I tirocini extracurriculari, detti anche facoltativi post laurea "a libero mercato", disciplinati dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 1/2019, sono percorsi con finalità di orientamento al lavoro, non costituiscono rapporti di lavoro né obbligano all'assunzione dei tirocinanti ma consentono al tempo stesso di conoscere le risorse umane per eventuali assunzioni.
L’Ateneo di Parma attiva, in qualità di Ente Promotore, tirocini extracurriculari in favore dei propri ex studenti che abbiano conseguito un titolo di studio universitario da non più di 12 mesi (laurea, dottorato o master), con sede operativa di svolgimento nella sola Regione Emilia Romagna. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione (ad esempio i tirocini per gli psicologi). Per i tirocinanti non è prevista l’acquisizione di CFU a differenza di quanto accade per i tirocini curriculari.
La durata minima del tirocinio è pari a 2 mesi, mentre la durata massima è pari a 6 mesi.
I tirocini extracurriculari prevedono a favore del tirocinante la corresponsione di una indennità di partecipazione obbligatoria pari ad un minimo di 450,00 euro mensili a carico dell'Ente Ospitante. L'Ateneo promuove ed attiva senza onere tutto il relativo iter amministrativo.
Le coperture assicurative obbligatorie per legge sono così ripartite:
- infortuni presso INAIL a carico dell'Ente Ospitante;
- RCT (responsabilità civile verso terzi) e rischio infortuni aggiuntivo con copertura assicurativa privata a carico dell'Ateneo, quale Ente Promotore.
In caso di infortunio del tirocinante in azienda, occorre comunicare immediatamente l'infortunio o l'evento dannoso all'Ente Promotore, trasmettendo a protocollo@unipr.it il modulo di segnalazione infortunio, con annessa documentazione sanitaria a supporto (nel box "qualifica" del modulo indicare "tirocinio extracurriculare" ed acquisire anche la firma del tutor aziendale).
Per l'attivazione del tirocinio è necessario stipulare una convenzione tra l’Ente Ospitante (soggetto pubblico o privato) e l’Ateneo (Ente Promotore).
Annessa alla stipula della convenzione è prevista la redazione di un progetto formativo individuale (PFI) rappresentativo di determinate competenze professionali che il tirocinante svilupperà durante il percorso formativo.