separazione;

      •     in caso di morte: occorre il certificato di morte se non già presentato all’Azienda negli anni accademici precedenti;

      •     lo studente non è stato riconosciuto dal padre: occorre il certificato di nascita dello studente;

      •     un genitore è irreperibile: occorre la certificazione dell’irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;

      •     presenza di un tutore nello stato di famiglia: è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti;

      Lo studente è orfano di entrambi i genitori: è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori se non già presentati all’Azienda negli anni accademici precedenti;

      Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati: è necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia;

      Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.

b)   l’attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2020, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l’ammontare dell’eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;

c)   il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2020); 

d)   il valore del reddito conseguito nell’anno 2020: certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi lordi complessivi (incluse le tasse) da lavoro o pensione percepiti da ciascuno dei componenti maggiorenni della famiglia nell’anno solare 2020.

      Situazioni particolari

      Se non si è in possesso del certificato sopra indicato può essere presentato uno dei seguenti documenti:

      •     Certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell’anno solare 2020 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;

      •     Ultima busta paga (dicembre 2020) solo se in essa risulta il reddito complessivo percepito nell’anno 2020;

      •     Tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell’anno solare 2020, se nell’ultima busta paga non risulta il reddito complessivo;

e)   Fabbricati: certificazione di tutti i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 2020 da ciascuno dei componenti della famiglia con l’indicazione della superficie in metri quadrati. Nello specifico: 

      Casa di abitazione: di proprietà: occorre presentare il certificato di proprietà con la superficie. In tutti gli altri casi (contratto di locazione, uso gratuito ecc…) occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo sia proprietario di immobili.

      Altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà.

f)    l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al 31/12/2020 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;

g)   il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2020; 

h)   l’eventuale invalidità o handicap documentato dello studente.

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell’anno 2020, derivato da fonti istituzionali.

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che risultano “particolarmente poveri”,(Tabella A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

 

Tabella A- ELENCO DEI PAESI “PARTICOLARMENTE POVERI” (D.M. 12 febbraio 2021, n. 156/2021)

Tabella in pdf

Anche gli studenti internazionali non appartenenti all’Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all’autocertificazione.

La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi dell’Unione Europea.

Gli studenti internazionali provenienti da uno dei Paesi dell’Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:  

-     la composizione del nucleo familiare;

-     i redditi complessivi percepiti all’estero nell’anno 2020: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;

-     il patrimonio posseduto all’estero al 31/12/2020: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Al fine di attivare i necessari controlli, tutti gli studenti internazionali provenienti dai Paesi UE sono comunque tenuti a presentare entro il termine di scadenza 5 novembre 2021 lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente. 

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: https://urly.it/350y

Disposizioni comuni a studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE.

Gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni esclusivamente in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. In caso di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all’estero), i redditi e/o i patrimoni all’estero devono essere documentati entro il 5 novembre 2021 e con le modalità specificate per i Paesi Ue e per i Paesi ExrtaUE, anche se inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Gli studenti internazionali in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest’ultima.

Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per protezione complementare ad es. protezione speciale e casi speciali).

 

Sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti di cui al presente comma sono pertanto tenuti a presentare: 

a)    copia del permesso di soggiorno valido;

b)    copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;

c)    attestazione ISEE 2021.

Gli studenti per i quali sia ancora in corso la procedura di riconoscimento dello status e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L’eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Gli studenti per i quali sia in corso la procedura di rinnovo del permesso e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L’eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

In caso di conversione del permesso di soggiorno di cui al presente paragrafo in permesso di soggiorno per un motivo diverso da quello originario, non più in ambito di protezione internazionale o complementare, l’Ateneo ed ER.GO si riservano di valutare la condizione economica senza applicare le disposizioni sul nucleo familiare di riferimento.

La domanda perfezionata sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER UTENTE sul sito di ER.GO da parte del soggetto interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

Al DOSSIER UTENTE si accede collegandosi al sito www.er-go.it utilizzando le stesse credenziali della domanda on line. 

Nel dossier è possibile:

•    visualizzare e stampare copia integrale della domanda perfezionata;

•    accedere alle news di ER.GO di interesse per la propria posizione;

•    inviare documenti ad ER.GO, che saranno qui archiviati e disponibili per successive 

     consultazioni;

•    visualizzare le comunicazioni inviate da ER.GO;

Il DOSSIER UTENTE (fascicolo personale) accompagna lo studente nel corso degli studi ed è possibile impostarne la consultazione per anno accademico.

Il dossier utente è consultabile anche su tablet e cellulare.

Tutte le comunicazioni tra ER.GO e gli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc.), avverranno tramite la pubblicazione sul dossier utente, che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.

Lo studente che presenta autocertificazioni non veritiere al fine di fruire delle agevolazioni per reddito sarà sottoposto:

.  alla revoca del beneficio 

· al pagamento di una sanzione di importo triplo rispetto a quella oggetto di riduzione/agevolazione;

· alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi;

· ulteriori conseguenze previste dal D.Lgs n. 68/2012.

L'elenco dei beneficiari di riduzioni verrà inviato ad ER.GO per i relativi controlli secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutte le informazioni sono contenute sul Manifesto degli Studi.

1) È attivo un servizio on line dell’Azienda rivolto in prevalenza agli studenti che contattano ER-GO per la prima volta e non sostituisce, comunque, la lettura del Manifesto degli Studi.

Per accedervi ci si deve collegare al sito www.er-go.it ed entrare nella sezione “ER-GO Risponde”.

Il servizio consente di acquisire sinteticamente alcune informazioni in merito alle modalità di accesso e gestione dei benefici/servizi.

Consente, inoltre, di richiedere informazioni più specifiche agli uffici competenti di ER-GO tramite SCRIVICI !

2) PARLA CON ER-GO: tel 051 19907580 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00

3) Assistenza live! - servizio di chat on line accessibile dal sito www.er-go.it per risposte a domande semplice e veloci. E' attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.00

4Posta Certificata ER-GO: info@postacert.er-go.it

Per comunicare in modo tracciabile e sicuro con ER-GO si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). Occorre dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata, attivabile con una richiesta on line direttamente ai gestori del servizio. Se indicata in domanda on line, la PEC permette di sostituire integralmente l'invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno previste in alcune fasi dei bandi di concorso (es.: invio del contratto di affitto, etc.) e consente di ricevere riscontri formali, documenti e comunicazioni da parte di ER-GO. La PEC non sostituisce l’invio tramite raccomandata R.R. della documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali, in originale e legalizzata, da parte degli studenti internazionali. 

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