Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma

 

 

Requisiti

Tutti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, che possiedono i requisiti previsti dalla normativa regionale possono ospitare tirocinanti.

Per poter attivare un tirocinio un datore di lavoro non deve:

  • fruire di ammortizzatori sociali per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa,
  • non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali;
  • aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti, eccetto quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali. Rientrano nel divieto:
    • licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
    • licenziamento collettivo;
    • licenziamento per superamento del periodo di comporto;
    • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
    • licenziamento per fine appalto;
    • risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Il soggetto che ospita un tirocinante non può:

  • utilizzarlo per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio;
  • realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (ma può prolungarlo fino alla durata massima prevista dalla legge).

Inoltre, deve:

  • essere in regola con la legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  • garantire il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il numero di tirocinanti che un datore di lavoro può ospitare contemporaneamente dipende dal numero dei suoi dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato:

  • nelle unità produttive fino a 5 dipendenti, 1 solo tirocinante alla volta;
  • nelle unità produttive con 6/20 dipendenti, non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
  • nelle unità produttive con 21 o più dipendenti, un numero di tirocinanti equivalente al massimo al 10% dei dipendenti (per esempio, con 30 dipendenti, al massimo 3 tirocinanti).

I datori ospitanti possono attivare, in deroga ai sopra indicati limiti numerici, un tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei ventiquattro mesi precedenti, fino ad un massimo di quattro tirocinanti.

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