Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma

Formazione medica specialistica - Finanziamenti PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020

Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.1 - Spese straordinarie per l’acquisizione di personale sanitario ai fini del contrasto alla crisi dei servizi sanitari in conseguenza della pandemia da Covid-19.

L’Azione IV.1 ha consentito allo Stato italiano di integrare i fondi da mettere a disposizione per l’a.a. 2020/21 per la formazione specialistica dei medici, aumentando il numero di contratti di formazione specialistica di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per potenziare la dotazione di personale competente dei servizi sanitari nella fase emergenziale e post-emergenziale. La spesa sostenuta per i contratti di formazione specialistica è data dal trattamento economico corrisposto allo specializzando dall'Università sede della scuola in dodici rate mensili posticipate comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti. Il numero di contratti finanziati all’Università di Parma, per ciascuna annualità, è 83.

L’importo annuo del finanziamento è di 2.075.000 €, pari a 25.000 € per ogni medico in formazione specialistica per gli anni accademici 2020/21 e 2021/22.

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma - Informazioni su: Badge, dotazione vestiario, mensa, timbro personalizzato

segnaliamo in calce l’indirizzo della pagina web, predisposta dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in cui è possibile  trovare le informazioni utili ai medici in formazione specialistica iscritti al primo anno delle scuole di specializzazione di Area medico chirurgica dell’Università di Parma che svolgeranno la loro attività formativa presso la suddetta Azienda  a partire dall’1 novembre 2023.

IMPORTI TASSE E SCADENZE

IMPORTI TASSE:

  •  iscritti medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione area sanitaria mediche, anno accademico 2022/2023:
    • prima rata di euro 831,00 (comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio e di euro 16 di bollo) 
    • seconda rata determinata in base al valore dell’Isee,
      • come segue:
        • 1° fascia da 0 a 30.000,00 importo seconda rata € 675,00
        • 2° fascia da 30.000,01 importo seconda rata € 975,00
  •  iscritti medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione area sanitaria non mediche, anno accademico 2022/2023
    • prima rata di euro 653,50 (comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio e di euro 16 di bollo)
    • seconda rata di euro 497,50  
  • Iscritti Scuole di specializzazione area veterinaria, anno accademico 2023/2024
    • prima rata di euro 1.171,00 (comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio e di euro 16 di bollo)
    • seconda rata di euro 1.015,00 

L’Isee, in corso di validità (da presentare per le sole Scuole di Specializzazione area sanitaria mediche), dovrà essere caricato sul sito Ergo a partire da gennaio 2024 ed inderogabilmente entro 30 aprile 2024.

SCADENZA TASSE:

  •  iscritti medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione area sanitaria mediche, anno accademico 2022/2023:
    • a.a. di immatricolazione 2018/2019
      • Scadenza prima rata 16 novembre 2023
      • Scadenza presentazione autocertificazione ISEE 30 aprile 2024
      • Scadenza seconda rata 17 giugno 2024
    • a.a. di immatricolazione 2019/2020
      • Scadenza prima rata 19 dicembre 2023
      • Scadenza presentazione autocertificazione ISEE 30 aprile 2024
      • Scadenza seconda rata 17 giugno 2024
    • a.a. di immatricolazione 2020/2021
      • Scadenza prima rata 16 novembre 2023
      • Scadenza presentazione autocertificazione ISEE 30 aprile 2024 
      • Scadenza seconda rata 17 giugno 2024
    • a.a. di immatricolazione 2021/2022
      • Scadenza prima rata 16 novembre 2023
      • Scadenza presentazione autocertificazione ISEE 30 aprile 2024
      • Scadenza seconda rata 17 giugno 2024
    • a.a. di immatricolazione 2022/2023
      • Scadenza prima rata Entro la data di immatricolazione
      • Scadenza presentazione autocertificazione ISEE 30 aprile 2024
      • Scadenza seconda rata 17 giugno 2024
  •  iscritti medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione area sanitaria non mediche, anno accademico 2022/2023
    • Scadenza prima rata 02 novembre 2023 per gli iscritti agli anni successivi al primo, ed entro il termine ultimo di immatricolazione per gli iscritti al primo anno
    • Scadenza seconda rata 17 giugno 2024
  • iscritti delle Scuole di Specializzazione di area veterinaria, anno accademico 2023/2024:
    • Scadenza prima rata 16 novembre 2023 per gli iscritti agli anni successivi al primo, ed entro il termine ultimo di immatricolazione per gli iscritti al primo anno
    • Scadenza seconda rata 17 giugno 2024

Avviso presentazione modello ISEE

Si informano gli iscritti alle Scuole di Specializzazione (Area Medica) che a partire dal 23 gennaio 2024 è disponibile on line il MODULO PRESENTAZIONE ISEE PER DETERMINAZIONE IMPORTO SECONDA RATA sulla pagina di ER.GO con le seguenti scadenze (VEDI LINK ERGO - una volta aperta la pagina vedi riquadro giallo):

DA COMPILARE ON-LINE fino al 30 APRILE 2024 per tutti gli iscritti alle Scuole di Specializzazione (Area Medica). 

 (si dovrà presentare il modello ISEE in corso di validità. l'ISEE da presentare è l'ISEE 2024 - riferimento redditi 2022-)

In considerazione degli importanti cambiamenti introdotti dalla normativa invitiamo gli iscritti a rivolgersi, ai Caf o alle sedi Inps per richiedere il calcolo dell'indicatore Isee.

l'ISEE CHE PRESENTANO I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E' L'ISEE DA PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.

Bandi dei Benefici a Concorso dell'A.A. 2023/2024

Sono pubblicati i BANDI DEI BENEFICI A CONCORSO DELL'A.A. 2023/2024, si può presentare domanda on line a partire da Lunedi 4 luglio

Gli studenti interessati sono quelli iscritti o che si iscriveranno alle seguenti scuole di specializzazione:

- Professioni Legali

 

Iscrizione alla Gestione separata dei medici in formazione specialistica

la circolare n. 37/2007 dell’INPS che ha per oggetto la gestione separata per i medici in formazione specialistica indica che:

“l’iscrizione alla Gestione separata dei medici in formazione specialistica si ritiene validamente effettuata tramite l’invio telematico dei dati, richiesti dalla procedura e-mens, da parte delle università committenti”.

Perciò quando l’Ateneo invierà il primo flusso telematico all’INPS riguardante la contribuzione del primo mese della borsa di specializzazione, ci sarà l’iscrizione automatica alla gestione separata.

TUTTAVIA consigliamo, dopo alcuni mesi di servizio, di verificare sul sito dell’INPS l’avvenuta iscrizione e in caso negativo di procedere manualmente indicando come data di decorrenza la data di inizio della borsa di specializzazione.

A questo punto, dopo alcuni giorni, dovrebbero essere caricati automaticamente anche i contributi dei mesi precedenti.

Procedura domanda conseguimento titolo e caricamento tesi on-line

E’ attiva la procedura di domanda conseguimento titolo (DCT) on line. Gli specializzandi dovranno collegarsi al link presentazione domanda conseguimento titolo con le credenziali di Ateneo e seguire le indicazioni contenute nella guida.

All’atto della presentazione della DCT, il sistema effettua dei controlli bloccanti che, se non soddisfatti, impediscono di proseguire; pertanto si invitano gli studenti a sistemare preventivamente la propria situazione in merito a:

  • iscrizione regolare all’ultimo anno di corso previsto
  • studente con carriera attiva (essere in regola con il pagamento delle tasse)

Successivamente alla presentazione della domanda di conseguimento titolo online, lo specializzando dovrà provvedere all’inserimento dell’elaborato definitivo della tesi, in formato .PDF/A, al medesimo link della domanda conseguimento titolo, seguendo le contenute nella guida in calce riportate

LIBRETTO FORMAZIONE: per quanto riguarda il libretto di formazione lo studente dovrà seguire la seguente procedura:

I Libretti formativi potranno essere trasmessi alla Direzione Sanitaria tramite e-mail al seguente indirizzo: segreteriadirsanpresidio@ao.pr.it oppure in formato cartaceo alla Segreteria della Direzione Sanitaria di Presidio, sita al piano rialzato del Padiglione Direzione (n° 14).

Si chiede che il file sia contenuto in una cartella zippata della dimensione massima di 20MB.

Si ricorda che il libretto formativo prima di essere trasmesso alla Direzione Sanitaria dovrà essere compilato in ogni sua parte, corredato delle necessarie firme e contenere il giudizio riepilogativo rispetto agli obiettivi didattici e formativi previsti, firmato dal Direttore della Scuola

Per informazioni è possibile inviare una richiesta via mail alla Segreteria: specializzazioni@unipr.it

Guida presentazione tesi on-line

INFORMAZIONI su Autocertificazioni e Certificati in BOLLO

La richiesta di certificati deve essere inoltrata al seguente indirizzo e-mail:

specializzazioni@unipr.it

Di seguito il link alla guida per ottenere i certificati

Assenze

  • ASSENZE GIUSTIFICATE:

 1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell’anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. Qualora il medico in formazione specialistica non usufruisca di tutti i 30 giorni, nell’anno di pertinenza, i restanti non possono essere cumulati a quelli dell’anno successivo. L’autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, salvo caso di forza maggiore.

 2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzate dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all’iter formativo del medico in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.

  • MATERNITA:

 1. Il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.

 2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

3. Il medico in formazione specialistica è tenuto a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme previste dalle strutture Sanitarie sede della formazione dei Medici. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e all’ufficio Scuole di Specializzazione dell’Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

4. Il medico in formazione specialistica ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza salvo diverse disposizioni delle strutture sanitarie sede della formazione, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola e all’ufficio Scuole di specializzazione dell’Università. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

5. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi, salvo diverse disposizioni delle strutture sanitarie sede della formazione.

6. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, il medico in formazione specialistica ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all’ufficio Scuole di Specializzazione dell’Università, con l’indicazione della data di ripresa della formazione.

7. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.

8. La riduzione facoltativa dell’impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell’impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all’esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica. Resta ferma l’applicazione alla formazione medico-specialistica delle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 151/2001, in merito al lavoro notturno.

  • MALATTIA:

1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

 2. Indipendentemente dalla durata della malattia il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa.

3. Successivamente al quarantesimo giorno, l’assenza determina la sospensione della formazione. A questo scopo il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare l’assenza alla Direzione della Scuola e ai competenti uffici dell’amministrazione centrale, al fine di sospendere la formazione e modificare l’importo del trattamento economico.

4. La comunicazione deve essere data dall’inizio dell’assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.

5. Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

  • ASSENZE INGIUSTIFICATE:

1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l’assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui, pari a 95 ore annue.

2. Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, ovvero le 95 ore, vanno recuperate al termine dell’anno di corso e comunque prima del passaggio all’anno successivo o dell’ammissione all’esame finale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Formazione fuori rete formativa (FRF)

Sono altresì possibili periodi di formazione per una durata non superiore a 18 mesi complessivi nell’arco degli anni di durata della scuola, da svolgersi in strutture accreditate del SSN, previa delibera del Consiglio della Scuola, adottata almeno tre mesi prima dell’avvio del periodo di formazione.

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Scuole di Specializzazione interessate, la scelta delle attività formative da svolgere presso l’Università/struttura ospitante – è da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - deve perseguire la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di specializzazione di appartenenza. I crediti relativi all’insieme delle attività formative approvate sostituiscono quelli previsti dall’ordinamento didattico del corso di appartenenza.

Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato, il Consiglio della Scuola conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto.

Agli specializzandi che svolgono un periodo di studio all’estero viene garantito il riconoscimento della frequenza alle attività formative previste nello stesso periodo presso la Scuola di appartenenza. 

Secondo le indicazioni, la procedura da seguire è la seguente:

Fuori rete formativa in italia

Le richieste di attività fuori rete formativa, debitamente autorizzate dal Direttore della Scuola di Specializzazione e corredate dal relativo progetto formativo, devono essere presentate all’Ufficio entro 3 mesi prima della data della partenza.


il MFS compila il Progetto Formativo. Il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto, nella parte di competenza, dalla struttura ospitante e, successivamente, presentato al Direttore della Scuola di Specializzazione.

  • Il Consiglio della Scuola autorizza la formazione fuori rete formativa. Il Consiglio della Scuola inoltre adotta o rimodula il programma di formazione individuale in coerenza con la permanenza fuori rete autorizzata.
  • nel caso di Strutture sanitarie italiane, si procede con l'approvazione e con la stipula della convenzione da parte dell’Università e della struttura ospitante.

 

Fuori rete formativa all'estero

Le richieste di attività fuori rete formativa, debitamente autorizzate dal Direttore della Scuola di Specializzazione e corredate dal relativo progetto formativo, devono essere presentate all’Ufficio entro 3 mesi prima della data della partenza.

Il Consiglio della Scuola può autorizzare periodi di formazione all’estero, da effettuarsi almeno tre mesi prima della partenza dello specializzando con formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell’intero corso degli studi.

  • istanza del mfs al Direttore della Scuola. Il modulo Accordo per l'attività fuori rete formativa per medici in formazione specialistica dovrà essere compilato e sottoscritto, nella parte di competenza, dalla struttura ospitante;
  • approvazione del Consiglio della Scuola;

Fase successiva al termine dell'attività formativa

  • al proprio rientro, e comunque prima dell’esame di profitto annuale, lo specializzando presenta il Certificato delle attività svolte fuori rete formativa firmato dal referente della struttura estera, fermo restando ogni altra documentazione che la Scuola ritenga utile;

Nel caso in cui partecipi al programma Erasmus Placement, il medico in formazione deve comunque seguire le indicazioni fornite dal relativo bando e compilare la modulistica messa a disposizione dagli Uffici competenti, fermo restando quanto indicato nei punti precedenti in merito alle competenze del Direttore e del Consiglio della Scuola.

 

Allegato ITALIA aggiornato dati anangrafici

Assunzioni ai sensi della legge 145/2018 (DECRETO CALABRIA)

Ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legge del 30 marzo 2023, n. 34 e smi, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa, possono conferire incarichi individuali a tempo determinato, ai medici specializzandi che, a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, regolarmente iscritti, siano utilmente collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita. Il conferimento di tali incarichi è condizionato alla previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I contratti stipulati non possono avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e possono essere prorogati fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. Si precisa che qualora la struttura no faccia parte della rete formativa della scuola di specializzazione a qui è iscritto il medico in formazione specialistica, il contratto si configura come un periodo fuori rete formativo e per tanto la durata del contratto potrà essere al massimo di diciotto mesi, alternativamente pari alla durata residua qualora il medico in formazione specialistica abbia già svolto periodi di formazione fuori rete formativa. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e non hanno diritto al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica; L’Università degli Studi di Parma ha sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna, insieme alle altre Università regionali, l’Accordo generale per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per consentire alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative gli specializzandi iscritti al penultimo ed all’ultimo anno di corso. L'Università degli studi di Parma ha inoltre stipulato analoghi accordi con: Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma Trento, Liguria e Lombardia.

Incompatibilità

  1. Per i medici che rientrano nell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista, ai sensi del D.P.R. 270/2000 e successive modifiche e integrazioni, l’incompatibilità con l’iscrizione o la frequenza alle Scuole di Specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni.
  2. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero professionali all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, ivi compresi la titolarità dell’assegno di ricerca e di contratto di ricercatore a tempo determinato, salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 11 della Legge n. 448/2001, e successive modificazioni e/o integrazioni. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo al medico in formazione specialistica. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore/Coordinatore/Referente della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività.
  3. Resta fermo quanto disposto dall’art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 368/99 in base al quale il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.
  4. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

 

La legislazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso compatibili alcune tipologie di rapporto.

Lo specializzando deve sempre tempestivamente informare il Direttore della Scuola di Specializzazione ed inviare a specializzazioni@unipr.it una dichiarazione, controfirmata per presa visione dal Direttore della Scuola di Specializzazione, in cui siano indicati data di decorrenza, chi conferisce l’incarico, durata dell’incarico, luogo di svolgimento, modalità e impegno orario previsto nello stesso.

In particolare:

  1. il Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, art. 4, comma 4 ha prorogato al 31/12/2024 la possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’art. 1 comma 547 della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 2-bis, comma 3 Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), di durata non superiore a sei mesi prorogabili. Gli specializzandi restano iscritti alla SSM e percepiscono la borsa universitaria, integrata dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
  2. il Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, art. 4, comma 4 ha prorogato al 31/12/2024 la possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di conferire incarichi di lavoro a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, della durata massima di 6 mesi (articolo 2-ter del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). Tali incarichi sono prorogabili previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta;
  3. il Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, articolo 4, comma 2 ha prorogato al 31/12/2024 la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in Pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN (Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, articolo 2-quinquies, comma 4, convertito nella Legge del 24 aprile 2020, n. 27);
  4. il Decreto Legge del 30 marzo 2023 n. 34, all’articolo 12, comma 2 stabilisce che, fino al 31/12/2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.

 

Conseguenze dell’incompatibilità

La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto.

Accordo per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della L. 145.2018 (decreto Calabria).

L’Università di Parma ha sottoscritto con la Regione Emilia Romagna, insieme alle altre Università regionali, l’Accordo generale per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della L. 145.2018, per consentire alle Aziende sanitarie regionali, accreditate per la tipologia di Scuola, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale gli specializzandi iscritti al penultimo ed all’ultimo anno di corso.  L’assunzione può essere effettuata dalle Aziende sanitarie regionali, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata dal medico ai sensi dell’art. 43 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999.

Questa materia è regolamentata, oltreché dall’Accordo richiamato, da linee guida dell’Osservatorio regionale sulla formazione specialistica, che definiscono tempi e modalità dell’assunzione.

Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.

2. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta, produce la perdita della condizione di specializzando dal momento della presentazione all’Ufficio competente e la risoluzione del contratto.

Come presentare domanda di rinuncia agli studi

Per rinunciare agli studi occorre compilare e firmare l'apposito modulo e trasmetterlo all’indirizzo e-mail specializzazioni@unipr.it. Il bollo viene assolto in modo virtuale:

ATTENZIONEsi invitano gli utenti a provvedere al pagamento dei bolli richiesti in forma virtuale, richiedendo l'addebito dell'importo all'Ufficio di Segreteria.

 

Modulo rinuncia agli studi

Trasferimenti

    1. I trasferimenti non sono consentiti nel primo anno, sono possibili a partire dal secondo anno previo superamento dell’esame finale dell’anno in corso. E’ ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia e di uguale denominazione.
    2. Sono consentiti i trasferimenti ad Altro Ateneo unicamente per gravi motivi personali dello specializzando il quale è tenuto, entro i termini definiti annualmente dalla competente segreteria, a presentare domanda motivata al Direttore della Scuola. Compete al Consiglio della Scuola deliberare in merito all’eventuale accoglimento.

                            IN ARRIVO:

    1. Lo specializzando che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Direttore della Scuola, di norma, entro i termini definiti annualmente dalla competente segreteria L’accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinata al superamento dell’esame finale dell’anno il corso. Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola, ove prevista, e previo nulla osta da parte sia della Scuola ricevente e sia della Scuola e del Rettore dell’Ateneo di appartenenza. Il rilascio del nulla osta da parte della Scuola ricevente è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole di Specializzazione. Il foglio di congedo contenente la carriera dello specializzando trasferito è trasmesso all’Ateneo presso il quale lo specializzando ha dichiarato di volersi trasferire.
    2. Per i contratti regionali si precisa che possono essere ammessi trasferimenti solo intra regione e non extraregione. Il trasferimento per titolari di contratto aggiuntivo finanziati da enti/imprese non è ammesso.
    3. Non sono ammessi, trasferimenti in corso d’anno.
    4. Lo specializzando deve versare le tasse previste dal Consiglio di Amministrazione
    5. Non è ammesso il trasferimento da una Scuola non riordinata ad una Scuola riordinata.

                            IN PARTENZA:

    1. Lo specializzando che vuole trasferirsi ad altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Direttore della Scuola.  L’accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinata al superamento dell’esame finale dell’anno il corso. Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola, ove prevista, e previo nulla osta da parte sia della Scuola ricevente e sia della Scuola e del Rettore dell’Ateneo di appartenenza.
    2. Per i contratti regionali si precisa che possono essere ammessi trasferimenti solo intra regione e non extraregione. Il trasferimento per titolari di contratto aggiuntivo finanziati da enti/imprese non è ammesso.
    3. Non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno.
    4. Lo specializzando deve versare le tasse previste dal Consiglio di Amministrazione
    5. Non è ammesso il trasferimento da una Scuola non riordinata ad una Scuola riordinata.

Modifica IBAN dati RESIDENZA e visualizzazione cedolini stipendio

Occorre seguire la seguente procedura:

gli specializzandi che hanno preso servizio antecedentemente al 01/11/2023

  1. devono utilizzare il servizio “U-Web - IL MIO PROFILO” al link https://www.unipr.it/anagrafica-personale-unipr .
  2. Devono fare la variazione anche sulla sua pagina personale di Esse3 nella seguente modalità: 
    1.  accedendo al portale esse3 al link https://unipr.esse3.cineca.it/Root.do al quale è possibile effettuare il login con le proprie credenziali  d’Ateneo (e-mail d’Ateneo e password).

Gli specializzandi che hanno preso servizio dal 01/11/2023 

  1. Devono fare la variazione sulla sua pagina personale di Esse3: accedendo al portale esse3 al link https://unipr.esse3.cineca.it/Root.do al quale è possibile effettuare il login con le proprie credenziali d’Ateneo (e-mail d’Ateneo e password)..

I dati sul servizio “U-web il mio profilo” verranno allineati automaticamente il giorno successivo.

la visualizzazione dei cedolini dello stipendio è invece disponibile al seguente link:

https://www.unipr.it/servizi/servizi-line/stipendio

 

Contatti

Per informazioni potete rivolgervi al Servizio scuole di Specializzazione:

email: specializzazioni@unipr.it

tel: 0521033704
Via Volturno, 39
43125 Parma

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