Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma

La Sorveglianza Sanitaria

Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i  lavoratori  e gli equiparati (ad es. studenti), per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio secondo la normativa vigente.

I fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria sono ad esempio: chimico, fisico, biologico e utilizzo in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali, (dedotte le pause), di apparecchi muniti di videoterminale.

 

 

Obblighi nella sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica ai sensi del D.Lgs. 81/2008, artt 18 e 20.

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al Documento di Valutazione dei Rischi, risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria

Tipologia di visite

 La sorveglianza sanitaria comprende:

  • visita medica preventiva/preassuntiva: ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle AUSL
  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
  • visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta

La sorveglianza sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) alla formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica, obbligatoriamente comunicato al Datore di Lavoro e consegnato in copia al lavoratore stesso.

Obblighi e divieti nella sorveglianza sanitaria

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al DVR (D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, artt 17 e 28), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria allo stesso tempo, il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (D.Lgs. 81/2008, artt 18 e 20).

In assenza di tali rischi gli accertamenti sanitari sono rigorosamente vietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore di cui alla lettera f (art. 5 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300).

Entrambe le norme che obbligano e vietano sono da intendersi a tutela e salvaguardia del lavoratore. La non applicazione di tali indicazioni prevede sanzioni di tipo penale per il Datore di Lavoro e per il Medico Competente. 

 

 

Medici

Prof. Massimo Corradi - Medico Competente Coordinatore

Nominato con DR n. 2262/2021 prot. 287223 del 07.12.2021

Prof.ssa Silvia Ranzieri - Medico Competente

Nominata con DR n.  576/2024 prot. 71022 del 01.03.2024

Dott. Francesco Saverio Pasquale Renzulli – Medico Competente

Nominato con DR n. 305/2023 prot. 49213 del 16.02.2023

Prof.ssa Silvia Ranzieri - Medico Autorizzato

Nominata con DR n. 575/2024 prot. 71021 del 01.03.2024

Email: smedprev@unipr.it 

 

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