Tirocini extracurriculari
Il nostro Ateneo attiva, in qualità di Ente Promotore, tirocini extracurriculari di durata massima di 6 mesi, in favore dei propri ex studenti che abbiano conseguito un titolo di studio universitario da non più di 12 mesi (laurea, dottorato o master)
Per i tirocinanti non è prevista l’acquisizione di CFU a differenza di quanto accade per i tirocini curriculari.
La competenza normativa in materia di tirocinio extracurriculare è regionale, per cui è necessario uniformarsi, salvo specifiche eccezioni, alle disposizioni vigenti nella Regione ove è situata la sede operativa del tirocinio.
Al fine di avviare il tirocinio è necessario stipulare una convenzione tra l’Ente Ospitante (soggetto pubblico o privato) e l’Ateneo (Ente Promotore). Annessa alla stipula della convenzione è prevista la redazione di un progetto formativo individuale (PFI) rappresentativo di determinate competenze professionali che il tirocinante svilupperà durante il percorso formativo.
Tutti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, che possiedono i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale possono ospitare tirocinanti.
ll numero di tirocinanti che un datore di lavoro può ospitare contemporaneamente dipende inoltre dal numero dei suoi dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato.
Di norma, i limiti numerici sono i seguenti: fino a 5 dipendenti: nr. 1 tirocinante; da 6 a 20 dipendenti: nr. 2 tirocinanti; oltre i 20 dipendenti: una quota non superiore al 10% dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.
E' a carico dell'Ente ospitante l'erogazione dell'indennità di partecipazione, l'Ateneo non contribuisce con alcun tipo di sostegno economico ma promuove ed attiva, senza onere, tutto l'iter amministrativo .
Le coperture assicurative obbligatorie per legge sono come di seguito ripartite:
- infortuni presso INAIL: a carico dell'Ente ospitante
- RCT (Responsabilità civile contro terzi) e rischio infortuni aggiuntivo con copertura assicurativa privata: a carico dell'Ente Promotore.
L'importo minimo dell'indennità è frutto di un accordo tra Ente ospitante e tirocinante, tale importo non può comunque scendere al di sotto di un certo livello minimo fissato dalle varie normative regionali.
Per poter attivare un tirocinio un ente ospitante non deve:
- fruire di ammortizzatori sociali per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa,
- non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali;
- aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti, eccetto quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali;
- utilizzarlo per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio;
- realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (ma può prolungarlo fino alla durata massima prevista dalla legge);
- essere in regola con la legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- garantire il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.