Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma
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La documentazione tecnica delle attrezzature

DOCUMENTAZIONE, REQUISITI & CONFORMITA'

Tutte le attrezzature di lavoro, rientranti o meno nel regolamento "macchine" (ex direttiva "Macchine") devono essere dotate della marcatura CE e della documentazione predisposta dal costruttore:

  • Dichiarazione di conformità;
  • Istruzioni per l’uso e la manutenzione.

I responsabili delle attrezzature individuati presso le strutture di Ateneo (RADRL, responsabili di laboratorio o direttori) sono tenuti a conservare in modo ordinato ed in posizione nota la documentazione redatta dal fabbricante e prevista dal D.lgs. 81/08 e dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Nella documentazione tecnica di riferimento per ciascuna attrezzatura deve essere esplicitata la rispondenza ai requisiti di sicurezza specifici e applicabili in ragione di quanto disposto da atti normativi comunitari. In assenza di disposizioni specifiche le attrezzature di lavoro devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza (RGS) previsti dall’allegato V al D.lgs. 81/2008. Occorre sostituire o adeguare le attrezzature di lavoro non rispondenti ai requisiti applicabili o, in loro assenza, ai RGS.

Norme interne, procedure, istruzioni operative

Ai fini della sicurezza e nel rispetto della normativa vigente, è sempre utile predisporre procedure interne per l'uso e la gestione delle attrezzature di lavoro. Le procedure devono essere specifiche per ogni attrezzatura e derivate dalle istruzioni predisposte dal fabbricante e devono comprendere in particolare gli aspetti organizzativi caratteristici del contesto in cui l'attrezzatura è destinata ad essere utilizzata. Le procedure costituiscono il supporto per la formazione e l'addestramento e forniscono gli elementi a cui gli operatori devono uniformarsi per l’utilizzo delle attrezzature di laboratorio.

I principali riferimenti interni all'Ateneo, nell'ambito delle procedure interne per l'uso di specifiche attrezzature di laboratorio, si identificano nelle istruzioni operative di sicurezza (IOS), consultabili nella seguente pagina web:

Formazione, informazione e addestramento

Assicurare la formazione integrativa e specialistica e l'addestramento per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro. Predisporre i registri della formazione integrativa e addestramento secondo quanto previsto dall’art. 73 del D.lgs. 81/2008; nello specifico ambito delle attrezzature di lavoro, l’obbligo della formazione spetta di concerto al RADRL e al responsabile gestionale del laboratorio, che si coordinano per assicurare il trasferimento delle conoscenze.

MODELLI E REGISTRI PER LA FORMAZIONE

Controllo e manutenzione

Istituire e aggiornare i registri delle operazioni di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro (art. 71, D.lgs. 81/08), anche in riferimento a quanto indicato nelle istruzioni operative di Ateneo (https://www.unipr.it/spp). Verificare il funzionamento e l'efficienza dei ripari e dei dispositivi di sicurezza integrati nelle attrezzature. Nei registri deve essere annotato anche il controllo del funzionamento degli elementi impiantistici accessori con finalità di sicurezza (es. aspirazioni localizzate).

MODELLI, REGISTRI E LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE

Modificato il